Come è noto, in materia di impugnazione di delibere dell’assemblea condominiale, il condomino è tenuto a esperire preventivamente il tentativo di mediazione. Pertanto, dal momento in cui è instaurato il relativo procedimento si impedisce il decorso del termine perentorio decadenziale di 30 gg., di cui all’art. 1137, co. 2, cod. civ.

Tale previsione deve essere correlata con quanto disposto dall’art. 5, co. 6, D.lgs 28/2010, secondo cui “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi’ la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo”.

Nella fattispecie in commento, il condomino, ricevuta comunicazione del verbale di assemblea, depositava l’istanza di mediazione presso l’Organismo prescelto decorsi 28 giorni. L’Organismo, da parte sua, procedeva alla convocazione del condominio, parte chiamata, il giorno successivo. Aveva pertanto inizio il tentativo di mediazione, con positivo superamento del primo incontro. All’esito del secondo incontro programmato, però, il Mediatore dava atto a verbale della conclusione negativa del procedimento per mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti.

Il condomino, esperito il tentativo, iscriveva a questo punto la causa a ruolo, provvedendo in tal senso, tuttavia, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del verbale negativo di mediazione.

Il Giudice, rilevato per l’appunto che “…la mediazione è fallita nel secondo incontro delle parti avvenuto in data 17.09.2014, in pari data veniva depositato il relativo verbale negativo presso la segreteria dell’Organismo e, contestualmente, riprendeva a decorrere il termine dei trenta giorni previsto ex lege per l’impugnazione della delibera” e che “…la comunicazione dell’istanza di mediazione proposta ex adverso era pervenuta in data 26 giugno 2014, cioè decorsi 28 giorni da quando la parte attrice aveva ricevuto il verbale relativo alle delibere impugnate”, osserva che  la medesima “…avrebbe dovuto iscrivere la presente causa a ruolo entro i due giorni a lei rimanenti per promuovere l’azione giudiziaria, quindi entro e non oltre la data del 19 settembre 2014, e non dopo un mese dalla suddetta perentoria scadenza, come nel caso che ci occupa”.

Conseguentemente, il Giudice ritiene di dover accogliere l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dal Condominio convenuto.

Pronuncia certamente ineccepibile, sulla base delle vigenti disposizioni sopra menzionate, ma, obiettivamente, tale da destare non poche perplessità in virtù del fatto che in caso di termini residui estremamente ristretti, come nel caso di specie, il diritto di difesa del condomino sembra essere, in effetti, estremamente sacrificato.

Dott. Luigi Majoli

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di PALERMO

Sezione 2 civile

Sentenza 18.9.2015, n. 4951

Impugnazione di delibere condominiale e mediazione

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Santina Adelfio, della Seconda Sezione Civile, all’udienza del 18.09.2015, sentiti i procuratori delle parti, precisate le conclusioni, in camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza

MOTIVI

Con atto di citazione notificato in data 17.10.14 (…) conveniva in giudizio il Condominio sito in Palermo Via (…) in persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo di dichiarare la sospensione della delibera del 27.5.2014 primo, secondo, terzo punto quarto punti dell’ o.d.g., nel merito dichiarare che il condominio è tenuto a rielaborare le ripartizioni di spesa relative ai due anni 2012 – 2013 sopra detti in considerazione dell’unità immobiliare da includere nel compendio condominiale e che l’onere economico della quota parte ad essa relativa va caricato sui condomini che ne risultino proprietari, annullare con qualsiasi formula la delibera del 9.9.2014 nei punti relativi al rendiconto anni 2012 – 2013 e alla ratifica della nomina dell’amministratore dichiarando l’invalidità della delibera del 27.5.2014, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa. Si costituiva il Condominio sito in Palermo (…) in persona del legale rappresentante pro tempore che eccepiva l’inammissibilità dell’azione in quanto tardiva, la carenza di legittimazione attiva dell’attore e, nel merito, chiedeva il dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.

La causa, istruita sulla base della documentazione allegata in atti, fatte precisare le conclusioni, all’udienza odierna è stata decisa come da separato verbale che qui si intende ripetuto e trascritto.

Ebbene è pacifico che durante il tentativo di mediazione, il termine di trenta giorni per l’impugnazione delle delibere assembleari si sospende e riprende dalla data di redazione e deposito del verbale negativo.

Il comma 6 dell’articolo 5 del Dlgs 28/2010 stabilisce che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale“, aggiungendo che, “dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo“. Al fine di verificare il rispetto del predetto perentorio termine di legge occorre rifarsi al combinato disposto tra la vigente formulazione dell’art. 1137, comma n. cod. civ., il quale recita; “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti“. Pertanto, è certo che l’art. 5 del D.lgs. 28/2010 non richiama l’art. 2943 del 2 c.c. In fatto antecedentemente alla presente azione parte attrice, per impugnare le delibere assembleari del 27 maggio 2014 oggetto del presente giudizio, ha promosso una istanza di mediazione presso l’organismo (…) di Palermo, la cui comunicazione è pervenuta al Condominio in data 26 giugno 2014, quindi al 29esimo giorno dal perfezionamento delle delibere qui impugnate, nonché al 28esimo giorno dalla data in cui parte attrice ne ha ricevuto il relativo verbale. Il termine di decadenza per l’impugnazione della delibera assembleare viene quindi sospeso – per una sola volta – dalla domanda di mediazione, ma non dal giorno della sua presentazione, bensì “dal momento della comunicazione alle altri parti“.

Orbene, nel caso che ci occupa la mediazione è fallita nel secondo incontro delle parti avvenuto in data 17/09/2014, in pari data veniva depositato il relativo verbale negativo presso la segreteria dell’Organismo e, contestualmente, riprendeva a decorrere il termine dei trenta giorni previsto ex lege per l’impugnazione della delibera.

Atteso che la comunicazione dell’istanza di mediazione proposta ex adverso era pervenuta in data 26 giugno 2014, cioè decorsi 28 giorni da quando parte attrice aveva ricevuto il verbale relativo alle delibere impugnate, quest’ultima avrebbe dovuto iscrivere la presente causa a ruolo entro i due giorni a lei rimanenti per promuovere l’azione giudiziaria, quindi entro non oltre la data del 19 settembre 2014, e non dopo un mese dalla suddetta perentoria scadenza, come nel caso che ci occupa. Da qui va accolta eccezione di inammissibilità della presente impugnazione e dunque ogni altro motivo non va esaminato.

Le spese di lite, stante comunque la novità della materia e il comportamento processuale delle parti, si compensano tra le parti nella misura di cui in parte dispositiva.

DISPOSITIVO

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta così provvede:

1) Dichiara inammissibile la presente l’impugnazione in ossequio all’art. 1337 c.c.

2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite nella misura della metà che si liquida in Euro 1500,00 per compensi e anticipazioni ivi comprese spese generali oltre IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti la restante metà

Così deciso in Palermo il 18 settembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 18 settembre 2015.

Il G.O.T. dott.ssa Santina Adelfio