Registriamo una nuova interessante pronuncia del Tribunale di Vasto con la quale il Giudice invita le parti ad attivare la procedura di mediazione, ricorrendo a qualsiasi organismo iscritto nell’apposito registro istituito preso il Ministero della Giustizia, alla condizione che, nel regolamento dell’organismo di mediazione, non siano contenute clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa subordinandone l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti.
Va accolto con favore l’intento del Giudice di leggere la norma del Dlgs 28/2010 in modo da ottenere un risultato “favorevole” e cercare tra le parti un accordo “mediato dal conciliatore”, con la sua proposta definitiva.
Va comunque posto in rilievo come lo stesso Dlgs 28/2010 prevede espressamente che la richiesta delle parti debba essere “congiunta”. Diversamente il mediatore vedrebbe frustrata la sua proposta allorquando una delle parti non voglia la medesima e/o non desideri aderire per qualunque altro motivo.
Non va sottaciuto che il Dlgs 28/2010 e sue successive modifiche (vd. DM 180/2010 e DM 145/2011), prevede un leggero aumento delle spese per le parti, allorquando chiedano la proposta definitiva del mediatore.
Inoltre, non ultima valutazione, ma forse la più importante di tutte, si potrebbe verificare il caso che il mediatore debba formulare la proposta senza avere i necessari elementi, con la conseguenza di realizzare una proposta “senza senso” poiché non rispondente a nessun interesse dei partecipanti.
Non vi è da sottacere che, in caso di mancata presenza della parte invitata, la sola parte istante che si presenti in seduta di mediazione possa richiedere la proposta definitiva al mediatore.
Si apre, in tale ipotesi, un problema interpretativo della legge: la richiesta si intende congiunta se è fatta da tutte le parti in mediazione o solamente da quella/e presente/i a discapito degli assenti?
Le interpretazioni di alcuni organismi, e di qualche autore, sono propense a considerare il dato letterale “tutte le parti in mediazione” e “congiunta” ed accettare, quindi, la soluzione della possibilità della richiesta della proposta definitive al mediatore nel presupposto che vi siano “tutte le parti in mediazione”; altri, compreso lo scrivente, ritengono che nel caso di mancata adesione di tutte le parti chiamate in mediazione non si possa emettere una proposta definitiva per due ordini di motivi:
A) il mediatore non ha avuto un contraddittorio e non è in grado di realizzare una propria opinione e potrebbe assecondare troppo le richieste dell’unica parte presente in mediazione;
B) il mediatore, per raggiungere lo scopo, potrebbe emettere una proposta troppo sbilanciata in “favore” dell’assente e rischiare di perdere la necessaria imparzialità;
B1) il mediatore rischia di proporre una soluzione creativa che non potrebb non essere condivisa né dall’istante, né dal contumace invitato, con notevole frustrazione del proprio operato.
Orbene un plauso al Giudice estensore, ma una maggiore e più meditata formulazione dell’invito sarebbe stata opportuna, tenuto conto del disposto del Dlgs 28/2010 “richiesta congiunta”, del lieve aumento dei costi per le parti, della diffidenza da parte di molti avvocati che ritengono i mediatori poco idonei a realizzare proposte conciliative coerenti e giuridicamente corrette – non parliamo delle proposte creative -, del necessario ed approfondito raggiungimento della conoscenza, da parte del mediatore, degli interessi delle parti. Il mediatore, con la proposta conciliativa, si trasforma in conciliatore che sottopone la propria soluzione ai partecipanti come un “prendere o lasciare”.

TRIBUNALE DI VASTO
ORDINANZA RISERVATA

IL GIUDICE

Dott. Fabrizio Pasquale

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe;

LETTI gli atti e la documentazione di causa;

VISTE le condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo istruttorio e decisorio;

RILEVATA la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 21.5.2008, allo scopo di garantire un miglior accesso alla giustizia;

LETTO l’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28;

RITENUTO che la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio;

RITENUTO, peraltro, opportuno che, nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli;

Che la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle recenti disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite;

Per Questi Motivi

INVITA i difensori e le parti ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente nel circondario del Tribunale di Vasto, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;

ASSEGNA alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione;

RINVIA la causa, per il prosieguo, all’udienza del 09/10/2012, ore 11.30;

INVITA le parti a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura prima della prossima udienza;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.

Vasto, 5 luglio 2012.