MEDIAZIONE IN MATERIA DI CONSUMO
Decreto legislativo 130/2015
ADR Intesa è iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 635 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. È altresí iscritta al n. 311 dell’Elenco Enti di Formazione per Mediatori tenuto presso il medesimo Ministero.
ADR Intesa ha inoltre ampliato i suoi servizi nell’ambito delle ADR e si occupa anche di Conciliazione in materia di consumo. In particolare è iscritta nell’Elenco degli Organismi ADR dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e nell’Elenco degli Organismi ADR dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
ADR Intesa è anche Ente di Formazione per Mediatori Familiari riconosciuta dal Forum Europeo di Ricerca e Formazione in Mediazione Familiare.
Fondata nel 2011, annovera al proprio interno mediatori ed esperti nei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. La sua attività ha per oggetto la prestazione di servizi riguardanti la mediazione e le altre tecniche e procedure di prevenzione dei conflitti e risoluzione alternativa delle controversie in materia di diritti disponibili tra due o più centri d’interesse.
ADR INTESA
Fondata nel maggio del 2011, ADR Intesa si pone come costante obbiettivo il fornire a tutti i possibili fruitori del servizio di mediazione una prestazione di altissima qualità che coniughi la professionalità, la competenza e l’esperienza anche internazionale della propria équipe, composta da professionisti e docenti universitari, con quella dei mediatori e degli esperti iscritti nelle proprie liste specialistiche.
ADR Intesa intende imporsi in Italia quale punto di riferimento di qualità per i servizi di risoluzione alternativa delle controversie, offrendo alle parti e ai loro consulenti i mediatori individuati in base alla materia oggetto della singola controversia e, quindi, più indicati per facilitare la risoluzione positiva della stessa.
Allo stesso modo ADR Intesa, data la sua vocazione internazionale, è in grado di offrire le proprie competenze nel settore della mediazione anche in caso di controversie che coinvolgano cittadini e/o imprese straniere, venendo in tal modo incontro alla sempre più crescente esigenza dei privati e delle imprese italiane. I nostri procedimenti di mediazione possono avvalersi della conoscenza delle principali lingue straniere.
Sanzioni per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione
In sostanza, dunque, già in forza dell’assetto consolidatosi in conseguenza della conversione del c.d. “decreto del fare”, si prefiguravano conseguenze rilevanti con riferimento all’ipotesi di mancata partecipazione al procedimento di mediazione ritenuta in sede giudiziale priva di giustificato motivo, vale a dire non solo la possibilità per il giudice di trarre, dal predetto comportamento omissivo, argomenti di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c., ma anche e soprattutto la condanna della parte ritenuta ingiustificatamente renitente, nelle ipotesi di obbligatorietà del tentativo, al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Detto quadro normativo, come è noto, è venuto profondamente a mutare a seguito dell’entrata in vigore, in data 28 febbraio 2023, della prima “tranche” della riforma c.d. Cartabia (D.lgs 149/2022).
L’attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, infatti, prevede che “1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente”.
La situazione, come è agevole rilevare, è dunque radicalmente mutata, in particolare con riferimento alle sanzioni irrogabili dal giudice ed all’entità delle stesse.
Innanzitutto, la mancata partecipazione al procedimento di mediazione che sia ritenuta priva di giustificato motivo può indurre il giudice a desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, co. 2, c.p.c. Si noti, data la portata generale del tenore del primo comma del predetto art. 12 – bis, che tale conseguenza potrà ben derivare anche dalla mancata partecipazione ad un procedimento avviato volontariamente.
Con riferimento specifico alle ipotesi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ratione materiae ovvero in quanto delegata dal giudice ai sensi dell’art. 5 – quater, D.lgs 28/2010 o ancora in quanto prevista come step necessario da una clausola contrattuale), il legislatore ha aggravato le conseguenze della mancata partecipazione, raddoppiando l’entità della sanzione (doppio del valore del contributo unificato dovuto per il giudizio); va rilevata la chiarezza del dato testuale, secondo cui – laddove l’assenza in mediazione sia ritenuta non giustificata – il giudice “condanna la parte costituita”: il giudice non è dunque facoltizzato ad irrogare la sanzione, dovrà senz’altro irrogarla laddove, per l’appunto, ritenga la mancata partecipazione priva di giustificato motivo.
Detta sanzione prescinde totalmente dalla soccombenza nel successivo giudizio, atteso che, in attuazione del principio di causalità, mira a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio: di conseguenza ben potrà essere irrogata fin dalla prima udienza.
Dovrà quindi considerarsi ingiustificata la mancata partecipazione di chi non motivi affatto tale proprio comportamento omissivo, mentre dovranno valutarsi caso per caso, da parte del giudice, le eventuali motivazioni addotte a giustificazione dell’assenza in mediazione.
Secondo una ormai consolidata giurisprudenza, peraltro, la parte non può limitarsi ad opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l’asserzione aprioristica che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché ammettendo ciò sussisterebbe sempre e comunque in capo a chiunque un giustificato motivo per non comparire.
Poiché, invece, la mediazione nasce da un contrasto tra le parti che il mediatore tenta di dirimere riallacciando canali di dialogo, non può esserci alcuna presa di posizione preconcetta fondata su ragioni proprie, occorrendo, invece, una partecipazione effettiva.
Il Tribunale di Roma, ad esempio, fin dalla sent. 29 maggio 2014 ha affermato che “…quanto al giustificato motivo addotto dall’assicurazione per non aderire alla disposizione del giudice emessa ai sensi dell’art. 5 co. II° (che per l’attore non è più un invito, per quanto autorevole, come previsto dalla previgente norma, ma un ordine, presidiato com’è dalla improcedibilità della domanda in caso di inottemperanza), l’affermazione avente ad oggetto la ritenuta congruità delle somme già versate, non può essere condivisa. Traslando tale ragionamento in generale si potrebbe infatti affermare che ogni qualvolta la controparte ritenga erronea la tesi della parte che l’ha convocata in mediazione (come in questo caso), e pertanto inutile la sua partecipazione all’esperimento di mediazione, essa sia validamente dispensata dal comparirvi. L’esponente non si avvede nell’aporia in cui incorre posto che così ragionando sussisterebbe sempre in ogni causa un giustificato motivo di non comparizione, se è vero com’è vero che se la controparte condividesse la tesi del suo avversario la lite non potrebbe neppure insorgere e se insorta verrebbe subito meno. La ragione d’essere della mediazione si fonda proprio sulla esistenza di un contrasto di opinioni, di vedute, di volontà, di intenti, di interpretazioni etc., che il mediatore esperto tenta di sciogliere favorendo l’avvicinamento delle posizioni delle parti fino al raggiungimento di un accordo amichevole”.
Lo stesso Tribunale di Roma (cfr., ex multis, sent. 26 luglio 2023, n. 11746) ha evidenziato come sia censurabile e, quindi, sanzionabile, il comportamento di un condominio che non partecipa alla mediazione senza alcun “giustificato motivo impeditivo” avente i caratteri della “assolutezza” e della “non temporaneità”, limitandosi, attraverso il suo amministratore, a manifestare la volontà di non voler partecipare alla mediazione.
È stato financo affermato che l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione possa configurare un comportamento doloso, “…in quanto idoneo a determinare l’introduzione di una procedura giudiziale – evitabile – in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi, tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio” (cfr. Trib. di Termini Imerese, sent. 7 aprile 2023, n. 412, con riferimento ovviamente al regime antecedente alla riforma “Cartabia”: la sanzione prevista oggi è pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio).
Infine, non va dimenticato che, ai sensi dell’art, 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010, con il provvedimento che definisce il giudizio, laddove ne faccia richiesta il legale di parte vittoriosa, il giudice può condannare la parte soccombente, che non abbia partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, in una misura che non ecceda nel massimo le spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Ben si comprende, dunque, come dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione ben possano derivare conseguenze assai onerose per la parte assente ingiustificata.
Riassumendo conclusivamente: a parte la generale desumibilità dell’argomento di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c. (possibile anche nell’ipotesi di mediazione volontaria), laddove si tratti di mediazione “obbligatoria” a fronte della mancata partecipazione alla stessa si correrà l’alea di una sanzione di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio cui potrà cumularsi, nell’ipotesi di successiva soccombenza, l’ulteriore condanna al pagamento in favore di parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata dal giudice secondo i parametri sopra ricordati, oltre all’eventuale applicazione – laddove fossero ravvisati gli estremi della lite temeraria – dell’art. 96 c.p.c.
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Corso online per Conciliatore in materia di Consumo
Il corso è valido quale corso base e aggiornamento per conciliatore specializzato in materia di consumo ai sensi del D.Lgs 130/2015 nonché quale aggiornamento per mediatori civili ai sensi del D.Lgs 28/2010.
Quota di partecipazione: € 180,00.
Per info e iscrizioni: formazione@adrintesa.it
Mediazione Civile: novità riforma Cartabia dal 30 giugno 2023
- le nuove regole per la mediazione in modalità telematica ex art. 8 bis D.lgs 28/2010
- le nuove regole in tema di accordo di conciliazione sottoscritto dalle pubbliche amministrazioni ex art. 11 bis D.lgs 28/2010
- le nuove regole in tema di sanzioni a livello processuale per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione ex art. 12 bis D,lgs 28/2010.
Ora, a partire dal 30 giugno 2023, entrano in vigore nuove regole relative, tra le altre, all’ampliamento delle materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione, alle modalità procedimentali, all’istituzione del patrocinio a spese dello Stato, ed all’ampliamento degli incentivi fiscali.
Il contratto di consorzio
Ai sensi dell’art 2602 c.c., il consorzio è il contratto con il quale più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.