mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

La domanda proposta al giudice incompetente in materia di contratti agrari non obbliga al tentativo di conciliazione

Interessante pronuncia in tema di contratti agrari da parte del Tribunale di Mantova (Tribunale di Mantova, sez. agraria, 19 aprile 2012, n. 198).
Nella pronuncia si sottolinea il fatto che ove una domanda giudiziale in materia di contratti agrari risulti inizialmente proposta dinanzi ad un giudice incompetente, essa non deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione stragiudiziale ai sensi dell’art. 46 della L. n. 203 del 1982, neppure prima della riassunzione davanti alle sezioni specializzate agrarie.
Rileva infatti il Giudice come ”…la riassunzione della causa (…) non comporta l’instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al Giudice dichiaratosi incompetente.
Non è quindi improponibile la domanda che l’attore abbia proposto davanti al Tribunale in composizione ordinaria invece che innanzi alla competente Sezione specializzata agraria.
In tal caso (…) l’attore ha proposto una domanda davanti ad un Giudice incompetente ma non una domanda improponibile, certo essendo che per la proposizione di domande, anche se relative a controversie agrarie, innanzi al Tribunale ordinario non è necessario l’esperimento del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. III, 12/12/2003, n. 19056)
”.

Forum mondiale sulla mediazione

E’ stato pubblicato il programma del Forum Mondiale sulla Mediazione che si terrà a Valencia dal 18 al 21 ottobre 2012. Il forum sarà un momento per lo scambio di esperienze tra mediatori provenienti da tutto il mondo e di diverse aree della mediazione quali famiglia, business, nuove tecnologie e quanto altro.
Il programma può essere reperito cliccando qui.

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Decreto sviluppo: i quattro nodi relativi alla Giustizia

Nell’ambito delle misure urgenti per la crescita, contenute nel c.d. Decreto sviluppo cui il Consiglio dei Ministri ha dato ieri il via libera (sia pure con la formula ”salvo intese”, vale a dire con possibili modifiche in vista), emergono quattro punti direttamente concernenti il settore Giustizia.

Esaminiamoli nelle rispettive linee essenziali:

1)    Revisione legge fallimentare: si introduce, anche alla luce dell’esperienza maturata in svariati ordinamenti di altri Paesi (ad es. il Chapter 11 USA), la facoltà di proporre una mera domanda di concordato preventivo, senza contestuale presentazione dell’intera documentazione fino ad oggi prevista. In tal modo si tende a favorire l’emersione anticipata della crisi, potendo il debitore accedere immediatamente alle tutele previste dalla legge fallimentare. Sin dall’inizio della procedura sarà possibile ottenere l’erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture strumentali in un contesto di stabilità, che consenta la prosecuzione dell’attività fino all’omologa del concordato. Si prevede altresì la necessaria indipendenza, dal debitore e dai creditori, del professionista che attesta i piani di risanamento, con sanzioni penali nell’ipotesi di informazioni false o di omissione di informazioni rilevanti. Sotto il profilo fiscale, infine, è prevista l’estensione agli accordi di ristrutturazione omologati e ai piani attestati della disciplina già prevista per le sopravvenienze attive e le perdite sui crediti formatesi a seguito di piani di concordato preventivo omologati.

2)    Processo civile: modifiche alle impugnazioni: come ben noto, le impugnazioni rappresentano un punto di particolare criticità nel sistema processuale italiano, contribuendo in misura notevole alla dilatazione dei tempi di giustizia. Pertanto, si è inteso intervenire al fine di incrementare l’efficienza del sistema impugnatorio, in particolare con riferimento all’appello. La soluzione prescelta non è stata quella di limitare l’impugnazione di merito, ma di introdurre un vero e proprio filtro in appello, demandando al medesimo giudice della revisio il compito di dichiarare, con ordinanza, l’inammissibilità del gravame a seguito di prognosi negativa circa la fondatezza dello stesso. Si intende, come risulta agevole rilevare, ridurre in misura considerevole i carichi (e quindi i tempi) delle Corti d’appello, atteso che attualmente nel 68% dei casi l’appello si conclude, a livello di giustizia civile, con la conferma della decisione di primo grado.

3)    Modifiche alla legge Pinto: risulterà modificata la disciplina dei procedimenti relativi alle domande di indennizzo conseguenti alla violazione dei termini di durata dei giudizi penali e civili. Muovendo dal presupposto che si tratta di oneri per la finanza pubblica pari, per l’anno 2011, a oltre 200 milioni di euro, si introducono indennizzi predeterminati e calmierati (in misura variabile da 500 a 1500 euro per ogni anno di ritardo), termini complessivi e di singola fase prefissati (6 anni complessivi, 3 per il primo grado, 2 per l’appello e 1 per la cassazione) nonché cause di non indennizzabilità per condotte non diligenti, dilatorie o abusive ad opera delle parti. Il ricorso potrà essere proposto ad un giudice della Corte d’appello, con la possibilità di opposizione avverso il decreto ma anche con la previsione di sanzioni pecuniarie per i casi di opposizione dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

4)    Scuola della magistratura: per quanto concerne le sedi della Scuola della magistratura, a fronte delle tre oggi contemplate ex D. lgs n. 26 del 2006, si prevede la concentrazione delle attività in un’unica sede, tenendo conto delle esigenze imposte dall’attuale fase recessiva e nel rispetto delle politiche di spending review.

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Mediazione fiscale: no alla sospensione feriale dei termini

Con la circolare 22/E dello scorso 11 giugno, l’Agenzia delle entrate ha emanato nuove direttive in materia di programmazione e gestione della mediazione e del contenzioso tributario per il 2012.

In particolare, il documento precisa che la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto  al 15 settembre non trova applicazione nell’ambito del procedimento di mediazione, che dovrà dunque in ogni caso concludersi nei 90 giorni previsti, dal momento che si tratta di una fase amministrativa e non processuale.

Da rilevare, peraltro, che per la proposizione dell’istanza di mediazione le regole sulla sospensione dei termini devono invece considerarsi rilevanti, come già precisato dalla circolare 9/E, in virtù dello ”stretto nesso tra la presentazione dell’istanza e la proposizione del ricorso giurisdizionale”.

In sostanza, fino all’istanza di mediazione si è all’interno di una fase processuale, alla quale dunque si applica la sospensione, mentre con la presentazione della stessa si entra in una  fase amministrativa, con conseguente irrilevanza dei termini.

In pratica, quindi, ove i 60 giorni dalla notifica dell’accertamento scadano nel periodo feriale, scatta la sospensione (per l’intero periodo di 46 giorni), e si potrà proporre reclamo dopo la conclusione di essa, con conseguente dovere per l’ufficio di adoperarsi nei successivi 90 giorni; se invece i 60 giorni scadono prima dell’inizio del periodo di sospensione, quest’ultimo non si applica e, dunque, l’ufficio dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni.

Infine, la circolare prevede espressamente l’obiettivo minimo dell’esame del 90% delle istanze presentate dai contribuenti, con la conseguenza, quindi, che, a obiettivo minimo raggiunto, il restante 10% potrebbe non risultare neanche oggetto di considerazione da parte degli uffici.

Proposta di adeguamento della normativa comunitaria in materia di mediazione

All’esito della prima ricognizione sullo stato di attuazione della direttiva sulla mediazione (2008\52\CE), il Parlamento europeo, ritenendo i risultati nel loro complesso non soddisfacenti, propone di “esigere dagli Stati membri un numero minimo di mediazioni all’anno, per contribuire in modo concreto e misurabile a facilitare l’accesso alla giustizia dei casi che più lo meritano”.
In altri termini, secondo la proposta elaborata dai professori Mary Trevor e Giuseppe De Palo e dall’europarlamentare Arlene Mc Carthy, che verrà presentata alla Commissione giuridica del Parlamento europeo nel prossimo autunno, gli Stati membri dovrebbero attenersi a un ”Indice di relazione bilanciata” (Balanced Relationship Target Number) tra giudizi e mediazioni, in modo da perseguire il traguardo di un ideale equilibrio tra la percentuale delle controversie definite da una pronuncia giurisdizionale e quella dei casi risolti in via conciliativa e, dunque, stragiudiziale.
In conseguenza della proposta in esame, ciascuno Stato membro dovrebbe essere chiamato innanzitutto a predeterminare un numero, ossia un dato concretamente verificabile, di controversie civili che dovranno essere definite fuori dalle aule di giustizia. Ovviamente, ai fini dell’individuazione del numero in questione, si dovrebbe tenere conto non solo di indicatori generali di carattere macroeconomico, ma anche (e soprattutto) di elementi oggettivi specifici e comuni a tutti i Membri dell’UE, quali la situazione complessiva della giustizia civile nel singolo Stato e la sua dotazione in termini di infrastrutture di mediazione.
Ove tale numero non dovesse essere determinato e, naturalmente, ove non dovesse risultare rispettato, lo Stato membro incorrerebbe nella violazione della direttiva.
Secondo i normali dettami comunitari, ciascuno Stato, ai fini della definizione del proprio Indice potrà optare per gli strumenti normativi che reputi più confacenti alle sue peculiari problematiche, fermo restando che, ove le misure adottate non dovessero rivelarsi adeguate, l’UE potrebbe richiedere la modifica delle politiche fino a quel momento poste in essere.

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