

15 Gennaio
Avv. Francesco Biroli
MEDIAZIONE CIVILE
Un grande numero di mediazioni, dicono le statistiche, si svolge in modalità telematica. Mediatore, parte istante e parte invitata, con i rispettivi legali, interagiscono tramite piattaforme di videoconferenza. Di fatto, gli strumenti informatici dovrebbero consentire da remoto la medesima attività svolta di persona presso gli Organismi.
Malgrado la grande disponibilità di risorse in grado di garantire modalità di interazione sempre più efficaci (possibilità di condividere documenti, gli schermi dei singoli partecipanti, inviare e ricevere file e messaggi di testo, ecc.), tali da rendere sincrone la gran parte delle attività necessarie, c’è ancora un aspetto fondamentale che risente della distanza ed è forse il più delicato: la firma del verbale.
Che le parti lo ricevano da un portale (apparato di gestione di cui si sono muniti molti Organismi) ovvero via email o pec dal mediatore, la sottoscrizione del verbale è un’attività autonoma, da compiere a cura dei singoli sottoscrittori.
Benché si tratti di episodi piuttosto rari nella pratica quotidiana, accade però di registrare casi in cui i partecipanti al procedimento in modalità telematica si ritengono legittimati a ometterne la sottoscrizione.
Pare dunque opportuno riflettere sulla legittimità di tale condotta: è configurabile un obbligo giuridico di sottoscrivere il verbale, all’esito dell’incontro? Oppure è sostenibile che ciascuna parte sia comunque libera di scegliere se sottoscriverlo?
A giudizio di chi scrive, l’obbligo sussiste ed è espressamente previsto dalla Legge. Viceversa, la condotta di chi ne omette la sottoscrizione è illegittima. Sono le norme che disciplinano il procedimento a giustificare tale convinzione.
Anzitutto, l’art. 8, comma 6, del D. Lgs. 28/2010 stabilisce in merito al procedimento di mediazione in generale che “Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti”. Già solo il dettato di tale norma parrebbe idoneo a esaurire la questione.
Ma vi è di più. Per lo svolgimento del procedimento in modalità telematica, la Legge (art. 8-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010) prevede espressamente che “A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore”.
Pare davvero che ci sia poco spazio per i dubbi. I soggetti tenuti alla sottoscrizione del verbale, lo si ricava dalla norma precedentemente citata, sono tutti quelli che hanno preso parte all’incontro.
Quand’anche le norme citate non fossero così esplicite, sarebbe comunque possibile pervenire alle medesime conclusioni anche in virtù della previsione dell’art. 8, comma 6, che al secondo periodo prevede: “Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.
In altre parole, incombe sulle parti un generico obbligo di leale collaborazione: pare del tutto in contrasto con il rispetto di tale obbligo una condotta ostruzionista, volta a intralciare la giusta conclusione del procedimento con la strumentale omissione della sottoscrizione del verbale.
Tale condotta, è evidente, assume un ancor più grave rilievo nel caso di omessa sottoscrizione del verbale di accordo.
L’obbligo di comportarsi secondo buona fede dovrebbe imporre alle parti di comunicare la volontà di non sottoscrivere l’accordo prima che il mediatore dichiari chiuso l’incontro. In questo caso, qualora la questione rimanga irrisolta, il mediatore chiuderà la procedura per mancato raggiungimento di accordo.
La chiusura dell’incontro, senza aver manifestato volontà di segno diverso, dovrebbe avere per effetto quello di rendere illegittimo qualsivoglia successivo ripensamento. Nel caso di accordo raggiunto, la rivalutazione della questione “a verbale chiuso” pare oltremodo illegittima sia perché in contrasto con quanto comunque pattuito davanti al mediatore, sia perché preclude all’altra parte di prendere atto del rifiuto e di trarne le debite conseguenze, per ipotesi, riaprendo il confronto.
I comportamenti contrastanti con gli obblighi normativi potranno avere una ricaduta sulla successiva vertenza. La parte sottoscrittrice del verbale potrà chiedere al giudice di valutare la condotta della parte che ne ha omesso la sottoscrizione e di pretendere il risarcimento del danno patito per l’inadempimento.
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