

04 Novembre
Rosemary Perna
News
Nel procedimento di mediazione vi è un momento in cui le parti riconoscono l’intervenuta convergenza delle reciproche posizioni e, quindi, un sostanziale accordo. Da questo momento le parti lavorano alla scrittura dell’accordo raggiunto individuandone i dettagli. Tuttavia nel tempo necessario per la redazione del testo può accadere che le parti cambino idea o che si ritrovino a confliggere sui dettagli con il tentativo di una o di entrambe le parti di ampliare a proprio favore il risultato individuato. Il rilancio delle proprie richieste può essere una strategia, ma anche qualcosa di più sottile. Fare un passo indietro o rilanciare nel tentativo di ottenere qualcosa in più sono atteggiamenti frequenti che si giustificano nel personale bisogno di mantenere ancora aperta la relazione o nel desiderio di uscire dalla situazione con un senso di vittoria o, ancora, per soddisfare un bisogno che è rimasto inespresso.
Un caso potrebbe riguardare l’estinzione di rapporti professionali con una proposta economica apparentemente irrinunciabile che la parte ricevente in prima battuta accetta, ma che poi non è pronta a sottoscrivere perché non soddisfa altri bisogni rimasti inespressi, quali ad esempio, quelli di tipo reputazionale.
Una delle parti può trovare strategicamente funzionale chiedere qualcosa in più nella fase conclusiva della trattativa, approfittando della condizione mentale ed emotiva dell’altra parte di sentirsi prossima alla soluzione e per l’effetto più incline a concedere qualcosa di aggiuntivo per non riaprire nuovamente l’intera discussione.
I margini per negoziare ci sono sempre, ma la trappola si nasconde nell’ampiezza della richiesta in rilancio. Infatti la richiesta può giungere al ricevente come quel po’ troppo che lo indisponga e che provochi un improvviso passo indietro a totale chiusura di qualsivoglia trattativa od accordo.
Altri aspetti importanti da tenere in considerazione nella fase conclusiva per evitare il riemergere del conflitto sono la previsione dei dettagli accettabili per tutti, la pianificazione di tempi certi di adempimento, la previsione della equa distribuzione dei costi e della corretta utilizzazione dei vantaggi fiscali derivanti dalla mediazione messi a disposizione dal legislatore.
Un buon modo per il mediatore di tenere le parti sul percorso conciliativo è registrare i punti d’intesa raggiunti e ripeterli diverse volte, dando alle parti la possibilità di tornare indietro sull’analisi dei dettagli controversi anche nel caso si sia già in una fase conclusiva.
Un caso reale di mediazione
Durante un procedimento di mediazione che aveva ad oggetto una serie di controversie in materia patrimoniale sia mobiliare che immobiliare tra ex coniugi, già pendenti in sede giudiziale, uno dei litiganti proponeva all’altro, a tacitazione di ogni reciproca aspettativa, uno scambio di proprietà di beni immobili aventi valore difforme, uno il doppio dell’altro. Veniva offerto quello di maggior valore alla controparte. La parte ricevente l’offerta, pur manifestando interesse, risultava insoddisfatta. Sebbene l’offerta suonasse irrifiutabile vi erano ragioni inespresse per non accettare. Le motivazioni si celavano nel bisogno di questa parte di liquidità immediata e la sua non prontezza a concludere definitivamente un rapporto intercorso per tanto tempo.
Alla fine le parti rivedevano l’accordo in discussione nel modo di garantire l’adeguata liquidità per la parte in necessità e assumevano l’impegno reciproco ad abbandonare tutti i giudizi pendenti, chiudendo così completamente ogni aspetto della relazione intercorsa. Senza la revisione dell’iniziale ipotesi di accordo non sarebbe stato possibile concludere positivamente il procedimento per l’insoddisfazione tardivamente manifestata da una delle parti seppur legittima e meritevole di ascolto.
Post correlati

MEDIAZIONE CIVILE
Cosa si intende dal punto di vista tecnico con obbligatorietà della mediazione? E cosa occorre realmente affinché l’obbligo sia assolto?

News
Un caso reale di mediazione commerciale mostra come superare lo stallo legale, trovando un accordo equo e umano tra fornitore e agente.

News
La mediazione commerciale internazionale facilita la risoluzione di controversie transnazionali, superando barriere linguistiche e culturali.

MEDIAZIONE CIVILE
Saremo al Congresso internazionale NPL&UTP – Giurimetria, Banca & Finanza, organizzato da Alma Iura, che si terrà mercoledì 29 ottobre 2025 a Verona.

Condominio
L’articolo 5, co. 1, D.lgs 28/2010 contempla le materie per le quali, chi intende avviare una causa, è tenuto ad esperire preventivamente la procedura di mediazione. Nel novero di dette materie rientrano le controversie in materia condominiale.

MEDIAZIONE CIVILE
Chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010, ha l’onere – al fine di esservi iscritto – di frequentare il nuovo corso base di cui all’art. 23 D.M 150/2023
