

28 Agosto
Redazione
MEDIAZIONE CIVILE
Chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010, ha l’onere – al fine di esservi iscritto – di frequentare il nuovo corso base di cui all’art. 23 D.M 150/2023.
Le presenti note nascono dall’esigenza di chiarire, sulla base di un’interpretazione sistematica delle disposizioni di cui al D.M. 150/2023, gli adempimenti cui sia oggi tenuto chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito – sia perché mai iscritto sia perché cancellato – in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010 (Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione – Parte I e II – Sez. A, B e C).
Ora, preliminarmente.
L’art. 8, D.M. 150/2023, nel suo primo comma, prevede che “L’organismo che chiede l’iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti”. Il secondo comma della medesima disposizione, a sua volta, dispone che la predetta richiesta debba essere corredata, per ciascun mediatore, “…a) dalla dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l’organismo richiedente e a essere inserito in uno o più elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c); b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità; c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico; d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale; e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall’articolo 23 (Formazione iniziale dei mediatori)”.
L’art. 42, D.M. 150/2023, da parte sua, detta le regole relative al mantenimento dell’iscrizione nel registro per quanto concerne i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (15 novembre 2023), negli elenchi previsti dall’articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della Giustizia n. 180 del 2010, che intendano mantenere tale inserimento.
Attraverso l’interpretazione sistematica delle predette disposizioni (quindi, sinteticamente: artt. 8, co. 1 e 2, e 42, D.M. 150/2023), si perviene alla conclusione per la quale chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito – sia perché mai iscritto sia perché cancellato – in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010, ha ora l’onere – al fine di esservi iscritto – di soddisfare il requisito della qualificazione formativa di cui all’art. 23 D.M. 150/2023 (ossia Formazione iniziale dei mediatori, c.d. corso base), a prescindere da ogni eventuale corso frequentato in passato, ivi incluso il corso di 50 ore di cui all’art. 18, co. 2, lett. f), D.M. 180/2010.
Chi invece, alla stessa data, era inserito in uno degli elenchi di cui sopra, aveva l’onere – per permanervi – di frequentare idonei corsi di aggiornamento entro il 31.01.2025 ai sensi dell’art. 42 D.M. 150/2023 (inizialmente entro il 15.08.2024, cioè entro 9 mesi dall’entrata in vigore del D.M. 150/2023, avvenuta il 15.11.2023; successivamente, peraltro, il termine è stato prorogato per l’appunto alla data del 31.01.2025: si tratta del corso di 10 ore, oggi non più esistente, in quanto spirato il termine per lo svolgimento dello stesso, idoneo all’assoluzione degli obblighi di aggiornamento per il biennio 2024/2025).
In sostanza, chi alla data del 15.11.2023, era già inserito quale mediatore negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010, non aveva l’onere di frequentare il corso di cui all’art. 23 D.M. 150/2023 neppure laddove volesse iscriversi come mediatore presso altro nuovo organismo, fermo restando tuttavia l’onere di aggiornamento di cui all’art. 42 D.M. 150/2023 (e cioè il corso di dieci ore che doveva essere svolto entro il 31.01.2025).
Le conclusioni di cui sopra sono chiaramente espresse anche nelle FAQ del Ministero della Giustizia sui requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori (in particolare, Sez. “C”), in cui si specifica che le norme sopra richiamate “attribuiscono rilievo soltanto alla circostanza dell’inserimento – o meno – negli elenchi dei mediatori al momento dell’entrata in vigore del d.m. citato, senza operare alcun distinguo in virtù della formazione pregressa dell’interessato“.
Riassuntivamente, quindi: chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito – sia perché mai iscritto sia perché cancellato – in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010, ha l’onere – al fine di esservi iscritto – di soddisfare il requisito della qualificazione formativa di cui all’art. 23 D.M 150/2023 (Formazione iniziale dei mediatori, vale a dire lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, avente la struttura di cui al medesimo art. 23, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata).
Da più parti ci si è posti l’interrogativo circa la possibilità, ai fini di soddisfare il requisito formativo del corso di 80 ore di cui all’art. 23, D.M. 150/2023, per chi abbia già frequentato un corso di formazione di durata non inferiore a 50 di cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett. f) D.M. 180/2010, di frequentare un corso integrativo di 30 ore, così da addivenire al soddisfacimento del monte ore richiesto dalla normativa attualmente vigente.
Detta ipotizzata soluzione non può considerarsi perseguibile, dal momento che il corso base previsto dal D.M. 180/2010 era strutturalmente diverso da quello contemplato dall’art. 23, D.M 150/2023.
D’altra parte la conclusione che precede trova piena conferma nelle FAQ del Ministero della Giustizia sui requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori (in particolare, Sez. “C”, n. 4), in cui espressamente si afferma che “…stante la diversità dei corsi, va esclusa la possibilità e utilità di istituire e frequentare corsi (di 30 o più ore) integrativi dei corsi di 50 ore di cui all’art. 18, co. 2, lett. f), D.M 180/2010. Infatti, l’art. 18 cit. richiedeva la frequenza di non meno di 50 ore totali, senza stabilire quante ore dovessero essere dedicate ai corsi teorici e quante ai pratici, aventi ad oggetto determinate materie, mentre l’art. 23, D.M. 150/2023 stabilisce che, delle 80 ore totali di corso, 40 devono essere dedicate a moduli teorici – anche su materie non contemplate dall’art. 18 cit. –, e40 a moduli pratici aventi ad oggetto specifiche attività (parimenti non menzionate dall’art. 18 cit.), con possibilità di partecipare anche ad incontri di mediazione. Come è evidente, pertanto, non potrebbero configurarsi corsi integrativi validi per chiunque abbia già frequentato un corso ex art. 18 cit., il quale potrebbe essere stato organizzato in modo variabile dai diversi enti di formazione”.
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