

Recentissima pronuncia del Tribunale di Roma, sez. V, 2 febbraio 2026 n. 1633, con la quale si ribadisce un principio di fondamentale importanza: come già chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. 16 gennaio 2014, n. 821 – ord. 26 aprile 2016, n. 7201), in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 c.c., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, co. 3, c.c., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni.
Di conseguenza, stante l’obbligatorietà delle deliberazioni per tutti i condomini ai sensi dell’art. 1137 c.c., la decisione assunta in sede di assemblea, volta all’approvazione dell’accordo raggiunto in mediazione con il convenuto, deve ritenersi vincolante anche per l’attore che in sede assembleare aveva espresso voto contrario.
Nella fattispecie, infatti, due condomini avevano convenuto in giudizio due altri condomini i quali avevano realizzato opere in assenza di idonei titoli autorizzativi, con alterazione della struttura tecnica, delle caratteristiche urbanistiche e del decoro dell’edificio, chiedendo, previo accertamento dell’illegittimità delle predette opere, il ripristino dello status quo ante ed il risarcimento del danno.
Uno dei condomini convenuti, in sede di costituzione, aveva eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea stante l’esistenza di un accordo di mediazione sottoscritto con il Condominio nel 2014. A tale riguardo, risultava in atti che l’assemblea condominiale del 7 aprile 2014 aveva approvato l’autorizzazione, in favore dell’Amministratore e del legale del Condominio “...a concludere positivamente la procedura mediativa sulla base dell’accordo di cui sopra”, richiamandosi infatti nel verbale assembleare quello relativo al precedente incontro di mediazione contenente l’accordo raggiunto in detta sede. Uno degli attori, come accennato in precedenza, aveva espresso voto contrario, senza peraltro impugnare la delibera in parola ai sensi dell’art. 1137 c.c.
D’altra parte, il Giudice rileva come l’art. 1132 c.c., in tema di dissenso dei condomini rispetto alle liti, risulta riferirsi alla “...separazione della responsabilità del singolo condomino, qualora l’assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, limitatamente alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”.
Nel caso di specie, a fronte di quanto deliberato in sede assembleare, nessuna ulteriore iniziativa, nel senso chiarito, veniva posta in essere dall’attore, così dovendosi ritenere vincolante l’esito positivo della mediazione nei suoi confronti come nei confronti di tutti gli altri condomini.
Né, ad avviso del Tribunale di Roma – e nella presente sede appare aspetto da sottolineare con particolare pregnanza – appare rilevante che nel successivo verbale di mediazione datato 16 aprile 2014, sottoscritto anche dall’attore “che ivi compariva in qualità di <condomino e consigliere di condominio>, quest’ultimo abbia dichiarato di essere <contrario alla mediazione come da assemblea>, non risultando rilevante il dissenso ivi espresso in assenza di idonea impugnativa della delibera assembleare autorizzativa dell’accordo raggiunto”.
Oltre a quanto già oggetto di mediazione, come in precedenza accennato l’attore aveva altresì richiesto il risarcimento dei danni subiti, secondo la propria prospettazione, in conseguenza della condotta di controparte, con specifico riferimento alla lesione del proprio diritto ad abitare serenamente e pacificamente la propria abitazione oltre che del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita all’interno del proprio immobile.
Anche sotto quest’ultimo profilo, tuttavia, a fronte delle contestazioni del convenuto, secondo il Giudice “...non risultano introdotti idonei elementi, da parte attrice e su cui ricadeva il relativo onere, al fine di ritenere dimostrati i danni lamentati, e le conseguenze dagli stessi derivanti, e ciò anche tenuto conto, in ordine ad esempio all’avanzamento della ringhiera, che le dichiarazioni del teste escusso [l’amministratore del Condominio n.d.a.] nulla di preciso hanno consentito di provare, laddove lo stesso ha ricordato che lo spostamento delle ringhiere effettuato dallo su due lati del terrazzo attoreo, <può> aver ampliato la visuale”.
L’avanzata eccezione di inammissibilità deve dunque essere condivisa, la richiesta risarcitoria rigettata in quanto non provata e le spese compensate, avuto in ogni caso riguardo “...al complesso dei motivi della decisione, alla particolarità della presente fattispecie e al rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva”.
In sintesi, dunque: potendo l’assemblea condominiale deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d’interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, ivi compreso naturalmente l’accordo conciliativo raggiunto all’esito di un procedimento di mediazione svoltosi ai sensi del D.lgs 28/2010 (essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ex art. 1108, co. 3, c.c., solo laddove la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni), il condomino che non si trovi d’accordo potrà certamente dichiararlo a verbale, ma ciò non potrà essere sufficiente: occorrerà l’impugnazione della delibera assembleare che abbia approvato l’accordo raggiunto in mediazione sulla base di quanto previsto dall’art. 1137 c.c., secondo cui, come ben noto, contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino “dissenziente” può adire l’autorità giudiziaria richiedendone l’annullamento.
In difetto di impugnazione, pertanto, la delibera acquisirà il carattere della definitività.

Il D. Lgs 28 del 2010, prevede l’obbligatorietà dell’assistenza legale nei procedimenti riguardanti le materie assoggettate a tentativo quale condizione di procedibilità o nei procedimenti demandati dal giudice.
Il richiamo all’assistenza legale è menzionato nella nuova formulazione, post-riforma Cartabia, del D. Lgs. 28/2010 all’art.8, comma 5: “Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, [tentativo obbligatorio per materia] e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.”.
Nella versione ante-riforma l’assistenza legale era prevista al previgente art. 5, comma 1-bis: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di….. [segue elenco delle materie il cui tentativo di mediazione era obbligatorio, elenco poi ampliato con la riforma] è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”.
All’art.11, comma 4: “Il verbale conclusivo della mediazione al quale è allegato, l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati…”
A fronte di tali previsioni il legislatore ha disciplinato le seguenti conseguenze:
Art.12, comma 1: “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati [il legislatore utilizzando la locuzione “ove” ha previsto evidentemente la possibilità di un’alternativa], l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.”
Proprio ad individuazione di rango non imperativo della norma di cui all’art. 8, il decreto legislativo 28/2010 ha previsto al richiamato art. 12 un meccanismo di garanzia per le parti che decidono comunque di partecipare in mediazione senza assistenza legale.
Al comma 1 bis del medesimo articolo “In tutti gli altri casi [ovvero quando non sussistano tutte e tre le condizioni concorrenti e l’accordo non risulta essere stato raggiunto con la partecipazione, l’attestazione e la firma degli avvocati] l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.”
Dal tenore letterale della norma è possibile trarre che a fronte di un precetto la sola sanzione, se così la si possa definire, è la minore efficacia del titolo stesso. Sarebbe, quindi, più adeguato interpretare la ratio legis nella direzione di consentire alle parti di partecipare in mediazione anche senza assistenza legale, anche nei casi per le quali il tentativo è condizione di procedibilità, nella piena disponibilità dei diritti soggettivi della parte, senza che questa scelta pregiudichi la negoziazione in mediazione e la possibilità di regolare le proprie pattuizioni con un accordo conciliativo vergato solo dalle parti e dal mediatore.
In sostanza l’accordo emergente da una mediazione non costituisce altro che un negozio giuridico, un contratto, efficace tra le parti, alle cui conclusioni le parti stesse vi sono giunte con l’ausilio di un professionista che agevola il raggiungimento di pattuizioni, avente la peculiarità di soggetto imparziale e neutrale e specifiche competenze per indirizzare le parti verso una comunicazione efficace ed esplorazione dei loro interessi.
Il legislatore ha previsto un meccanismo di controllo ove l’accordo emerso da una conciliazione risulti non spontaneamente eseguito dalle parti e si renda necessario l’intervento dell’autorità giurisdizionale.
In tal caso il giudice è chiamato a verificare i requisiti delle obbligazioni assunte sul presupposto che non essendo le parti state assistite da esperti legali (ricordiamo che la legge non richiede che il mediatore provenga necessariamente da una formazione giuridica) che abbiano preventivamente esercitato un controllo sull’aderenza dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Dall’impostazione del decreto legislativo 28 del 2010 si può trarre la conclusione che il legislatore abbia voluto prevedere la partecipazione degli avvocati nei procedimenti di mediazione allo scopo di vigilare sulla idoneità legale dell’accordo definito dalle parti in sede conciliativa.
Tale interpretazione del testo normativo è confermata dalla giurisprudenza.
Non da ultimo il Tribunale di Roma con provvedimento del suo Presidente nel procedimento n. 5104-1/2025 conferma la non opponibilità della nullità di un accordo intervenuto in mediazione alla sola presenza di un legale di parte, avendovi l’altra parte espressamente rinunciato.
La nullità dell’accordo in assenza di legali, o di uno solo dei legali, non è prevista in alcun punto della normativa specifica ed una diversa interpretazione risulterebbe arbitraria e disinformata rispetto al tenore letterale del decreto che regolamenta l’istituto della mediazione.
Gli avvocati nel procedimento di mediazione hanno un ruolo molto importante in quanto svolgono in primo luogo un compito di prevenzione, aiutando le parti a condurre un ragionamento logico-giuridico coerente con le norme dell’ordinamento, a eseguire una valutazione prognostica circa l’esito di una possibile controversia giudiziale e ad individuare i temi che possano assumere rilevanza sia nella mediazione sia in un eventuale successivo giudizio. Ne consegue che l’ausilio legale aiuta le parti a formare un accordo sapientemente disciplinato da clausole chiare, precise, puntuali, necessarie al caso concreto, prevendendo i diversi scenari futuri possibili e le relative implicazioni, allo scopo di rendere operativo e spontaneamente eseguibile l’intesa.
Il testo di accordo conciliativo, salvo controversie particolarmente lineari, è un documento complesso che ha quale primario scopo comporre una controversia, ma anche quello di evitarne di successive su medesimi temi o ad essi collaterali.
Le parti, prive di competenza giuridica, non hanno strumenti sufficienti per predisporre testi di soluzione solidi, né può essere richiesto al mediatore di sostituirsi a parti e legali ed il quale, peraltro, potrebbe non avere le conoscenze tecniche specifiche per farlo.
Il mediatore, davanti ad una dichiarata manifestazione delle parti di non volontà di avvalersi dell’assistenza legale, non ha strumenti per imporre una diversa organizzazione del tavolo della mediazione. Il professionista, oltre al suo lavoro di intermediazione degli interessi di ciascuna parte, ha il solo compito di redigere un verbale che fotografi la partecipazione agli incontri e riporti l’eventuale accordo raggiunto.
Art. 8 comma 6: “Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione”.
Art. 11, comma 1: “Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo”.
Un diverso comportamento impositivo del mediatore, terzo, imparziale e neutrale, costituirebbe una ingerenza intollerabile, incoerente con i principi posti alla base dell’istituto giuridico della mediazione civile, tra i quali l’autodeterminazione delle parti.
Conducendo l’osservazione sul piano del rapporto commerciale tra parti utenti e organismo di mediazione e suo mediatore la mediazione è ascrivibile all’erogazione di un servizio, una prestazione d’opera professionale contro pagamento. Il mediatore che si sottraesse allo svolgimento di un incontro per omessa partecipazione di un legale, pur nella piena espressa volontà delle parti di proseguire nel loro confronto, commetterebbe una violazione delle sue obbligazioni contrattuali e di quelle dell’Organismo stesso.
In ultima analisi l’assistenza legale nella mediazione propedeutica al processo civile è “obbligatoria, ma solo in funzione delle conseguenze espressamente previste dal d. lgs 28/2010.
Avv. Rosemary Perna
