

Con l’ordinanza 21 maggio 2026, n. 15584, la Corte di Cassazione ha l’occasione di ribadire un principio di fondamentale importanza in tema di accesso alla giustizia “condizionato”: la condizione di procedibilità – sia essa di volta in volta la mediazione civile di cui al D.lgs 28/2010 ovvero, come nel caso di specie, la negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 – concerne la domanda introduttiva del giudizio e non può essere estesa al terzo chiamato in causa.
Il provvedimento in parola, dunque, riguarda direttamente la negoziazione assistita, ma è proprio richiamando l’elaborazione già maturata in tema di mediazione obbligatoria che la Corte fornisce la propria ricostruzione ermeneutica.
Nella fattispecie, l’attore conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi una Società chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del danneggiamento della merce che doveva essere consegnata. La convenuta, costituitasi tempestivamente, chiamava in causa altra Società, licenziataria di zona del proprio marchio.
La domanda attorea veniva rigettata. Tuttavia, in sede di appello, il Tribunale di Avellino, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della licenziataria chiamata in causa e la carenza di legittimazione passiva della società originariamente convenuta.
Il ricorrente in Cassazione, denunciando, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, intendeva dolersi, in sostanza, della circostanza che il giudice dell’appello avesse dichiarato improcedibile la domanda a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti del terzo chiamato in causa, erroneamente estendendo la legittimazione a eccepire l’improcedibilità anche al terzo chiamato, in violazione del dato testuale dell’art. 3, co. 1, D.L. 132/2014, che attribuisce tale facoltà esclusivamente al convenuto originario. La condizione di procedibilità, ad avviso del ricorrente, costituisce una deroga al diritto di azione di cui all’art. 24 Cost., non potendo essere pertanto interpretata in senso estensivo, sicché il terzo chiamato non può sollevare l’eccezione di improcedibilità, spettando per l’appunto detto potere esclusivamente al convenuto originario.
Il motivo di ricorso è ritenuto fondato, con conseguente accoglimento del ricorso, sulla base delle coordinate interpretative che di seguito si riportano.
La Corte muove da una premessa fondamentale: il richiamo, cioè, all’elaborazione già maturata in tema di mediazione obbligatoria, anche a Sezioni Unite [cfr. Cass. SU n. 3452/2024], secondo cui la mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D.lgs 28/2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio, e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti [“il mediatore... si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione”: art. 8, co. 6, D.lgs 28/2010] ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero oggetto del processo.
Ora, la trattazione congiunta di più interessi di cui le varie parti siano portatrici ben sarà possibile all’interno dell’unico procedimento di mediazione: situazione, osserva la Corte, “...che in diritto è ammessa ed in fatto è auspicabile, come è proprio delle funzioni di un bonario componimento degli interessi, affidato ad un terzo preparato ed estraneo alle parti”.
Senza tuttavia dimenticare, come rileva il provvedimento in commento, come la mediazione obbligatoria abbia “...la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l’utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l’istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, e dall’altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull’efficienza della risposta di giustizia”.
Di conseguenza, in sintesi: gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, proprio per la funzione attribuita loro dal legislatore, non possono moltiplicarsi nei confronti di soggetti altri rispetto a quelli legislativamente individuati, in quanto un utilizzo di tal fatta – contraddicendone la ratio – li renderebbe paradossalmente fattori di intralcio al buon funzionamento della giustizia.
Emergono dunque chiaramente le censure che la Suprema Corte ritiene di dover muovere nei confronti del giudice dell’appello, nel momento in cui lo stesso ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della società terza chiamata.
In primo luogo, in appello, non si è tenuto nel debito conto il fatto che la legittimazione a sollevare l'eccezione è riservata dalla legge esclusivamente al "convenuto", nozione che non include il terzo chiamato in garanzia;
in secondo luogo, le norme sulle condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazioni estensive a soggetti non espressamente contemplati;
infine, la chiamata in garanzia instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale, senza che il terzo assuma la qualità di convenuto rispetto alla domanda attorea.
In conclusione, dunque.
Le condizioni di procedibilità, incidendo su tempi e modalità di accesso al giudice, devono essere considerate alla stregua di norme di stretta interpretazione, non potendo pertanto essere oggetto di applicazione estensiva ad ipotesi non espressamente previste.
Ritenendo dunque di accogliere il ricorso, la Corte cassa l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Avellino affinché quest’ultimo, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame con applicazione dell’indicato principio di diritto originariamente disatteso.
