

Un tema che spesso si pone all’attenzione dei giudici è il vaglio dell’intervenuta preventiva mediazione nelle materie gravate da tentativo obbligatorio. Per potersi correttamente esprimersi, al di là dei facili casi in cui di tale tentativo non vi è traccia, i magistrati non hanno a disposizione una espressa norma testuale che consenta loro di dare immediata risposta nei casi in cui pur esperita la procedura conciliativa, ne venga lamentata la difformità di aderenza al procedimento giudiziale successivamente instaurato. Tuttavia è possibile desumere la necessaria coincidenza ponendo a confronto i testi normativi che descrivono i contenuti delle due domande, rispettivamente l’art. 4 del d.lg. 28/2010 e l’art.125 cpc. La giurisprudenza di merito ha avuto modo di esprimersi in diverse occasioni in una direzione univoca circa la necessità che dalla lettura delle ragioni esposte nella domanda di mediazione sia individuabile la completa ricostruzione fattuale di quanto in contestazione e oggetto di doglianza meritevole di tutela.
Nell’art. 4 del D. lgs 28 del 2010, al comma 2, è prescritto che “ la domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”, individuando così il contenuto minimo richiesto per una valida introduzione della domanda di mediazione. Parimenti l’art.125 cpc “ la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni”.
In entrambi gli atti introduttivi di ciascun procedimento, di mediazione e giudiziale, devono essere riportati i tre elementi sopra menzionati: parti, oggetto e ragioni della domanda/pretesa.
Essendo prescritto dall’ordinamento che nelle materie di cui all’art.5 del D. Lgs. 28 del 2010, la domanda processuale deve essere preceduta dall’esperimento della mediazione, a pena di improcedibilità, detti elementi risultano costituire i tre cardini per la verifica del corretto espletamento del tentativo propedeutico al giudizio. Parti, oggetto e ragioni della domanda, caratterizzanti entrambi gli atti, devono necessariamente essere compiutamente espressi e devono coincidere.
Dalle sentenze del Tribunale di Roma n.20160 del 2021, n. 259/2022, n. 9450/2023, Tribunale di Napoli n. 10208/2023 e del Tribunale di Milano n. 390/2026 è possibile apprendere le argomentazioni che i giudici hanno impiegato per scartare la sussistenza di requisiti minimi ed idonei ad identificare una simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale. A parere della Suprema corte, infatti, il vaglio della omogeneità di elementi è una valutazione di merito insuscettibile di riesame da parte dal giudice superiore (Cass. 29333/2019: “All’esito di un accertamento di merito adeguatamente motivato, insuscettibile di riesame da parte di questa Corte, la decisione impugnata ha confrontato la domanda di mediazione con quella giudiziale ed ha ritenuto che non vi fosse una insanabile non sovrapponibilità del relativo oggetto.”).
La sentenza romana del 2022 risulta la più sistematica nel ripercorrere l’iter logico giuridico sulla questione e viene presa a riferimento dai giudici del merito che successivamente si sono espressi.
Di seguito un suo passaggio significativo: “L’art. 4 pretende…l’indicazione delle “ragioni della pretesa… come fatti l’allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto: ciò in quanto, come già detto, l’istanza di mediazione non richiede anche l’indicazione di “elementi di diritto”, come invece avviene per la citazione ex art. 163 c.p.c., e per il ricorso, ex art. 414 c.p.c. (ovvero per gli atti in generale, ex art. 125c.p.c.). Gli accadimenti narrati in fase di mediazione, però, perché si possa verificare in giudizio l’esatto adempimento della condizione di procedibilità, devono essere corrispondenti, “simmetrici” a quelli che saranno poi esposti in fase processuale….l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio… Una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va quindi considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione ed in grado di superare, almeno in astratto, il giudizio sulla procedibilità. Una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum o, come nel caso di specie, della causa petendi, non può considerarsi validamente espletata e comporta l’improcedibilità della domanda.”
Il tema in trattazione assume particolare rilevanza nelle controversie in materia condominiale e più precisamente di impugnativa di delibere assembleari, ragione per la quale le sentenze in esame riguardano proprio detta materia.
In tali fattispecie, infatti, vige un termine decadenziale sancito dall’art. 1137 del codice civile. La decadenza si verifica allorché non sia stato tempestivamente esperita l’impugnativa mediante l’instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione nei 30 giorni successivi alla delibera dissentita o alla conoscenza della delibera assunta in assenza della propria partecipazione.
Con l’introduzione del tentativo di mediazione si genera, per una sola volta, l’interruzione del termine ex art. 1137 cc, che ricomincia a decorrere nuovamente a conclusione dell’iter conciliativo rimasto infruttuoso (Art. 8 D. Lgs. 28/2010).
Tuttavia per potersi correttamente interrompere tale termine è richiesto un procedimento validamente instaurato e anche correttamente rapportato al successivo giudizio, pena la sua invalidità ai fini del superamento della condizione di procedibilità.
Sebbene sia astrattamente possibile ripetere il tentativo di mediazione che dovesse risultare inidoneo, la nuova introduzione dovrà essere rapportata ai termini decadenziali, e la reiterazione potrebbe risultare comunque non sanante per essere nel frattempo spirato l’idoneo termine.
Estraendo della sentenza meneghina: “Tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione ad un’istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale.” Pertanto una domanda processuale diversa, che esuli anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va quindi considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione ed in grado di superare, almeno in astratto, il giudizio sulla procedibilità.”
Questa sentenza, la più recente temporalmente, richiamando la sentenza del tribunale romano del 2022, esplicita la necessità di una verifica di sussistenza di simmetria tra lo svolto tentativo di mediazione ed il giudizio successivamente introdotto in base ad una stretta omogeneità degli elementi fattuali che delimitano il perimetro della controversia e che consentono di caratterizzarla distinguendola da altra. Del resto, dal tenore letterale delle due norme già citate e dai principi giuridici che ammantano il nostro ordinamento non potrebbe essere diversamente, atteso che a “ragioni della pretesa” dell’art. 4 -d.lgs.28/2010 e a “ragioni della domanda” dell’art.125 cpc deve essere attribuito lo stesso significato. In mediazione e nel processo deve essere possibile riscontrare omogeneità di tutti i fatti giuridicamente rilevanti, causa petendi, e sui quali si fonda il petitum, l’oggetto, la propria domanda.
In ultimo, ma non meno importante, è opportuno soffermarsi sulla omogeneità di parti. Alla stessa stregua della disomogeneità delle ragioni della domanda, dovrà, infatti, ritenersi non validamente esperito il tentativo di mediazione propedeutico all’incardinato giudizio se l’uno e l’altro non risultano essere stati rivolti nei confronti delle stesse parti. E’ di palese evidenza che nel caso della mediazione introdotta solo nei confronti di alcuni dei successivi legittimati passivi del giudizio il procedimento di mediazione, sia nella sua funzione di conoscenza che di componimento bonario tra le parti ai fini deflattivi, non possa dirsi correttamente svolta, determinando come per le ragioni della pretesa, una sostanziale asimmetria destinata a determinare la declaratoria di improcedibilità del giudizio successivamente introdotto nei confronti dell’ampliata platea dei convenuti. A tal proposito giova precisare che l’improcedibilità del giudizio instaurato, in coerenza con la funzione deflattiva dell’istituto della mediazione civile, è da intendersi manifesta nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, non solo nei confronti dei soggetti esclusi nella preventiva fase di mediazione. Infatti la sola partecipazione di tutti i soggetti coinvolti può determinare le reali condizioni per il raggiungimento di una conciliazione, ed il mancato invito di anche uno dei legittimati ne caduca il corretto tentativo.
Avv. Rosemary Perna
