Mediazione-civile-d.lgs-28-2010

Art. 11 D.lgs 28 del 2010 e limiti regolamentari alla possibilità di formulare proposte conciliative

Il Tribunale di Vasto, con la recentissima ordinanza 5 luglio 2012, è intervenuto sul problema rappresentato dalle limitazioni che i regolamenti degli organismi di mediazione possono porre alla possibilità, riconosciuta al mediatore dall’art. 11, secondo comma, D.lgs n. 28 del 2010, di formulare una proposta conciliativa.
Secondo il Giudice, infatti, dette limitazioni finirebbero con il provocare, sotto il profilo generale, uno sviamento dalla ratio legis, che va certamente ravvisata nella volontà di ”spingere” le parti a raggiungere un accordo, e soprattutto, nello specifico, impedirebbero al giudice di portare ad applicazione le disposizioni di cui all’art. 13 del decreto medesimo, in tema di spese processuali, aventi chiaramente finalità deterrente nei confronti di rifiuti ingiustificati opposti a proposte conciliative non irragionevoli.

Ecco il testo del provvedimento.

TRIBUNALE DI VASTO
ORDINANZA RISERVATA

IL GIUDICE
A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe;
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
VISTE le condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo istruttorio e decisorio;
RILEVATA la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 21.5.2008, allo scopo di garantire un miglior accesso alla giustizia;
LETTO l’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28;
RITENUTO che la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio;
RITENUTO, peraltro, opportuno che, nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli;
CHE la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle recenti disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite;
P.Q.M.
INVITA i difensori e le parti ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente nel circondario del Tribunale di Vasto, purchè regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;
ASSEGNA alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione;
RINVIA la causa, per il prosieguo, all’udienza del 09/10/2012, ore 11.30;
INVITA le parti a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura prima della prossima udienza;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.
Vasto, 5 luglio 2012.
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale

Mediazione delegata con indicazione del foro di mediazione

Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, con l’ordinanza 16 aprile 2012, n. 89, ci fornisce una utile esemplificazione circa l’applicazione del concetto di mediazione delegata ex art. 5, co. 2, D.lgs n. 28 del 2010.
All’interno di un giudizio di appello avverso una sentenza pronunciata dal Giudice di Pace nell’ambito di due cause riunite ai sensi dell’art. 273 c.p.c., il Tribunale rileva come, attesa l’ampiezza dei termini del rinvio all’udienza ex art. 190 c.p.c., nella fattispecie si renda preferibile per le parti l’esperimento di un tentativo di conciliazione, rendendone poi noto l’eventuale esito positivo con il congruo anticipo reso opportuno anche dal principio di oralità di cui all’art. 180 c.p.c.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il Tribunale osserva ”…come possa altresì applicarsi alla vicenda in esame l’invito a procedere alla mediazione facoltativa, formalizzato dal legislatore nell’art. 5, comma II, d.lgs 28/2010, invito reso ”doveroso” non solo dalla natura delle questioni preliminari (…) ma in ultima analisi dalle stesse questioni in fatto, originate da un illecito attinente alla circolazione stradale, ovvero da una delle materie per le quali, a decorrere dal 21. 3. 2012, è entrata in vigore la media conciliazione obbligatoria, nonché dall’inevitabile intervallo di tempo (…) che intercorrere tra la presente fase processuale e l’udienza di decisione”.
Muovendo dalle premesse summenzionate, quindi, il Giudice, secondo un’impostazione che appare pienamente condivisibile, ”…visto l’art. 5, co. 2, d.lgs 28/2010, invita le parti procedere alla mediazione nelle debite forme previste dalla legge. Le invita, in particolare, a riferire per l’udienza di prosieguo se intendono avvalersi o meno della possibilità di mediazione, come sollecitabile dal giudice, ricordando loro che il foro di mediazione, in caso di adesione all’invito, dovrà essere scelto dai litiganti mediante presentazione di un’istanza comune;
in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l’Organismo adito per primo. L’Organismo scelto dovrà trovarsi nel circondario di competenza dell’intestato Tribunale”.

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