Provvedimento della XIII sezione del Tribunale di Roma che, nel demandare le parti (una delle quali pubblica) in mediazione ex art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, muove dal presupposto che le Pubbliche Amministrazioni, pur ritualmente convocate, assai spesso tendono a non partecipare al tentativo conciliativo.

Secondo il Giudice occorre innanzitutto premettere che la partecipazione alla mediazione delegata è obbligatoria per scelta del legislatore, non potendo dunque giustificarsi in alcun modo un generalizzato quanto aprioristico atteggiamento di renitenza al procedimento.

Tantomeno, ove ad essere chiamato in mediazione sia un ente pubblico, se detta condotta tragga origine dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione.

Osserva infatti il Tribunale come in tale timore “…sia insita un’aporia. A prescindere che esiste la possibilità di un autorevole e rassicurante ausilio nel percorso conciliativo in mediazione, sta di fatto che la legge, nel disciplinare la mediazione, sia dal punto di vista attivo che passivo, non fa alcuna eccezione per quanto riguarda l’ente pubblico”.

D’altra parte, un pregiudizio in tale senso finirebbe con il rappresentare un evidente controsenso.

Secondo l’ordinanza in commento, in effetti, ciò equivarrebbe a dire che “…se una P.A. deve intentare una causa in una delle materie di cui all’art. 5 co. 1 bis del decr. lgsl. 20/2010, promuove necessariamente il procedimento di mediazione, ma lo fa con la riserva mentale di non poter accordarsi (sic?)
Si tratta all’evidenza di un paradossale non pòssumus, del tutto contrario alla lettera ed alla sostanza della legge, che va in tutt’altra direzione
.

Che è quella del raggiungimento di accordi conciliativi, senza alcuna eccezione soggettiva”.

In sostanza, dunque, le Pubbliche Amministrazioni hanno, con riferimento alla mediazione di cui al D.lgs 28/2010, gli stessi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto, non potendosi rintracciare alcuna eccezione o “corsia preferenziale” nel vigente quadro normativo.

Naturalmente, ciò non significa che le modalità di partecipazione al procedimento non debbano essere procedimentalizzate.

Nel senso, precisa il Tribunale di Roma, che “… il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo perimetri oggettivi all’interno dei quali poter condurre le trattative”.

  1. soprattutto, considerando che “…una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del giudice, spesso, come in questo caso anche corredato da specifiche indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze sanzionatorie (art. 96 III° cpc) che possono conseguire ad una condotta deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A.”.

In conclusione, dunque, quel che potrebbe esporre effettivamente l’Amministrazione alle conseguenze in tema di danno erariale, è proprio una eventuale (e purtroppo fino ad oggi fin troppo frequente) mancata partecipazione al procedimento che, ove considerata dal giudice priva di giustificazione, potrebbe tradursi – oltre che in fonte delle conseguenze di cui all’art. 8, ultimo comma, D.lgs 28/2010 – anche in una condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.

Dott. Luigi Majoli

Testo integrale:

TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°
ORDINANZA

Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:

Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti (1), le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Con alcune premesse.
In particolare e specificamente allorché l’invio in mediazione sia stato effettuato da parte del Giudice ai sensi del riformato secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/10 si tratta non più di un semplice invito bensì un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, il previo effettuato vaglio, l’ esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l’ha disposto.
Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti. Anche in considerazione del fatto che il sistema giudiziario verticale non garantisce, a causa della possibilità di gravami, la sicurezza della stabilità di un eventuale risultato (che la parte reputi per sé) soddisfacente, sicurezza che solo la conciliazione può offrire
Invero nel caso di specie si impone una considerazione di carattere generale.
Gli enti pubblici, per quanto risulta in base alla lunga e significativa esperienza del Giudicante, NON sempre partecipano, pur se ritualmente convocati, in mediazione.
Ove mai l’esistenza di una tale scelta pregiudiziale e generalizzata non esista, non sarebbe da aggiungere altro.
In caso contrario vale ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione. Neppure ove tale condotta muova dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione. Va infatti considerato che in tale timore è insita un’aporia. A prescindere che esiste la possibilità di un autorevole e rassicurante ausilio nel percorso conciliativo in mediazione (2), sta di fatto che la legge, nel disciplinare la mediazione, sia dal punto di vista attivo che passivo, non fa alcuna eccezione per quanto riguarda l’ente pubblico.
Un pregiudizio in tale senso pertanto costituisce una controsenso.
Come dire che se una P.A. deve intentare una causa in una delle materie di cui all’art. 5 co. 1 bis del decr.lgsl.20/2010, promuove necessariamente il procedimento di mediazione, ma lo fa con la riserva mentale di non poter accordarsi (sic?)
Si tratta all’evidenza di un paradossale non pòssumus, del tutto contrario alla lettera ed alla sostanza della legge, che va in tutt’altra direzione.
Che è quella del raggiungimento di accordi conciliativi, senza alcuna eccezione soggettiva.
Le P.A. pertanto hanno, in subiecta materia, gli stessi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto.
Fermo restando che è opportuno procedimentalizzare la loro condotta al riguardo.
Il che sta a significare che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo perimetri oggettivi all’interno dei quali poter condurre le trattative.
Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del giudice, spesso, come in questo caso anche corredato da specifiche indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze sanzionatorie (art. 96 III° cpc) che possono conseguire ad una condotta deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A. (3)
Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Va fissato il termine dilatorio di gg.15 decorrente dal 1.4.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 (4) e 96 III° cpc (5)

P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,
• DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell’art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;
• INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona (6), assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;
• INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; oltre che dall’art.96 III° cpc;
• VA fissato il termine dilatorio di gg.15, decorrente dal 1.4.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10;
• RINVIA all’udienza del 3.11.2016 h.9,30 per quanto di ragione.-

Roma lì 29/02/2016
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

1) La compagnia assicuratrice non ha contestato specificamente l’an debeatur il che potrebbe assumere valore ai sensi dell’art. 115 primo comma ultima parte cpc. L’attore, danneggiato, ha già ricevuto non insignificative somme da parte dell’assicurazione (a titolo sia di danno materiale che alla persona) e dall’INAIL, in un contesto nel quale, vista la CTU medica espletata, non si applicano le tabelle di punto dei tribunali ma i decreti ministeriali sulle micropermanenti. Si tratta, nella sostanza, per quanto riguarda l’azione giudiziaria che ci occupa, di danno differenziale; il che conduce a discutere, massime in sede di mediazione, di somma dell’ordine di circa sei mila euro, oltre ad un contributo per compensi professionali
2) anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali per l’attuazione dei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attuazione dell’art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” circolare DFP 33633 10/08/2012 n. 9/2012 per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
3) Cfr sentenza RG 59487/11 n.25218/15 del 17.12.2016 Tribunale di Roma giudice Moriconi in tema di 96 III, pubblicata sulle principali riviste e siti web
4) Art.91 co.1° seconda parte cpc : se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92
5) Art.96 III° cpc: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata
6) Per le persone giuridiche, pubbliche o private, “di persona” va riferito al soggetto – incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia – che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell’ambito dei poteri conferitigli.