Domande e Risposte

Cosa significa ADR?

ADR è l’acronimo per “Alternative Dispute Resolution”, ovvero risoluzione alternativa delle controversie. Con tale acronimo si indicano tutti i sistemi che sono alternativi alla risoluzione giudiziaria di una controversia.

Quanti tipi di ADR esistono?

La definizione di ADR include varie forme di procedure per la risoluzione alternativa delle controversie. Le più diffuse sono sicuramente la Mediazione e l’Arbitrato. La procedura più economica ed efficace è la Mediazione.

Cosa è la Mediazione?

La Mediazione è uno strumento alternativo di definizione delle controversie che si distanzia nettamente sia dal processo sia dall’arbitrato. La sua prima finalità è quella di dare assistenza alle parti nella ricerca di una composizione non giudiziale di una controversia. Infatti, la Mediazione fa emergere i reali bisogni delle parti e si conclude non con una decisione, ma con un accordo frutto dell’autodeterminazione dei partecipanti. La Mediazione è in grado di favorire un risultato di benessere per le parti, in cui non ci siano vinti ma solo vincitori. Grazie alla Mediazione si possono ottenere soluzioni più spedite, agevoli ed economiche rispetto ai metodi tradizionali con cui affrontare le controversie  (giudizio ordinario, Arbitrato).

Cosa s’intende invece per Conciliazione?

Con questo termine s’intende il risultato finale ed ottimale dell’attività di Mediazione. Le parti, quindi, possono raggiungere attraverso la Mediazione un accordo conciliativo che soddisfi entrambe.

Chi è e come opera il mediatore?

Il mediatore è la persona o le persone fisiche con requisiti di terzietà che, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione, prive di qualunque potere di decidere o giudicare vincolando i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore, infatti,  non avendo  alcun potere decisorio, ha il compito di utilizzare il suo potere di indagine con il più ampio respiro intellettuale, libero da ogni parzialità e dipendenza, rispettando con rigore la sua piena neutralità e adoperando tutte le sue conoscenze al fine di interpretare quali siano i reali interessi delle parti oltre a quelli materiali ed economici. Il mediatore è quindi in grado di indagare ed aiutare le parti a far emergere interessi (anche immateriali, morali, emozionali, etc.) che non troverebbero mai ingresso nell’ambito di un giudizio formale dinanzi all’autorità giudiziaria o in un arbitrato. Scopo del mediatore, quindi, è quello di condurre le parti ad un accordo che sia il risultato dell’incontro delle rispettive volontà.

Che differenza c’è tra la Mediazione e l’Arbitrato?

La Mediazione attiene l’ambito negoziale, mentre l’arbitrato, che pure costituisce una forma di risoluzione della controversia alternativa al processo, riveste carattere contenzioso e prevede la pronuncia del lodo, che è vincolante e determina un soccombente ed un vincitore rispetto alla controversia. L’Arbitrato, dunque, è un procedimento diritto-dipendente e, quindi, per sua natura non può analizzare gli interessi sottesi delle parti né consentire che entrambe risultino vincitrici.

Quali sono i vantaggi della Mediazione?

La Mediazione è più vantaggiosa del processo ordinario per vari motivi, tra cui:

  • fa emergere i reali bisogni delle parti;
  • si conclude non con una decisione, ma con un accordo frutto dell’autodeterminazione dei partecipanti;
  • ha successo nella maggioranza dei casi e tutte le parti della Mediazione possono risultare vincitrici (c.d. principio win to win);
  • non vi sono formalismi particolari;
  • è rapida, in quanto la legge prevede un termine massimo di quattro mesi e, in ogni caso, le parti possono raggiungere un accordo in grado di soddisfare i loro bisogni ed interessi anche in un solo incontro;
  • è economicamente conveniente;
  • è riservata: tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono protagonisti della Mediazione, sono tenuti alla massima riservatezza. Nulla che non sia espressamente indicato dalla parte che ne ha la disponibilità può trapelare all’esterno.

Qual è il ruolo di ADR Intesa nel procedimento di Mediazione?

ADR Intesa, è l’organismo di Mediazione che nomina il mediatore ed assiste tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento del negoziato, creando le condizioni affinché il dialogo tra le parti avvenga nel modo più rapido, efficiente e costruttivo a seconda delle circostanze.

Quali sono i criteri con cui ADR Intesa seleziona i suoi mediatori?

ADR Intesa applica una  selezione molto rigorosa delle candidature ai fini dell’inserimento nelle proprie liste operative. I criteri con cui ADR Intesa opera tali scelte sono, in estrema sintesi: la specializzazione, l’esperienza, la professionalità, il carisma e, non da ultimo, le doti umane.

Cosa garantisce all’utente del servizio di Mediazione l’indipendenza, l’imparzialità e la neutralità di ADR Intesa?

ADR Intesa è un ente iscritto al n. 635 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia. L’essere iscritti in detto Registro è requisito necessario per poter esercitare il servizio di Mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010. Inoltre, la detta iscrizione è subordinata alla presenza ed il mantenimento nella struttura e nell’organizzazione dell’organismo di caratteristiche essenziali espressamente stabilite dalla legge a garanzia degli utenti. Tutti i mediatori di ADR Intesa aderiscono al Codice Etico e di Condotta adottato dalla stessa. In detto codice, l’indipendenza, l’imparzialità e la neutralità sono punti cardine dell’attività del mediatore. Il rispetto di tali elementi è condizione imprescindibile per poter operare in ADR intesa.

Chi controlla l’attività degli Organismi di Mediazione?

Gli organismi di Mediazione sono sottoposti alla vigilanza da parte del direttore generale della giustizia civile o di un suo delegato. La normativa in questo settore, data la sua delicatezza, è in costante aggiornamento e sviluppo, sia in Italia sia in Europa, al fine di garantire una sempre maggior tutela degli utenti.

È possibile iniziare la procedura di Mediazione qualora sia stato già avviato un procedimento?

Certamente si: Fino a che la causa non sia stata rimessa in decisione, le parti congiuntamente possono chiedere al giudice la sospensione del procedimento per dar modo alle stesse di tentare una Mediazione. Inoltre, l’art. 5, D.lgs. 28/2010, comma 2, prevede che “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.

Quali sono le Attività richieste alle parti prima dell’incontro di Mediazione?

Le parti, oltre a specificare nel dettaglio i dati richiesti nella modulistica d’avvio della procedura, devono consegnare la documentazione necessaria e più utile ai fini dell’analisi della controversia da parte del mediatore. Quest’ultimo, qualora si renda necessario, potrà altresì richiedere che le parti depositino delle memorie che descrivano più in dettaglio le ragioni della controversia. Tali memorie potranno essere riservate al mediatore o destinate anche alla controparte.

Chi partecipa agli incontri di Mediazione?

È molto importante che le parti partecipino personalmente. Le parti devono essere assistite dai loro avvocati e/o tecnici di fiducia affinché, in caso d’intesa, la procedura possa terminare con la stesura di un verbale che, ove sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati, acquista efficacia di titolo esecutivo. Con il consenso delle parti e del mediatore, possono inoltre essere ammesse altre persone come, ad esempio, periti iscritti nei tribunali quali CTU, qualora la loro presenza sia ritenuta necessaria o opportuna ai fini della risoluzione della controversia.

Gli accordi raggiunti con la procedura di Mediazione hanno valore legale?

Si: l’art. 12, co. 1, D.lgs. 28/2010 prevede che: “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.”

Cosa accade nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo?

In questo caso, le parti sono libere di esperire qualsiasi altra procedura prevista dal contratto o dall’ordinamento giuridico.

È possibile che le parti possano raggiungere un accordo parziale?

Certamente. La Mediazione è una procedura flessibile e, in quanto tale, permette che le parti possano addivenire a soluzioni parziali della loro controversia ed anche non preventivabili ab inizio.

Cosa accade se chi viene convocato in mediazione non aderisce senza un giustificato motivo?

Ai sensi dell’art. 8 D.lgs.28/2010, “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Posso ottenere dei vantaggi fiscali scegliendo la Mediazione?

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di Mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. Inoltre alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di Mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della Mediazione, un credito d’imposta annuo commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00 (cinquecento/00) annui. In caso di insuccesso della Mediazione, il credito d’imposta sarà ridotto della metà.