Codice etico e di condotta del mediatore di ADR Intesa

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Il presente Codice Etico e di condotta, ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori del 2004, stabilisce una serie di principi ai quali tutti i mediatori di ADR Intesa hanno spontaneamente aderito e si sono espressamente impegnati ad osservare sotto la propria responsabilità.

Il codice può essere applicato a tutti i tipi di Mediazione.

Ai fini del presente Codice Etico, per Mediazione si intende un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con l’assistenza di un terzo (in prosieguo: “il mediatore”) neutrale, imparziale, indipendente ed altamente competente.

L’adesione al codice di condotta non pregiudica l’applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.

ART. 1 COMPETENZA, NOMINA, ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza. I mediatori devono altresì conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Tutti i mediatori, adeguatamente formati secondo la normativa vigente, sono tenuti ad aggiornarsi continuativamente sia con riguardo alle materie di propria competenza, sia relativamente alla teoria ed alla pratica della mediazione.

 1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la Mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

 1.3. Remunerazioni

Ove non sia stato già comunicato, il mediatore fornirà alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione applicabili alla Mediazione.

 1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

 ART. 2 INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE – IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

2.1. Indipendenza e ricusazione del mediatore

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della Mediazione; il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti; in ogni caso, il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 14 bis del D.M. 180/2010.

In particolare, il mediatore può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione:

1)      se egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella procedura;

2)      se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori o consulenti delle stesse;

3)      se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori o consulenti;

4)      se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

5)      se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti. Il dovere d’informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

 2.2. Imparzialità e neutralità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di Mediazione. Il mediatore non deve mai formulare giudizi di alcun tipo e, nell’interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze. Ove occorra, il mediatore deve richiedere l’assistenza di un altro mediatore ovvero che venga sostituito. Salvo che le parti abbiano espressamente incaricato il mediatore di presentare una proposta conciliativa, egli non può determinare le loro scelte e far loro adottare una specifica soluzione, anche qualora la stessa fosse quella che, a suo modo di vedere, appare come la più ragionevole o la più equa.

 ART. 3 L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella Mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

 3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla Mediazione, nel caso in cui:

–        sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione, ovvero

–        il mediatore concluda che la prosecuzione della Mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

 3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.

Le parti possono ritirarsi dalla Mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Allo stesso modo, il mediatore non è tenuto a esplicitare alle parti le motivazioni di una sua eventuale rinuncia all’incarico.

 ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

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