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AVVIA UNA MEDIAZIONE

PREMESSA

Il Codice etico dell’Organismo è una carta dei diritti e doveri morali tesa alla definizione delle responsabilità etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento. Il Codice etico pertanto è teso a definire l’insieme dei principi ai quali sono chiamati ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all’ organizzazione e al funzionamento dell’Organismo stesso.
Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti.

PARTE PRIMA
CODICE DI CONDOTTA PER L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE PER
MEDIATORI

Principi generali
L’organismo basa tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:
– responsabilità verso l’utenza e verso i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti, e collaboratori) oltre alla piena responsabilità verso la collettività;
– dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l’organismo.

Uguaglianza
L’organismo di mediazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sull’età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche.
L’organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.

Correttezza
Tutti i soggetti che collaborano con l’organismo di mediazione e che partecipano all’attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principii di correttezza e lealtà reciproche.

Conflitto di interesse
Tutti i soggetti che collaborano all’organismo di mediazione e che partecipano all’attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell’organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall’organismo.

Riservatezza
Tutti i soggetti che collaborano con l’organismo di mediazione e che partecipano all’attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso. L’organismo garantisce nell’acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni, relative a dati sensibili e non, il rispetto dell’attuale disciplina sulla privacy. Il mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa e dal presente codice etico ed è tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione assunta nell’espletamento della propria funzione. Anche a tal fine il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Equità, uguaglianza e diligenza
L’Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio,
a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti. Parimenti i singoli
mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell’organismo devono rispettare il
criterio dell’imparzialità e dell’indipendenza. L’Organismo, nello svolgimento della sua
attività, si impegna a seguire il canone della diligenza professionale.

Linguaggio
L’organismo di mediazione, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile. L’Organismo si impegna a consegnare il proprio Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori ed ai singoli utenti.

Effetti della violazione e della inosservanza del codice etico
La violazione o l’inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta oltre alla risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi anche la possibilità , per l’Organismo stesso, di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

PARTE SECONDA
CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori devono attenersi.
Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con l’assistenza di un terzo (in prosieguo: “il mediatore”).
L’adesione al codice di condotta non pregiudica l’applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.

1.COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
1.1. Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
1.2. Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.3. Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
1.4. Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se con il consenso espresso delle parti.
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
3.L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia.
Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.
Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle
circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
4. RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

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