Tariffe ai sensi del Dm 150/2023 relativa alle materie obbligatorie ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 e alle materie volontarie
SCARICA LA TABELLA DELLE INDENNITÀ
Le tariffe che seguono sono determinate ai sensi degli artt. 28-34 del Dm 150/2023.
Le indennità di mediazione per il primo incontro sono composte da due voci: spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro. Le stesse sono dovute, per lo svolgimento del primo incontro, sia dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione che dalla parte chiamata in mediazione al momento dell’adesione al procedimento. Al deposito della domanda, la parte istante deve corrispondere, oltre alle indennità di mediazione, le spese di notifica pari a € 15,00 per ogni raccomandata a/r nazionale, a € 20,00 per ogni raccomandata a/r internazionale. Nessuna spesa è dovuta per le convocazioni effettuate tramite pec e per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica.
In caso di mancato accordo al primo incontro null’altro è dovuto all’organismo.
Ai sensi degli articoli del Dm 150/2023 citati, il procedimento di mediazione si conclude al verificarsi di una delle 3 ipotesi indicate nella pagina seguente, alle quali corrispondono le successive tabelle relative agliimporti dovuti da ciascuna parte.
Gli importi indicati nel presente tariffario sono ridotti di un quinto quando la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs 28/2010 o è demandata dal giudice.
In ogni caso, sono stati applicati gli importi minimi contenuti nella tabella A del Dm 150/2023.
Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, la parte non dotata di dispositivi di firma digitale ovvero di dispositivi non compatibili con la piattaforma informatica di ADR Intesa, dovrà versare € 20,00 oltre iva per ogni firma elettronica qualificata apposta utilizzando il proprio SPID tramite la piattaforma stessa.
Il valore della controversia è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile agli artt. da 10
a 15. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.M. 150/2023, qualora l’indicazione del valore della controversia non sia possibile, la domanda dovrà indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore ai sensi dell’art
29, comma 4, D.M. 150/2023.
e.1. Ulteriore domanda introdotta in sede di adesione: il valore dovrà essere indicato con le stesse modalità della domanda principale
e.2. Valore della domanda non conforme alle disposizioni degli artt. da 10 a 15 c.p.c. e o indeterminato: il valore della controversia è determinato dall’Organismo e comunicato alle parti.
e.3. Rideterminazione del valore della controversia in presenza di nuovi elementi di valutazione: il valore della controversia può essere rideterminato dal Responsabile dell’Organismo laddove emergano nuovi elementi di valutazione.
e.4. Valore dell’accordo di conciliazione: il valore si determina in base alle disposizioni degli artt. da 10 a 15 c.p.c. ovvero è determinato dal Responsabile dell’Organismo qualora si tratti di valore indeterminato.
Tariffe ridotte di un quinto quando la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs 28/2010 o è demandata dal giudice.
Ipotesi 1: accordo al primo incontro
In caso di conciliazione al primo incontro, in aggiunta a quanto già versato, sono dovuti i seguenti importi,
calcolati ai sensi dell’art. 30, comma 1, dm 150/2023.
Ipotesi 2: mancato accordo agli incontri successivi al primo
In caso di mancata conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta a quanto già versato, sono dovuti i seguenti importi, calcolati ai sensi dell’art. 30, comma 3, dm 150/2023.
Ipotesi 3: accordo agli incontri successivi al primo
In caso di conciliazione agli incontri successivi al primo, in aggiunta a quanto già versato, sono dovuti i seguenti importi, calcolati ai sensi dell’art. 30, comma 2, dm 150/2023.
Tariffe ministeriali relative alle materie volontarie.
Ipotesi 1: accordo al primo incontro
In caso di conciliazione al primo incontro, in aggiunta a quanto già versato, sono dovuti i seguenti importi, calcolati ai sensi dell’art. 30, comma 1, dm 150/2023.
Ipotesi 2: mancato accordo agli incontri successivi al primo
In caso di mancata conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta a quanto già versato, sono dovuti i seguenti importi, calcolati ai sensi dell’art. 30, comma 3, dm 150/2023.
Ipotesi 3: accordo agli incontri successivi al primo
In caso di conciliazione agli incontri successivi al primo, in aggiunta a quanto già versato, sono dovuti i seguenti importi, calcolati ai sensi dell’art. 30, comma 2, dm 150/2023.
MODALITÀ DI PAGAMENTO Ciascuna parte, oltre alle indennità di primo incontro, deve corrispondere l’intero importo delle spese di mediazione al verificarsi delle ipotesi sopra indicate. Il versamento integrale degli importi dovuti è condizione per il rilascio del verbale di mediazione. Gli importi per lo svolgimento del procedimento di Mediazione comprendono i costi per la preparazione e lo svolgimento dell’intero procedimento di mediazione, l’onorario del mediatore e degli eventuali mediatori ausiliari. Il costo degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in mediazione) dovrà essere saldato separatamente.
Ai sensi dell’art 34 comma 3 del dm 150 2023 le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.