Indennità di mediazione
L’art. 16 del Decreto Interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni (D.M. 6 luglio 2011, n. 145 e D.M. 4 agosto 2014, n. 139) determina le spese, le indennità e le modalità di pagamento del servizio di mediazione.
In generale, l’importo complessivo che ciascuna parte deve corrispondere comprende le due seguenti voci:
1. SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA
Le spese di avvio ammontano, per ciascuna parte, ad euro 40,00 + IVA, per le liti di valore fino ad euro 250.000,00 ovvero ad euro 80,00 + IVA per le liti di valore superiore ad euro 250.000,00.
Dette somme sono dovute, per lo svolgimento del primo incontro, dalla parte istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla parte chiamata in mediazione al momento dell’adesione al procedimento. Al momento del deposito della domanda, la parte istante deve corrispondere, oltre le spese di avvio, le spese di notifica pari a € 15,00 per ogni raccomandata a/r nazionale, a € 20,00 per ogni raccomandata a/r internazionale. Nessuna spesa è dovuta per le convocazioni effettuate tramite pec e per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica.
2. INDENNITÀ DI MEDIAZIONE
Le indennità di mediazione sono dovute da ciascuna parte del procedimento. A.D.R. INTESA applica un’unica Tabella delle indennità per tutte le procedure di mediazione. Di conseguenza, A.D.R. Intesa, applica gli importi ridotti relativi alle materie di cui all’art. 5 D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle materie che riguardino le procedure volontarie, quelle derivanti da una clausola contrattuale e quelle delegate dal Giudice
TABELLA DELLE INDENNITÀ DI ADR INTESA
Gli importi indicati in tabella sono al netto dell’IVA.
EVENTUALI AUMENTI/RIDUZIONI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 4, del D.M. 180/2010, l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
a) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto (25%) in caso di successo della mediazione;
b) deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, nelle materie di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010 e sue successive modifiche e integrazioni.
Gli importi indicati nella tabella sono il risultato delle riduzioni qui indicate e, pertanto, non devono essere ulteriormente ridotti;
ADR Intesa applica gli aumenti del 20% previsti dal D.M. 180/2010 in caso di formulazione, su richiesta congiunta delle parti, della proposta da parte del mediatore. Non applica, invece, alcun aumento in caso di particolare difficoltà della mediazione.
Il valore della controversia è indicato nell’istanza ed è calcolato a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, ADR Intesa decide il valore di riferimento applicando i criteri previsti dall’art. 16, comma 7, D.M. 180/2010, e lo comunica alle parti.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ciascuna parte, oltre alle spese di avvio della procedura, deve corrispondere l’intero importo delle indennità di mediazione nel momento in cui si esprime favorevolmente circa la possibilità di procedere nel tentativo di mediazione. Gli eventuali aumenti di importo devono essere versati al termine della procedura. Il versamento integrale dell’importo complessivo dovuto è condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo di mediazione. Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti ed A.D.R. Intesa. Le spese vive non previste dall’art. 16 del D.M. 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla Tabella delle Indennità.
Gli importi per lo svolgimento del procedimento di Mediazione comprendono i costi per la preparazione e lo svolgimento dell’intero procedimento di mediazione, l’onorario del mediatore e degli eventuali mediatori ausiliari, indipendentemente dal numero d’incontri svolti. I costi degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in mediazione) dovrà essere saldato separatamente.