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Oltre l’obbligo: perché la mediazione volontaria “assorbe” la negoziazione assistita

La sentenza n. 4747/2025 del Tribunale di Palermo offre un rilevante approfondimento su una questione processuale spesso oggetto di incertezze: il rapporto tra mediazione e negoziazione assistita come condizioni di procedibilità, nel contesto di una richiesta risarcitoria per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2052 c.c. 

La causa è scaturita da un incidente accaduto a bordo di un treno, dove l’attrice ha riportato lesioni personali a seguito del morso di un cane. 

Il giudice ha correttamente ricondotto la vicenda all’ambito dell’art. 2052 c.c., che stabilisce una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di chi utilizza l’animale, basata esclusivamente sul rapporto di fatto con quest’ultimo. 

La parte più significativa della decisione riguarda la verifica della condizione di procedibilità; poiché il valore della richiesta risarcitoria era inferiore a 50.000 euro, in astratto avrebbe dovuto essere preceduta da un tentativo di negoziazione assistita obbligatoria, come previsto dall’art. 3 del D.L. 132/2014. 

Tuttavia, l’attrice aveva optato per un procedimento di mediazione volontaria, disciplinato dal d.lgs. 28/2010. 

Il Tribunale ha ritenuto comunque soddisfatta la condizione di procedibilità, enunciando un principio di rilevante impatto pratico: la mediazione può effettivamente sostituire la negoziazione assistita, anche quando non prevista obbligatoriamente dalla legge, in quanto rappresenta uno strumento più strutturato e dotato di maggiori garanzie.

 Questa conclusione si basa su un’interpretazione sistematica dell’art. 3 del D.L. 132/2014, che prevede: 

  • l’obbligatorietà della negoziazione assistita, salvo i casi in cui la mediazione sia già prescritta dalla legge; 
  • la validità delle disposizioni che introducono procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione. 

Sulla base di questa analisi, il Tribunale ha sottolineato la maggiore qualità e funzionalità della mediazione rispetto alla negoziazione assistita, in considerazione di alcuni aspetti peculiari: 

  • il coinvolgimento di un mediatore terzo e imparziale; 
  • la possibilità per il mediatore di formulare proposte conciliative; 
  • una struttura meno dipendente esclusivamente dall’autonomia delle parti rispetto alla negoziazione assistita. 

Il richiamo alla sentenza n. 97/2019 della Corte Costituzionale rafforza tale orientamento; infatti, secondo la Corte, il procedimento di mediazione si distingue per il ruolo centrale svolto dal mediatore, figura terza e imparziale, a differenza dei soli avvocati delle parti coinvolti nella negoziazione assistita. 

Questo elemento conferisce alla mediazione una specificità che non la rende interscambiabile con la negoziazione, ma, anzi, le attribuisce un profilo maggiormente garantista nell’ottica deflattiva del contenzioso. 

Da questa impostazione deriva un principio chiaramente espresso dai Giudici di Palermo: il ricorso alla mediazione, anche quando non obbligatoria, è considerato idoneo a soddisfare la finalità perseguita dal legislatore nell’introduzione della negoziazione assistita come condizione di procedibilità.

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