AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.
AVVIA UNA MEDIAZIONEL’art. 5 – sexies, D.lgs 28/2010, (disposizione, come è noto, introdotta a seguito della c.d.”riforma Cartabia”), prevede che “Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6. 2. La domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all’organismo individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 1” (vale a dire, nel rispetto delle regole relative alla competenza per territorio).
Come si vede, è consentito al convenuto di eccepire il mancato esperimento del previo tentativo di mediazione (entro la prima udienza), mentre, logicamente, la sussistenza e l’operatività della clausola non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, a differenza di quanto previsto per le ipotesi in cui la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è contemplata ex lege ratione materiae.
Proprio la crescente diffusione dell’utilizzo delle clausole contrattuali di mediazione ha implicato l’insorgere di una questione di rilevante interesse, se, cioè, stante una clausola tale da prevedere l’obbligo del tentativo di mediazione prima del ricorso all’autorità giudiziaria, la stessa debba ritenersi operante nell’ipotesi di procedimento monitorio.
La recente sentenza 4 agosto 2025, n. 6386, del Tribunale di Milano, innestandosi in un quadro interpretativo tendente alla massima valorizzazione della volontà delle parti in materia di risoluzione alternativa delle controversie, perviene alla conclusione secondo la quale la natura convenzionale della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D. lgs. 28/2010, rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest’ultima, inclusa quella che ne prevede l’attivazione soltanto dopo la prima udienza.
Il Tribunale rileva, preliminarmente, come le parti abbiano convenuto l’inserimento nel contratto di una clausola di mediazione convenzionale con la quale si sono obbligate reciprocamente – all’insorgere di qualsivoglia controversia che riguardi la validità, l’efficacia, l’esecuzione, la risoluzione e l’interpretazione del contratto – a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio, sia dinanzi al Conciliatore bancario finanziario o in alternativa presso un organismo di mediazione, rendendo pertanto palese l’intendimento di ricercare una soluzione stragiudiziale e bonaria della controversia.
Con riferimento all’introdotto ricorso in via monitoria, il Giudice ben rileva come “…a norma dell’art. 5, comma 6 lett. a) del menzionato decreto non sussiste l’obbligo di mediazione fino alla pronuncia, in sede di opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione del decreto ingiuntivo opposto, ma nell’ipotesi che ci occupa tale deroga non può trovare applicazione”, in quanto il predetto “…intento di trovare una soluzione bonaria stragiudiziale (…) verrebbe invece vanificato dalla subordinazione all’emissione del decreto ingiuntivo e alla decisione sull’eventuale provvisoria esecuzione”.
In altri termini, il menzionato art. 5 – sexies, D.lgs 28/2010 non richiama l’art. 5-bis del medesimo decreto legislativo (anch’esso introdotto ex novo dalla “riforma Cartabia”), disposizione che disciplina il rapporto tra mediazione obbligatoria e procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, prevedendo, come è noto, che l’obbligo di mediazione sopravvenga soltanto a seguito della pronuncia, in sede di opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c. e che, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il giudice debba fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, D.lgs 28/2010. Con conseguenteimprocedibilità dell’azione monitoria per il mancato esperimento della procedura di mediazione prevista contrattualmente.
D’altra parte, il Tribunale di Milano richiama espressamente il proprio consolidato orientamento (cfr. Tribunale di Milano, 7 febbraio 2022, n. 1008) secondo cui “…la clausola contrattuale che prevede l’obbligo delle parti di esperire un tentativo di mediazione prima di adire l’autorità giudiziaria ha natura cogente e deve essere rispettata, comportando l’improcedibilità dell’azione giudiziale proposta in sua violazione. Tale pattuizione, qualificabile come mediazione convenzionale e non come mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, non costituisce una limitazione illecita del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto non esclude la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ma si limita a subordinarla al preventivo esperimento del tentativo di mediazione. La clausola, in ossequio al principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne subordinino l’efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio. L’inadempimento dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina l’improcedibilità dell’azione giudiziale, anche se proposta in via monitoria, e ciò vale anche per la parte che ha predisposto le condizioni generali di contratto contenenti tale clausola. La natura convenzionale della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010, rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest’ultima, inclusa quella che ne prevede l’attivazione solo dopo la prima udienza. La clausola di mediazione rappresenta una libera scelta delle parti di regolamentare i propri rapporti favorendo una modalità stragiudiziale di risoluzione delle controversie, vincolante per entrambe in virtù del principio pacta sunt servanda di cui all’art. 1372 c.c”.
Si è fatto cenno in precedenza al progressivo diffondersi dell’approccio ermeneutico in parola.
Ebbene, tra i precedenti più recenti, sia consentito qui rammentare Tribunale di Ravenna, 22 giugno 2023, n. 431, espressamente menzionata nella pronuncia in commento, secondo cui “…si tratta di una clausola contrattuale di mediazione che ha valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell’esercizio dell’azione determina la improcedibilità della domanda e nel caso in questione della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto”.
E ancora, Tribunale di Parma, 30 maggio 2024, n. 286, in cui si afferma – nell’ambito di fattispecie del tutto analoga – come risulti evidente “…il comune favore verso la modalità di soluzione stragiudiziale di ogni controversia derivante dal contratto (…) e la sola residuale possibilità di adire il Giudice una volta percorsa infruttuosamente la via della definizione bonaria della vicenda”.
Ed infine, Tribunale di Ancona, 14 gennaio 2025, n. 33, nella quale si sottolinea che la “…mediazione prevista contrattualmente ha la funzione di favorire una soluzione amichevole della lite, evitando l’accesso alla giustizia ordinaria. Questo implica che il tentativo di conciliazione debba precedere qualsiasi azione giudiziale, incluso il procedimento monitorio. Il riferimento normativo principale è l’art. 5, comma 5, del D.lgs. 28/2010, che riconosce l’efficacia delle clausole di mediazione e ne impone il rispetto, pena l’improcedibilità dell’azione giudiziale”. Insomma, la mediazione da clausola contrattuale non rappresenta una mera formalità, ma una condizione effettiva e vincolante.
D’altra parte, laddove si intendesse approdare ad una diversa soluzione, la cogenza del disposto di cui all’art. 6 – sexies verrebbe inevitabilmente meno, e lo stesso verrebbe ad essere del tutto ingiustificatamente depotenziato, in evidente contrasto logico con il dichiarato intento della riforma di fornire quanti più possibili strumenti espansivi all’istituto della mediazione civile.
In conclusione, dunque.
L’esaminata linea interpretativa, secondo la quale in presenza di clausola contrattuale di mediazione l’azione monitoria non è sottratta alla condizione di procedibilità, impone la massima attenzione: laddove il ricorso per decreto ingiuntivo risulti proposto senza prima ottemperare a quanto stabilito dalla clausola di mediazione negoziale, risulterà improcedibile. Pertanto, l’opposizione sarà accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con conseguente condanna alle spese in capo all’opposto.