

30 Luglio
Avv. Chiara Navarra
Contratti bancari e finanziari
L’assenza della banca opposta nel procedimento di mediazione obbligatoria comporta la revoca del decreto ingiuntivo emesso e una condanna alle spese processuali.
Con sentenza del Tribunale di Teramo del 15 luglio 2025, i giudici di merito hanno ribadito che nelle controversie in materia di contratti bancari, in cui la mediazione è prescritta dalla normativa (art. 5 d.lgs. 28/2010) come condizione necessaria per procedere con l’azione giudiziale, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria a causa dell’assenza e/o inerzia della banca opposta conduce alla revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Tale decisione si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale sull’effettività della mediazione e sulle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di conciliazione previsto dalla legge.
Il Tribunale di Teramo, in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 19596/2020), ha confermato il principio secondo cui la mediazione costituisce non solo un obbligo procedimentale ma anche un presupposto fondamentale per la validità dell’azione monitoria.
Un elemento peculiare del caso esaminato riguarda la posizione della banca opposta, che non ha mai partecipato al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, rimanendo contumace nel giudizio principale nonostante la corretta notifica dell’atto di citazione.
Il Tribunale ha sottolineato che, alla luce della struttura particolare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la mediazione non può gravare sulla parte opponente, come ormai espressamente e pacificamente stabilito dal legislatore con l’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010.
Sebbene formalmente designata come parte attrice ai fini del giudizio di cognizione, questa assume invece il ruolo sostanziale di convenuta, contestando la pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta tramite il decreto ingiuntivo.
La parte opposta, che è in realtà l’attrice sostanziale, ha l’obbligo di sostenere i fatti fondanti la propria domanda creditoria.
L’assenza della banca opposta nel procedimento oppositivo, unitamente alla sua contumacia dichiarata nei termini dell’art. 171-bis c.p.c., tramite documentazione comprovante la regolare notifica dell’atto introduttivo, determina quindi il riconoscimento dell’improcedibilità della domanda monitoria.
Come conclusione, il Tribunale ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo impugnato e condannato la banca al pagamento delle spese di lite, riaffermando il principio secondo cui l’inadempimento degli obblighi relativi alla mediazione obbligatoria sortisce conseguenze rilevanti sul piano processuale e sostanziale.
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