Il Tribunale di Rimini rafforza l’orientamento “fiorentino”: anche la mediazione ante causam deve essere effettiva

Commento

Interessantissima pronuncia mediante la quale si traggono le logiche conseguenze  dell’orientamento sviluppatosi a partire dalle ormai “celebri” ordinanze 17 e 19 marzo 2014 del Tribunale di Firenze.

Secondo entrambe le citate ordinanze, infatti, per mediazione disposta dal giudice deve intendersi un tentativo di mediazione effettivamente avviato, ossia che le parti, anziché limitarsi ad incontrarsi ed informarsi, per poi non aderire alla proposta del mediatore di procedere, adempiano effettivamente all’ordine del giudice, partecipando alla vera e propria procedura (auspicabilmente) conciliativa, salvo, naturalmente, l’emergere di questioni pregiudiziali ostative al suo svolgimento.

Precisamente ciò che non è avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che il Giudice, rilevata la mera formalità del tentativo di mediazione avviato ante causam dalla parte attrice del giudizio, esauritosi nella semplice presenza delle parti in sede di primo incontro all’unico scopo di manifestare una asserita “non volontà” di intraprendere il tentativo conciliativo, ha disposto lo svolgimento di un tentativo effettivo pena l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Il Giudice, dunque, ritiene che il carattere dell’”effettività” debba contraddistinguere la mediazione tout court, indipendentemente dal fatto che il tentativo sia disposto dal giudice.

Come già rilevato in dottrina, se è vero che le pronunce “fiorentine” si riferiscono alla mediazione delegata dal giudice di cui all’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, è altrettanto vero però che i principi in esse contenuti appaiono estensibili a tutte le ipotesi di mediazione “obbligatoria”, dal momento che il legislatore non ha inteso configurare modelli procedimentali differenti in funzione del fatto che la mediazione consegua alla (necessaria) iniziativa della parte che intenda proporre una domanda nelle materie di cui all’art. 5. co 1 – bis, ovvero che sia demandata, in primo grado o in appello, dal giudice ex art. 5, co. 2.

Il Tribunale di Rimini ha ritenuto di perseguire una linea interpretativa siffatta, che, allo stato, non può che rappresentare una spinta di inestimabile valore verso l’effettività della mediazione e, quindi, verso lo sviluppo di una cultura nuova, antitetica a quella tradizionale del conflitto ad ogni costo.

 

Testo integrale

 TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI – Sezione Civile

Oggi 16 luglio 2014, alle ore 11.15, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi:

L’avv. …. per parte attrice il quale deposita verbale negativo di mediazione;

L’avv. …. per ….. delega orale per parte convenuta;

entrambi chiedono i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c. con decorrenza differita;

Il Giudice

rilevato che la mediazione non è stata intrapresa effettivamente, essendosi le parti limitate a rifiutare di iniziare la procedura dopo la mera illustrazione da parte del mediatore della “funzione e modalità di svolgimento della mediazione”;

dispone procedersi a mediazione effettiva (in mancanza della quale seguirà la dichiarazione di improcedibiltà) ex art. 5, 2° comma D.Lgs. n. 28/2010;

assegna un termine di 15 giorni da oggi per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza al 18.2.2015 ore 11.30.

Il Giudice

dott. DARIO BERNARDI