Il Tribunale di Siracusa, confermando il proprio orientamento sul punto (cfr. ord. 30 marzo 2013), torna a formulare l’espresso invito al mediatore affinché formuli una proposta conciliativa, anche in mancanza di istanza congiunta delle parti.
Né si tratta dell’unico precedente rintracciabile in giurisprudenza.
In effetti, già il Tribunale di Firenze, con ordinanza 30 giugno 2014, seppur in sede di mediazione demandata ex art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, dopo aver evidenziato la necessità “…che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata (ferma la gratuità di cui all’art 17 V co. ter in caso di mancato accordo ed indisponibilità delle parti ad ulteriore incontro)”, aveva invitato “…il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti (art. 11, co. 1, D.lgs. cit.)”.
Nel caso di specie oggi in commento, a fronte dell’opposizione del correntista intimato al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca, in sede di udienza fissata per i provvedimenti cautelari il Giudice, negata la provvisoria esecutività, disponeva il termine di legge per l’instaurazione del procedimento di mediazione (dunque, non delegata, ma obbligatoria data l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria), richiamando, in primis, “…la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia certamente espletata”, con conseguente improcedibilità della domanda in caso di mancato effettivo svolgimento della stessa, e, per l’appunto, invitando il mediatore a formulare la proposta conciliativa anche in difetto di istanza congiunta delle parti in tal senso.
Ora, chi scrive ha già avuto modo di esprimere le proprie perplessità in ordine all’adozione di provvedimenti siffatti.
Ciò, fondamentalmente, per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, il Giudice può formulare l’invito de quo al mediatore? A me sembra di no, se non, per l’appunto, sotto forma di mero invito, come tale disattendibile.
Il Mediatore non è un ausiliario del giudice, dunque sembra arduo riconoscere una qualche portata vincolante all’invito; se così fosse, peraltro, ciò andrebbe ad incidere anche sulla scelta dell’Organismo ad opera della parte diligente, dal momento che numerosi sono quelli in cui il Regolamento non consente al Mediatore di formulare proposte fuori dalle ipotesi di istanza congiunta in tale senso delle parti.
D’altronde, se l’invito si risolvesse in un mero “suggerimento”, non si comprenderebbe l’ulteriore invito, egualmente rintracciabile nell’ordinanza in commento, ad informare tempestivamente il Giudice, ai fine della “…statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore”.
In secondo luogo, anche a considerarlo ammissibile, l’invito in parola potrebbe, a mio avviso, produrre conseguenze tutt’altro che positive. Certamente provvedimenti così strutturati possono “spingere” ad una soluzione conciliativa della controversia che, in molti casi, appare decisamente auspicabile, ma occorrerebbe, forse, una più dettagliata formulazione dell’invito.
Ove si tenga conto di quanto disposto dall’art. 11, co. 1, D.lgs 28/2010,in ordine all’aumento (lieve, ma pur sempre previsto) dei costi a carico delle parti nel caso di formulazione della proposta conciliativa (aumento perfettamente giustificabile nel caso di istanza congiunta, molto meno se frutto della iniziativa unilaterale del mediatore) e delle possibili conseguenze connesse al rifiuto della stessa, la considerazione che precede non appare peregrina.
Né va sottovalutato il fatto che il mediatore deve essere in grado di approfondire adeguatamente la conoscenza dei reali interessi delle parti, correndosi altrimenti il rischio di una proposta – inevitabilmente di natura transattiva – che difficilmente potrà incontrare il favore di entrambe le parti ma che, verosimilmente, sarà vista come un “prendere o lasciare” e, pertanto, accettata obtorto collo al solo fine di evitare eventuali pesanti conseguenze negative sul piano processuale.
Resta poi da precisare come dovrebbe comportarsi il mediatore nell’ipotesi, improbabile ma pur sempre possibile, di mancata adesione al procedimento della parte “non diligente”: fermo il fatto che in tal caso il mediatore, non avendo un contraddittorio, non sarebbe in grado di formarsi una propria opinione e rischierebbe, quindi, di assecondare troppo le richieste dell’unica parte presente in mediazione, potrebbe quest’ultima, forte dell’invito del giudice, chiedere comunque la formulazione della proposta?
In caso di risposta affermativa al quesito da ultimo proposto, il pericolo di “proposta creativa” appare, francamente, troppo forte.
Dott. Luigi Majoli

Testo integrale:

Tribunale di Siracusa
II Sezione Civile

Il Giudice, dott. Alessandro Rizzo, nel procedimento sub ___/2014 R.G., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 3 giugno 2015, osserva quanto segue:
1. a fronte dell’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il Giudice deve provvedere “in prima udienza”, di modo che l’istanza di parte opponente di concessione di termine per il deposito di note è inammissibile.
2. Ai sensi dell’art. 2697 c.c. la banca che domanda il pagamento del saldo debitore del conto corrente, come attrice, o quale parte opposta – ma attrice in senso sostanziale – nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi posti a base della propria pretesa creditoria.
L’istituto di credito, quindi, ha l’onere di dimostrare l’esistenza e la consistenza del preteso credito, mediante la produzione del titolo genetico, ovvero del contratto posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto, dall’apertura alla estinzione del conto, atteso che soltanto attraverso una compiuta e integrale valutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può pervenirsi all’accertamento dell’ipotetico saldo debitore finale (tra le tante, Cass. 9695/2011).
Ciò premesso in diritto,_____ha versato in atti tanto la copia dei contratti di conto corrente ordinario n. ___/___/___ del 6 giugno 2008 e di conto corrente anticipi n. 0__/1___/___ del 21 ottobre 2011, oltre ai relativi estratti conto a far tempo dalla stipula e sino “al passaggio a sofferenza” dei rapporti, senza che risulti tuttavia dagli atti l’intercorsa estinzione degli stessi alla data della proposizione della domanda monitoria (refluendo tale ultimo profilo sull’esigibilità del credito), di modo che, valutato come parziale l’apparente riconoscimento del debito di cui al doc. 5 di parte opposta – ad ogni modo, sottoscritto dalla sola società opponente – deve denegarsi la richiesta concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
3. Non avendo le parti domandato concedersi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., deve ritenersi la causa matura per la decisione, previa rimessione delle parti in mediazione
ex art.5, D.Lgs. 28/2010.

P.Q.M.

Visto l’art. 648 c.p.c.

RIGETTA l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
DISPONE che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza;
EVIDENZIA la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia certamente espletata;
INVITA il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. 1 D.L.gs 28/2010;
RAMMENTA che il mancato, effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
INVITA le parti ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l’indirizzo alessandro.rizzo01@giustizia.it, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IVbis e 13 D.Lgs. 28/2010, rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali),
senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore;
attesa la necessità di progressiva riorganizzazione del ruolo ed, in particolare, l’esigenza di riorganizzazione delle udienze di discussione e di precisazione delle conclusioni, al fine di garantire il tempestivo deposito dei provvedimenti, avuto riguardo anche all’aggravio del ruolo dello scrivente per l’effetto della migrazione di n.200 fascicoli (gran parte dei quali già chiamati per l’udienza di precisazione delle conclusioni) dal ruolo di altro magistrato della Sezione, di cui al
provvedimento medio tempore adottato di variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale di Siracusa ai sensi del par. 14.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli ufficio giudicanti per il triennio 2012-2014 (prot__________ del 7 aprile 2014);
ritenuto, in specie, che debba farsi applicazione del criterio oggettivo della priorità di trattazione e decisione dei procedimenti con data di iscrizione a ruolo più risalente, anche alla luce delle indicazioni di cui al programma di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011 del Tribunale di Siracusa per l’anno 2015;
rilevato che occorre, quindi, procedere ad una razionale e graduale riorganizzazione del ruolo secondo i criteri sopra individuati ed avuto riguardo anche agli effetti della variazione tabellare urgente medio tempore disposta, di cui sopra;
rilevato che la presente causa reca n. R.G. 6446/2014,

FISSA

l’udienza del 14 febbraio 2018, ore 11 per la precisazione delle conclusioni;
si comunichi alle parti.

Siracusa, 11/09/2015.
Il Giudice