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22 Dicembre

Redazione

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Tribunale di Monza, I sez. civile, ordinanza 20 ottobre 2014.

Ancora sull’effettività della mediazione delegata dal giudice ex art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010

Commento:

Ancora una pronuncia nella quale, in tema di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, si evidenziano i principi di effettività del tentativo e di partecipazione personale delle parti all’incontro di mediazione che rappresentano i tratti salienti del c.d. “orientamento fiorentino”, originato dalle ordinanze 17 e 19 marzo 2014 del Tribunale del capoluogo toscano.

Come è noto, secondo la giurisprudenza citata per mediazione disposta dal giudice deve intendersi un tentativo di mediazione effettivamente avviato, ossia che le parti, anziché limitarsi ad incontrarsi ed informarsi, per poi non aderire alla proposta del mediatore di procedere, adempiano effettivamente all’ordine del giudice, partecipando alla vera e propria procedura (auspicabilmente) conciliativa, salvo, naturalmente, l’emergere di questioni pregiudiziali (di natura – pertanto – oggettiva) ostative al suo svolgimento.

In altri termini, il tentativo di mediazione, con riferimento alle ipotesi di cui all’art. 5, co. 2, deve svolgersi effettivamente, dal momento che una formale e “burocratica” presenza delle parti (o, peggio, dei soli avvocati delle stesse) volta a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda (tramite, ovviamente, formazione di verbale negativo) finirebbe con il trasformarsi in una totale elusione dell’ordine del giudice, il quale avrà già provveduto in prima persona alle valutazioni del caso circa la “mediabilità” della controversia.

In sintesi, quindi: tentativo effettivamente svolto – in ottemperanza all’ordine del giudice, e caratterizzato dalla presenza personale – salvo casi eccezionali – delle parti.

Si osserva infatti come l’assenza della parte determini conseguenze rilevanti sulla natura stessa del tentativo di mediazione che, in quanto tale, dovrebbe dipanarsi in modo tale da consentire agli interessati di assurgere quanto più possibile al ruolo di autentici protagonisti della vicenda (auspicabilmente) destinata a favorire il recupero del rapporto tra le parti, anticamera di ogni ipotesi di conciliazione. Una trattativa svolta dai soli avvocati potrebbe anche portare ad un esito fruttuoso, ma non rappresenterebbe una mediazione vera e propria, assumendo piuttosto le sembianze di una mera transazione, in quanto tale ispirata alla ben diversa logica delle reciproche rinunce.

Testo integrale:

R.G. 13253/2013

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA I SEZIONE CIVILE

VERBALE DI  UDIENZA

 nella causa vertente tra xxx

OPPONENTI

BANCA xxx

CONVENUTA OPPOSTA

Oggi 20 ottobre 2014, alle ore 9.30, innanzi al dott. Leopoldo Litta Modignani, sono comparsi,

– per gli opponenti l’avv. YYY, il quale insiste per la richiesta di CTU tecnico contabile volta a ricalcolare il rapporto dare e avere.

Rileva che controparte ha depositato in giudizio gli estratti conto a far data dal 01.01.2007 e non dall’ inizio del rapporto (1997); richiama la giurisprudenza della Cassazione n. 10692 del 2007 (obbligo della banca di produrre tutti gli estratti conto del rapporto, altrimenti si dovrà ricalcolare il dare e avere partendo dal “saldo zero”).

Produce il decreto in data 24 luglio 2014 con il quale il Tribunale di Monza ha omologato il concordato preventivo della xxx.

L’avv. ZZZ per la convenuta osserva che la Banca opposta è stata ammessa al voto sulla proposta concordataria per il valore di 175.047,00 Euro, ovvero in misura pari al credito azionato in questa sede. Contesta integralmente quanto dedotto dalla controparte e rinnova l’opposizione alla CTU.

IL GIUDICE

– ritenuto che l’esistenza di una procedura concordataria omologata dal Tribunale, nella quale sono considerati anche i crediti della Banca xxx, renda possibile l’esperimento di una procedura di mediazione tra le parti, nella quale possa essere complessivamente riconsiderata anche la posizione dei garanti, sotto la vigilanza degli organi della procedura;

PTM

-letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, dispone l’ esperimento della mediazione e assegna agli opponenti termini di trenta giorni per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo abilitato, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un Organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;

– fissa nuova udienza in data15 aprile 2015, ore 12.00, per verificare l’esito della procedura di mediazione.

– precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo.

– precisa altresì che per ”mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti anziché limitarsi al formale primo incontro adempiano effettivamente all’ordine del giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione.

IL GIUDICE

dott. Leopoldo Litta Modignani

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