Nella sentenza in commento, il Tribunale di Verona, rigetta, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda avanzata dall’attrice opponente e, per l’effetto condanna la stessa a rifondere alla convenuta opposta le spese del relativo giudizio (liquidate nella somma di euro 18.093,50).

Proprio la parte inerente alla regolamentazione delle spese di lite, per l’appunto poste a carico dell’attrice opponente in applicazione del principio della soccombenza, è quella che si intende nella presente sede considerare.

Su punto, il Giudice premette che, sulla base del D.M. 55/2014,”…il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione mentre quello per la fase istruttoria e per la fase decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 30 % alla luce della considerazione che la prima è consistita nella sola partecipazione a due udienze mentre nella fase decisionale parte convenuta ha ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza”.

Ciò posto, il Tribunale ritiene applicabile al caso di specie l’art. 4, co. 8, D.M. 55/2014, potendo qualificarsi la difesa della convenuta opposta come “manifestamente fondata”, secondo l’espressione utilizzata dalla disposizione da ultimo citata.

Detta disposizione, introdotta, come è noto, a seguito del recepimento dell’orientamento che il Consiglio di Stato aveva espresso nel parere n. 161 del 18 gennaio 2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all’epoca dal Ministero, ha prefigurato un’ipotesi di soccombenza qualificata, riconoscibile ex officio dal giudice, avente la duplice finalità non solo di “…scoraggiare pretestuose resistenze processuali”, quanto soprattutto di “...valorizzare, premiandola, l’abilità tecnica dell’avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie”.

Secondo il Tribunale veneto, l’ipotesi in parola viene in rilievo laddove “…il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l’infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo. Volendo esemplificare si può pensare ai casi in cui la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involge questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi è stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione”.

Nel caso di specie, in effetti, la difesa della convenuta ha fornito il contributo richiesto dalla disposizione in esame in quanto all’udienza del 19 marzo 2015 si era opposta, con puntuali argomentazioni, alla concessione dei termini di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c., evidenziando così come la causa fosse matura per la decisione.

Di conseguenza, il compenso spettante al difensore della convenuta è determinato in misura incrementata ai sensi dell’art. 4, co. 8, D.M. 55/2014 (euro 13.773,50).

Non basta.

Al difensore della convenuta, infatti, spetta anche il compenso per l’attività di assistenza prestata nella fase di mediazione, ai sensi dell’art. 20 del citato D.M. 55/2014. Detta attività, secondo il Tribunale, risulta caratterizzata da “…autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel presente giudizio” ed il relativo importo “…va determinato in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale (euro 4.320,00)”.

Infine, stante la mancata partecipazione senza giustificato motivo della parte soccombente, allora chiamata, al procedimento di mediazione ritualmente instaurato da controparte, il Giudice la condanna, ai sensi dell’art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, al versamento della somma di euro 330,00 (importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio) all’entrata del bilancio dello Stato.

Dott. Luigi Majoli

Testo integrale:

TRIBUNALE DI VERONA

(….)
All’esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari
definitivamente pronunziando nella causa civile di grado promossa con atto di citazione notificato in data 20.11.2013 da

R._____ S.P.A

ATTRICE-OPPONENTE

contro

BPA Società Cooperativa

CONVENUTA – OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE  

La R. _____ S.P.A (d’ora innanzi per brevità solo R.) ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Banca A. per sentir condannare la XX Spa nella sua qualità di garante della R. S.p.A., di pagare in favore del predetto istituto di credito la somma di euro 153.438,31, di cui 9.661,72 per saldo debitore del c/c n.______ di cui al contratto stipulato dalla Banca con la medesima XX S.p.a. ed euro 119.628,80 per n.2 fatture export anticipate e rimaste insolute di cui al contratto n.____/100070 stipulato sempre dalla XX S.p.a. in data 23.04.2009, e il resto per spese ed interessi di estinzione.
A sostegno dell’opposizione l’attrice ha dedotto due motivi.
Omissis (…)
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico dell’attrice opponente in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.
In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione mentre quello per la fase istruttoria e per la fase decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 30 % alla luce della considerazione che la prima è consistita nella sola partecipazione a due udienze mentre nella fase decisionale parte convenuta ha ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.
Peraltro nel caso di specie, è possibile applicare l’art. 4, co.8, del D.M. n.55/2014, potendo qualificarsi la difesa della convenuta opposta come “manifestamente fondata”, secondo l’espressione utilizzata da tale norma.
Essa invero è stata introdotta nel D.M. 55/2014 a seguito del recepimento dell’orientamento che il Consiglio di Stato aveva espresso nel parere n.161 del 18 gennaio 2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all’epoca dal Ministero. La norma in esame ha quindi previsto quella che lo stesso Consiglio di Stato ha definito, in quella occasione, come un’ipotesi di soccombenza qualificata, riconoscibile ex officio dal giudice, avente la duplice finalità non solo di “scoraggiare pretestuose resistenze processuali” ma soprattutto di “valorizzare, premiandola, l’abilità tecnica dell’avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie” (così testualmente il richiamato parere del Consiglio di Stato e in termini pressoché identici la relazione ministeriale al d.m.55/2014).
Ciò chiarito sulla genesi della disposizione in esame, essa viene in rilievo, ad avviso di questo Giudice, nei casi in cui il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l’infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo. Volendo esemplificare si può pensare ai casi in cui la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involge questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi è stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
Nel caso di specie la difesa della convenuta ha fornito il contributo richiesto dalla norma in esame poiché all’udienza del 19 marzo 2015 si era opposta, con puntuali argomentazioni, alla concessione dei termini ai sensi dell’art. 183 VI comma c.p.c., evidenziando così come la causa fosse matura per la decisione.
Il compenso spettante al difensore della convenuta può pertanto essere aumentato ad euro 13.773,50, ai sensi dell’art. 4, comma 8, d.m.55/2014.
Ancora, al difensore della convenuta spetta il compenso per l’attività di assistenza prestata nella fase di mediazione, ai sensi dell’art. 20 del d.m. 55/2014 essendosi trattato di attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel presente giudizio. Il relativo importo va determinato in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale (euro 4.320,00).
Sull’importo complessivo riconosciuto a titolo di compenso alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata.
Omissis (….).

P.Q.M. 

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda avanzata dall’attrice opponente e per l’effetto condanna la stessa a rifondere alla convenuta opposta le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 18.093,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta e Cpa.
Visto l’art. 8 comma V del d.lgs. 28/2010 condanna l’attrice al versamento della somma di euro 330,00 all’entrata del bilancio dello Stato.

Verona 29/10/2015
il Giudice
Dott. Massimo Vaccari