Uno dei punti più delicati e dibattuti nella prassi della mediazione civile e commerciale è il contenuto del verbale di mediazione.
Paradossalmente, il D.Lgs. 28/2010, che disciplina l’intero istituto, non contiene una norma specifica che ne delimiti in modo puntuale il contenuto.
Un vuoto che genera prassi disomogenee tra gli organismi e che può avere conseguenze rilevanti nel successivo giudizio.
Sebbene manchi una norma apposita, spesso colmata da norme regolamentari dei singoli organismi, il corretto contenuto del verbale di mediazione va ricostruito in via sistematica partendo dagli artt. 9 e 10 del Decreto, quale chiave di lettura.
> 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
> 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni […]
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
La ratio è chiara: garantire alle parti la massima libertà di trattativa e negoziazione senza il timore che quanto detto o offerto in mediazione possa avere delle ripercussioni nella posizione processuale del giudizio conseguente all’esito negativo della mediazione.
Altri elementi utili vengono forniti sempre dal decreto che disciplina l’istituto con riferimento a quelle circostanze che avranno, invece, rilevanza nel successivo giudizio.
Il giudice, in caso di mancato accordo, dovrà valutare dal verbale solo alcuni elementi oggettivi, dai quali discendono conseguenze sanzionatorie:
Cosa NON deve contenere il verbale.
Proprio in applicazione degli artt. 9 e 10, nel verbale non possono confluire:
Inserire tali elementi non solo viola il dovere di riservatezza, ma rende il verbale inutilizzabile e potenzialmente nullo, esponendo il mediatore e l’organismo a responsabilità.
Il verbale è un atto del mediatore, non un verbale di udienza. È un atto di certificazione dell’esito.
La prassi di richiedere al mediatore di verbalizzare le dichiarazioni delle parti o la presunta intransigenza dell’altra parte o, ancora, l’esito delle trattative intercorse, è contraria allo spirito della mediazione e va superata.
La proposta, de iure condendo, è chiara:
Introdurre una norma specifica che stabilisca espressamente che il verbale di mediazione è atto del mediatore e non può contenere dichiarazioni unilaterali, ricostruzioni della trattativa o valutazioni di merito, salvo espresso e concorde consenso di tutte le parti alla verbalizzazione.
Solo così si tutelerebbe davvero la riservatezza, si uniformerebbe il lavoro degli organismi su tutto il territorio nazionale e si restituirebbe alla mediazione la sua funzione originaria: un luogo protetto di negoziazione, non l’anticamera del processo.