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AVVIA UNA MEDIAZIONE

02 Luglio

Luigi Majoli

MEDIAZIONE CIVILE

L’avvocato può rappresentare la parte in mediazione? Il confronto tra Cassazione 9608/2026 e 10978/2026

Partecipazione personale, delega e procura sostanziale: come interpretare le due pronunce ravvicinate e quali indicazioni operative emergono, anche alla luce della riforma Cartabia, per avvocati, mediatori, imprese e organismi di mediazione.

Al fine di un corretto inquadramento delle ordinanze in commento, occorre innanzitutto muovere da una fondamentale premessa: la Corte di Cassazione ha avuto occasione di esprimersi circa il problema della rappresentanza della Parte in mediazione sin dalla nota sentenza n. 8473/2019.

La questione, come è noto, è in sostanza se, posto il principio della partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione, la stessa sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché la condizione di procedibilità possa effettivamente ritenersi soddisfatta, ovvero se la parte possa farsi sostituire in sede di incontro dinanzi al mediatore.

Con la conseguenza che, laddove si ammetta che in effetti la parte possa farsi sostituire, vale a dire che il concetto di partecipazione personale costituisca “attività delegabile ad altri”, si porrà poi il problema dell’individuazione delle forme e dei modi della predetta sostituzione, ed in particolare se la parte medesima possa essere sostituita da chiunque, ed in tal caso, dunque, il sostituto potrebbe anche identificarsi con il difensore, emergendo infine, ove si assuma tale ultima opzione, il problema dell’atto con il quale i relativi poteri possano essere conferiti.

Nella sentenza n. 8473/2019 la Corte rileva innanzitutto come il legislatore abbia previsto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore “…perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore [il legislatore medesimo] conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”.

E, in effetti, l’art. 8, D.lgs 28/2010, prevede espressamente che al primo incontro debbano essere presenti sia le parti che i rispettivi avvocati.

La parte, dunque, è tenuta a partecipare personalmente. Secondo la Corte, tuttavia, “…in mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri”. Nella pronuncia in commento si osserva infatti che “…laddove per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l’attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente

Ciò posto, nella sentenza in esame si sottolinea come non sia previsto, ma nemmeno escluso, che la delega possa essere conferita al proprio difensore.

Naturalmente, al fine di “…validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (…) Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”.

La parte, dunque, ben potrà farsi sostituire nel procedimento di mediazione e ben potrà farlo delegando il proprio difensore: non potrà però conferire tale potere con la procura conferita al difensore stesso e da questi autenticata, dal momento che il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Ne consegue che la parte che non intenda presenziare in mediazione, “…può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.

Il Giudice di legittimità, dunque, ha ritenuto che il conferimento di poteri debba avvenire a mezzo di procura speciale sostanziale, che, in quanto alla forma, dovrà rivestire, ai fini dell’efficacia, quella prescritta per il negozio che il rappresentante sarà chiamato a concludere, secondo il principio generale di cui all’art. 1392 c.c.

Ora, se l’approdo sopra sintetizzato sembrava potersi ritenere ormai consolidato, anche alla luce di diverse successive pronunce, tanto di merito quanto di legittimità (si considerino rispettivamente, ex multis, Corte d’Appello di Catania, n. 1593/2024 e Corte di Cassazione, n. 14676/2025), con la prima delle pronunce in commento (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 15.04.2026, n. 9608) la Suprema Corte parrebbe porsi in una prospettiva diversa, all’interno di un percorso motivazionale apparentemente non del tutto lineare.

Vediamo più da vicino.

La Corte muove dal presupposto, del tutto coerente con la consolidata giurisprudenza sopra richiamata, secondo cui la condizione di procedibilità è soddisfatta “…mediante comparizione personale della parte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata”, con la conseguenza che “…la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità”. Dal che dovrebbe logicamente indursi che, viceversa, la presenza del solo difensore, munito di rappresentanza sostanziale, sia sufficiente affinché la medesima condizione di procedibilità risulti soddisfatta.

Sennonché, poco oltre, ribadito che la natura della mediazione richiede che all’incontro davanti al mediatore siano presenti le parti, personalmente o tramite rappresentante sostanziale, si sottolinea come “…la lettura coordinata dell’art. 5, comma 1-bis, e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010 [disposizioni ratione temporis vigenti] – che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione <con l’assistenza degli avvocati> – implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente”.

Quest’ultimo rappresenta dunque il passaggio problematico della pronuncia in esame, che ha certamente ingenerato confusione interpretativa. 

Verosimilmente, ad avviso di chi scrive, la contraddizione è più apparente che reale. Il richiamo alla precedente giurisprudenza, dal quale come accennato l’impianto motivazionale prende le mosse, non sembra poter giustificare una conclusione che risulterebbe di segno diametralmente opposto. Appare quindi preferibile ritenere che la Corte abbia inteso ribadire come il solo avvocato, munito di procura alle liti (e non quindi di procura speciale sostanziale), non possa in alcun modo rivestire il ruolo di “parte” nel procedimento, in sostituzione del proprio assistito.

Molto rumore per nulla? Forse.

D’altra parte, con la immediatamente successiva Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2026, n. 10978, la Suprema Corte sembra ribadire con assoluta chiarezza i principi delineatisi a partire dal 2019, nel momento in cui afferma che nel procedimento di mediazione obbligatoria “…è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste”.

Nella fattispecie (controversia in materia condominiale), il giudice di merito aveva accertato che il condomino Tizio, non presente personalmente in mediazione, era idoneamente rappresentato dal suo difensore, “…poiché la procura speciale rilasciata dalla parte al proprio legale non era una procura alle liti (giudiziarie), bensì una procura sostanziale allegata all’istanza di mediazione, che conferiva espressamente il potere di discussione, trattazione e transazione.
A fronte della ricorrenza di una procura sostanziale, era sufficiente che essa rivestisse la forma scritta, con la sottoscrizione del rappresentato, senza la necessità di alcuna autentica, ai sensi dell’art. 1392 c.c. Infatti, la procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizio ed astratto, in quanto autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, la cui sottoscrizione non esige alcuna autenticazione.

Proprio la chiarezza dei passaggi che precedono dovrebbe, ad avviso di chi scrive, indurre ad una interpretazione “prudente” della (non del tutto chiara) ordinanza n. 9608/2026.

Vi è poi un argomento dal quale non sembra possa prescindersi.

Le due pronunce in commento si riferiscono ad un quadro normativo – il decreto legislativo 28/2010  nella sua versione ante-riforma – ben diverso da quello attuale.

Con la riforma c.d. Cartabia, il legislatore ha inserito, come è noto, nell’art. 8 del predetto decreto il comma 4, a tenore del quale “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”. 

Non solo. Il successivo D.lgs 216/2024 (c.d. correttivo Cartabia) ha aggiunto al medesimo art. 8 il successivo comma 4 – bis, secondo cui “La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura”.

Laddove il legislatore avesse inteso vietare il cumulo nella persona dell’Avvocato delle funzioni di legale e di rappresentante sostanziale della parte in mediazione, è lecito presumere che lo avrebbe affermato expressis verbis, senza, cioè, lasciare spazio ad ambiguità interpretative, opzione che, come si vede, non risulta affatto perseguita.

L’evoluzione giurisprudenziale, al netto di talune (più apparenti che reali?) “deviazioni” e, soprattutto, il dettato normativo post-riforma consentono dunque di affermare con ragionevole convinzione, a conclusione delle presenti note, che il nodo reale è rappresentato dal fatto che il soggetto delegato a rappresentare la parte in mediazione abbia conoscenza dei fatti e sia munito dei necessari poteri di negoziare ed eventualmente conciliare, vale a dire di disporre, sul piano sostanziale, dei diritti facenti capo al rappresentato. 

Non si vede quindi per quali ragioni – laddove munito di idonea procura speciale sostanziale – l’avvocato non possa assumere la funzione di rappresentante del proprio assistito, come peraltro frequentemente avviene secondo una prassi assai diffusa.

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