Mediazione-obbligatoria

Approfondimento sulla Circolare CNF 6/C/2014

Riteniamo opportuno, con il presente articolo, richiamare l’attenzione di tutti gli    interessati sulle regole “semplificate” che il Consiglio Nazionale Forense, con la  Circolare 6 – C – 2014, del 21 febbraio 2014, ha stabilito per la formazione e l’aggiornamento degli avvocati mediatori.

Come è noto, con l’entrata in vigore della legge 98/2013 (che ha convertito, con emendamenti, il c.d. “decreto del fare”), l’avvocato iscritto all’albo può essere iscritto come mediatore presso un numero massimo di cinque organismi di mediazione “di diritto”, ossia senza sottostare all’obbligo generale di seguire un percorso formativo di 50 ore prescritto, dalla normativa primaria e secondaria, per le altre categorie di interessati.

Il professionista, tuttavia, ai sensi dell’art. 16, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, deve avere acquisito una “adeguata formazione” e curare il proprio aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55-bis cod. deontologico forense, ed in particolare: “L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza”.

La previsione risulta confermata dall’art. 62 del nuovo codice deontologico forense.

In sostanza, gli avvocati, mediatori di diritto, devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione attraverso percorsi di aggiornamento teorico – pratici, nel rispetto, per l’appunto, del codice deontologico forense.

Il rinvio, contenuto del D.lgs 28/2010, alla disciplina forense implica che gli obblighi di formazione e aggiornamento per l’avvocato mediatore debbano avvenire all’interno dei percorsi formativi professionali forensi. Come è noto, l’organizzazione degli stessi è demandata al Consiglio Nazionale Forense e agli ordini circondariali dall’art. 11 L. 247/2012 (riforma della professione forense).

Sulla base delle ragioni che precedono il Consiglio nazionale forense, con la Circolare 6 – C – 2014,  ha previsto un percorso più snello strutturato in  15 ore teorico-pratiche integrate da un tirocinio.

Secondo la suddetta  Circolare 6 – C – 2014, con riferimento alla formazione, il percorso deve dipanarsi attraverso due fasi:

I Step: di 15 ore, teorico pratiche, da svolgersi in classi di 30 partecipanti al massimo.

Il programma può essere concentrato sui soli aspetti specifici della mediazione dedicando un numero minore di ore all’analisi della disciplina di settore e uno maggiore alle tecniche di gestione del conflitto, la quali non rientrano normalmente nel bagaglio culturale dell’avvocato:

quindi, indicativamente, 5 ore sull’analisi del D.lgs. 28/2010 e relativa disciplina di attuazione (ai sensi del D.M. 180/2010: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore);

10 ore sulla gestione del conflitto e le competenze pratiche del mediatore (ai sensi del D.M. 180/2010: metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa (anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice)

II Step: partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri, non limitate però al primo incontro, vale a dire non potranno essere conteggiati primi incontri che si concludano con verbale negativo per mancata partecipazione della parte chiamata ovvero per impossibilità, emersa nell’incontro medesimo, di entrare nel merito della questione, con conseguente verbale negativo all’esito della fase filtro.

Potranno essere esonerati gli Avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale, dovendosi, peraltro, tenere nel dovuto conto il fatto che il percorso indicato nella circolare potrebbe certamente consigliarsi comunque, alla luce del fatto che verosimilmente il percorso generale, con il relativo conseguimento della qualifica di mediatore, sarà stato frequentato sotto la vigenza dell’originario modello di mediazione introdotto dal D. lgs 28/2010, successivamente, come si sa, radicalmente modificato nel 2013.

Per quanto concerne invece l’aggiornamento professionale, la  Circolare 6 – C – 2014 propone un numero di 8 ore nel biennio dedicate principalmente allo studio di casi.

Tale percorso, più snello di quello “ordinario”, sarà logicamente applicabile anche agli avvocati che abbiamo conseguito la qualifica nel previgente sistema.

Infine, per quanto concerne i soggetti autorizzati ad erogare la formazione e l’aggiornamento, la Circolare 6 – C – 2014 precisa che, al fine di non incorrere in atteggiamenti anticoncorrenziali, i COA e/o il CNF, oltre a poter ovviamente fornire il servizio in proprio, possano accreditare singoli corsi così come avviene per la formazione permanente.

Soltanto in questo senso, naturalmente,  può essere interpretata la circolare integrativa del Ministero della Giustizia del 9 dicembre 2013 atteso che “le associazioni professionali e i terzi” possono fornire servizi di formazione valevole ai fini dell’aggiornamento professionale e deontologico soltanto passando per il meccanismo di accreditamento in capo a COA e CNF”.

Si allega, di seguito, il testo integrale della  Circolare 6 – C – 2014.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 FORMAZIONE AVVOCATI MEDIATORI DI DIRITTO

 

La norma:

Art. 16, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010

4-bis. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

.La circolare del Min. Giustizia del 27 novembre 2013:

In base a tale disposizione, proprio il riferimento alla suddetta previsione regolamentare forense deve condurre a ritenere che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell’ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini circondariali dall’art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Il 9 dicembre è stata emanata una circolare integrativa

«A integrazione e chiarimento del contenuto della circolare del 27 novembre 2013 si specifica che il richiamo all’art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247, contenuto nel paragrafo “Avvocati e Mediazione”, deve intendersi effettuato all’intera disposizione, e, quindi, anche alle competenze ivi attribuite alle “associazioni forensi e ai terzi” in materia di formazione professionale forense».

La questione:

– L’avvocato iscritto all’albo può essere iscritto come mediatore presso un numero massimo di cinque organismi di mediazione «di diritto», ossia senza sottostare all’obbligo generale di seguire un percorso formativo di 50 ore prescritto, dalla normativa primaria e secondaria, per le altre categorie di interessati.

– Deve tuttavia avere acquisito una «adeguata formazione» e curare il proprio aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55-bis cod. deontologico forense, ed in particolare: «L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza».

La previsione risulta confermata dall’art. 62 del nuovo codice deontologico forense in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Il percorso di formazione dell’Avvocato mediatore

Non va dimenticato che l’Organismo di mediazione non è obbligato ad accettare tutte le domande di iscrizione che riceve, con la conseguenza che prevedere un percorso di formazione costituisce una garanzia innanzitutto per chi ha intenzione di dedicarsi a questa attività.

Per tale motivo il Consiglio nazionale forense propone un percorso più snello pari a 15 ore teorico-pratiche integrate da un tirocinio:

I Step: di 15 ore, teorico pratiche, da svolgersi in classi di 30 partecipanti al massimo.

Il programma può essere concentrato sui soli aspetti specifici della mediazione dedicando un numero minore di ore all’analisi della disciplina di settore e uno maggiore alle tecniche di gestione del conflitto, la quali non rientrano normalmente nel bagaglio culturale dell’avvocato:

5 ore sull’analisi del d.lgs. n. 28/2010 e relativa disciplina di attuazione (ai sensi del d.m. n.180/2010: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione -forma,

contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore);

10 ore sulla gestione del conflitto e le competenze pratiche del mediatore (ai sensi del d.m. 180/2010: metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa (anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice)

II Step: partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri (non limitate però al primo incontro).

Dovranno essere esonerati gli Avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale.

Aggiornamento professionale

Il Consiglio nazionale propone un numero di 8 ore nel biennio dedicate principalmente allo studio di casi.

Tale percorso, più snello di quello “ordinario”, sarà applicabile anche agli avvocati che abbiamo conseguito la qualifica nel previgente sistema.

Soggetti autorizzati ad erogare la formazione e all’aggiornamento

Il d.lgs. n. 28/2010 rimette il compito ai COA e al CNF. Per evitare di assumere atteggiamenti anticoncorrenziali si prevedere che i COA e/o il CNF, oltre a poter fornire in proprio il servizio, accreditino singoli corsi al pari di quanto avviene per la formazione permanente.

Soltanto in questo senso può essere interpretata la circolare integrativa del dicembre 2013 atteso che «le associazioni professionali e i terzi» possono fornire servizi di formazione valevole ai fini dell’aggiornamento professionale e deontologico soltanto passando per il meccanismo di accreditamento in capo a COA e CNF.

Il Consiglio nazionale forense auspica una particolare attenzione dei soggetti erogatori a contenere i costi dei percorsi sopra delineati.

 Roma, 21 febbraio 2014