

19 Marzo
Redazione
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Parere favorevole, con correzioni, da parte del Consiglio di Stato in ordine alle modifiche del DM 180/2010.
In data 25/2/2014, il Consiglio di Stato, con il parere n. 640/14, sezione Consultiva per gli atti normativi, si è pronunciato sullo schema di modifica al DM 180/2010 in materia di mediazione civile.
Pur trattandosi di parere favorevole, va osservato come il Consiglio di Stato abbia inteso formulare alcuni rilievi circa lo “schema di regolamento recante modifica al decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.
Come è noto, si tratta di un intervento non più differibile considerando le innovazioni arrecate, a livello di normazione primaria, dalla legge 98/2013, di conversione del c.d. “decreto del fare”, alla previgente normativa relativa alla mediazione.
Lo schema si compone di 9 articoli, tali da modificare o integrare quanto previsto dal DM 180/2010, peraltro già precedentemente modificato dal DM 145/2011.
In estrema sintesi:
In particolare, va rilevato che, in ordine al summenzionato art. 14 bis, riguardante il profilo deontologico dell’avvocato mediatore (incompatibilità e conflitti di interesse) e con il quale si ribadiscono i vincoli di incompatibilità già stabiliti dal nuovo Codice deontologico forense, approvato lo scorso 31 gennaio, il Consiglio di Stato osserva che “…la prescrizione con la quale il divieto contemplato dall’articolo medesimo si estende anche ai “professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali” (comma 1) e ai “professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali” (comma 3) non risulti appropriata nella odierna sede normativa (di attuazione dell’art. 16 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), trattandosi di questione che può presentare interconnessioni con l’ordinamento forense, come tale necessitante – semmai – di apposita previsione in altra iniziativa normativa.
Ne consegue l’espunzione dal 1° e 3° comma dei citati riferimenti”.
Non resta, dunque, che attendere la stesura del testo definitivo del decreto, atteso che il parere del Consiglio di Stato, bensì obbligatorio, non è peraltro vincolante.
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