03 Settembre
Redazione
Condominio
L’articolo 5, co. 1, D.lgs 28/2010, oggetto di rilevanti modifiche da parte della riforma c.d. Cartabia, contempla le materie per le quali, chi intende avviare una causa, è tenuto ad esperire preventivamente la procedura di mediazione. Nel novero di dette materie rientrano, come è noto, le controversie in materia condominiale.
Secondo l’art. 71 – quater, co. 1, disp. att. c.c., per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’art. 5, co. 1, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile (e cioè dall’art. 1117 all’art. 1139 c.c.) e degli artt. da 61 a 72 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile (con la Riforma Cartabia, infatti, il legislatore ha disposto l’abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6 dell’art. 71 – quater disp. att. c.c. mantenendo in vigore il solo comma 1, che definisce l’ambito di applicabilità della condizione di procedibilità in materia condominiale e novellando il co. 3 con il rinvio all’articolo 5 – ter, Dlgs. 28/2010 (“Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio”).
Pertanto, chi intenda impugnare una delibera dell’assemblea condominiale è tenuto ad esperire preventivamente il procedimento di mediazione, dovendo, nell’atto introduttivo del giudizio, allegare di avere assolto agli oneri di legge.
Ora, l’art. 8, D.lgs 28/2010, nel suo testo riformato, al co. 2, dispone infatti che “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta“, mentre non è (rectius: era, vedi infra) la parte (originariamente presente nell’articolo 5, co. 6), in cui si prevedeva che “se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo“.
Si spiega, quindi, come, all’indomani dell’entrata in vigore della riforma, il Tribunale di Napoli (sent. n. 8555/2023), abbia ritenuto che, sulla base della novella accennata, il termine decadenziale, interrotto (solo una volta) dalla comunicazione dell’istanza di mediazione, riprenda da quel momento, con la conseguenza che la parte sarebbe tenuta in ogni caso ad impugnare giudizialmente la delibera entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della domanda di mediazione.
Situazione, quest’ultima, evidentemente in totale contrasto con la funzione deflattiva dell’istituto della mediazione che, secondo la Cassazione (si veda in particolare sent. n. 24629/2015), impone una lettura della norma costituzionalmente orientata con i principi della ragionevole durata del processo e dell’efficienza processuale, ai sensi dell’art. 111, co. 2, Cost., in base ai quali il processo deve costituire l’extrema ratio.
D’altra parte, concludendo sul punto, non va dimenticato che il primo comma del medesimo art. 8, D.lgs 28/2010, dispone che il primo incontro tra le parti debba tenersi “non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda”, con il che risulterebbe concretamente possibile che il termine di decadenza per l’azione giudiziale di impugnativa ex art. 1137 c.c. spiri prima ancora che si sia svolto il primo incontro di mediazione!
Preso atto di quanto venutosi a determinare come sinteticamente rappresentato sopra, il legislatore è intervenuto con il correttivo di cui al D.lgs 216/2024 (in vigore dal 25.01.2025), introducendo nel corpo dell’art. 11, D.lgs 28/2010 il co. 4 – bis, secondo cui “quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale dev’essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’art. 8 comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo”.
Tutto ciò premesso, veniamo al tema dell’applicabilità alla mediazione del termine di sospensione feriale.
In giurisprudenza è fermo il principio per il quale il termine per l’impugnazione della delibera assembleare è soggetto alla sospensione ferialedei termini di cui all’art. 1, L. 742/1969, dal momento che tra questi vanno ricompresi non solo i termini inerenti le fasi successive all’introduzione del processo, bensì anche il termine entro il quale il processo dev’essere instaurato (cfr. in particolare Cass. n. 3351/1997).
I dubbi si sono posti con riguardo all’art. 6, D.lgs 28/2010 (co. 2 nel testo ex D.lgs 149/2022 ma oggi co. 3 alla luce del D.lgs 216/2024). Non sembra peraltro che la normativa in parola contrasti con la citata giurisprudenza. Infatti il legislatore non ha escluso la sospensione feriale del termine di impugnazione della delibera assembleare, rispetto alla quale la mediazione è adempimento obbligatorio.
Semplicemente, la sospensione feriale non si applica alla durata della mediazione stessa, che rimane soggetta al termine massimo di 6 mesi (salvo proroga) di cui all’art 6, D.lgs 28/2010.
D’altra parte, non può sfuggire la diversa ratio alla base delle due situazioni: da un lato, l’applicabilità della sospensione feriale al termine di impugnazione deve ricollegarsi, come sopra già accennato, alla circostanza che ciò che vale per i termini interni al processo non può che valere anche per quelli di introduzione del processo; dall’altro, il fondamento della norma di cui all’art. 6, D.lgs 28/2010, va ravvisato nella finalità deflattiva della mediazione, in linea con i principi di cui all’art. 111, co. 2, Cost. e con le esigenze di celerità di cui alla Direttiva UE n. 52/2008 (esigenze che peraltro vanno a loro volta contemperate con la funzione deflattiva in parola, tanto che è espressamente prevista la possibilità di proroga della durata della mediazione, laddove le parti concordemente la ritengano opportuna, o addirittura imprescindibile, ai fini della ricerca di un accordo conciliativo).
Si deve quindi ritenere che il termine di 30 giorni per impugnare una delibera condominiale, previsto dall’art. 1137 c.c., è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
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