

16 Luglio
Redazione
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Secondo una recente pronuncia del Tribunale di Verona (ord. 4 aprile 2012), l’espressione ”contratti assicurativi”, utilizzata nell’art. 5 D.lgs n.28 del 2010, avrebbe una portata più ampia rispetto a quella che si rinviene nel codice civile e nel codice delle assicurazioni, vale a dire ”contratti di assicurazione”.
Il criterio di riferimento, al fine di individuare la tipologia di rapporti riconducibili alla categoria dei contratti assicurativi ex art. 5 D.lgs n. 28 del 2010, sembrerebbe essere pertanto quello di carattere soggettivo, fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione del soggetto che ha assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natura di quest’ultima.
A dette conclusioni, peraltro, si perviene sulla base di due distinti ordini di ragioni.
Al di là infatti della diversità semantica sopra rilevata, che induce ad attribuire una più ampia estensione alla nozione adoperata dal legislatore del 2010, il Tribunale osserva che ”…la relazione governativa al D.lgs n. 28 del 2010, nell’esporre i criteri che hanno ispirato la scelta delle controversie da sottoporre a mediazione obbligatoria, ha chiarito, con riferimento alle tipologie di quelle relative ai contratti assicurativi, bancari e finanziari, che esse (…oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti (…) conoscono una diffusione di massa e sono alla base di una parte non irrilevante del contenzioso).
Alla luce di tali considerazioni, il criterio discretivo utile a definire i rapporti riconducibili alla categoria dei contratti assicurativi di cui al primo comma dell’art. 5 D.lgs n. 28 del 2010 è (…) quello, di carattere soggettivo, fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione del soggetto che ha assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natura di quest’ultima.
Tra tali rapporti può pertanto pienamente ricomprendersi anche la polizza fideiussoria sottoscritta da una compagnia assicuratrice (analogamente rientrerà nella tipologia dei contratti bancari quella rilasciata da un istituto di credito), sebbene essa abbia natura di fideiussione o di garanzia atipica se stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010”.
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