AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

16 Luglio

Redazione

News

La reale portata dell’espressione ”contratti assicurativi” di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 5 del 2010

Secondo una recente pronuncia del Tribunale di Verona (ord. 4 aprile 2012), l’espressione ”contratti assicurativi”, utilizzata nell’art. 5 D.lgs n.28 del 2010, avrebbe una portata più ampia rispetto a quella che si rinviene nel codice civile e nel codice delle assicurazioni, vale a dire ”contratti di assicurazione”.
Il criterio di riferimento, al fine di individuare la tipologia di rapporti riconducibili alla categoria dei contratti assicurativi ex art. 5 D.lgs n. 28 del 2010, sembrerebbe essere pertanto quello di carattere soggettivo, fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione del soggetto che ha assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natura di quest’ultima.

A dette conclusioni, peraltro, si perviene sulla base di due distinti ordini di ragioni.

Al di là infatti della diversità semantica sopra rilevata, che induce ad attribuire una più ampia estensione alla nozione adoperata dal legislatore del 2010, il Tribunale osserva che ”…la relazione governativa al D.lgs n. 28 del 2010, nell’esporre i criteri che hanno ispirato la scelta delle controversie da sottoporre a mediazione obbligatoria, ha chiarito, con riferimento alle tipologie di quelle relative ai contratti assicurativi, bancari e finanziari, che esse (…oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti (…) conoscono una diffusione di massa e sono alla base di una parte non irrilevante del contenzioso).
Alla luce di tali considerazioni, il criterio discretivo utile a definire i rapporti riconducibili alla categoria dei contratti assicurativi di cui al primo comma dell’art. 5 D.lgs n. 28 del 2010 è (…) quello, di carattere soggettivo, fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione del soggetto che ha assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natura di quest’ultima.

Tra tali rapporti può pertanto pienamente ricomprendersi anche la polizza fideiussoria sottoscritta da una compagnia assicuratrice (analogamente rientrerà nella tipologia dei contratti bancari quella rilasciata da un istituto di credito), sebbene essa abbia natura di fideiussione o di garanzia atipica se stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010”.

Post correlati

10
Lug

MEDIAZIONE CIVILE

Mediazione obbligatoria: la buona fede è un obbligo, non una formalità

La buona fede nella mediazione obbligatoria è un obbligo giuridico. Analisi della sentenza della Corte d’Appello di Trieste e dell’art. 8 D.Lgs. 28/2010.

2
Lug

MEDIAZIONE CIVILE

L’avvocato può rappresentare la parte in mediazione? Il confronto tra Cassazione 9608/2026 e 10978/2026

Mediazione e rappresentanza della parte: analisi della Cassazione e della riforma Cartabia su procura speciale, delega e ruolo dell’avvocato.

7
Mag

MEDIAZIONE CIVILE

Gratuito patrocinio in mediazione: la Consulta rimette gli atti al giudice

Gratuito patrocinio in mediazione: la Corte Costituzionale rinvia al giudice dopo il correttivo Cartabia. Novità su difensore e competenza.

29
APR

Corsi

Corso per Conciliatori in Materia di Consumo

Corso ADR per conciliatori consumo: idrico o energia. Formazione online specialistica con doppia specializzazione a prezzo agevolato.

20
APR

MEDIAZIONE CIVILE

L’esito positivo della mediazione, approvato dall’assemblea a maggioranza e non avente ad oggetto diritti reali comuni, vincola anche i dissenzienti 

La delibera condominiale che approva un accordo di mediazione a maggioranza vincola anche i dissenzienti, salvo impugnazione.

13
APR

MEDIAZIONE CIVILE

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione civile: l’onere di introdurre il procedimento incombe su parte opposta anche se contumace

Interessante pronuncia del Tribunale di Viterbo (6 dicembre 2025, n. 741) con la quale si chiarisce un punto di particolare importanza in materia di rapporto tra mediazione ed opposizione a decreto ingiuntivo.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.