AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

16 Luglio

Redazione

News

La reale portata dell’espressione ”contratti assicurativi” di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 5 del 2010

Secondo una recente pronuncia del Tribunale di Verona (ord. 4 aprile 2012), l’espressione ”contratti assicurativi”, utilizzata nell’art. 5 D.lgs n.28 del 2010, avrebbe una portata più ampia rispetto a quella che si rinviene nel codice civile e nel codice delle assicurazioni, vale a dire ”contratti di assicurazione”.
Il criterio di riferimento, al fine di individuare la tipologia di rapporti riconducibili alla categoria dei contratti assicurativi ex art. 5 D.lgs n. 28 del 2010, sembrerebbe essere pertanto quello di carattere soggettivo, fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione del soggetto che ha assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natura di quest’ultima.

A dette conclusioni, peraltro, si perviene sulla base di due distinti ordini di ragioni.

Al di là infatti della diversità semantica sopra rilevata, che induce ad attribuire una più ampia estensione alla nozione adoperata dal legislatore del 2010, il Tribunale osserva che ”…la relazione governativa al D.lgs n. 28 del 2010, nell’esporre i criteri che hanno ispirato la scelta delle controversie da sottoporre a mediazione obbligatoria, ha chiarito, con riferimento alle tipologie di quelle relative ai contratti assicurativi, bancari e finanziari, che esse (…oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti (…) conoscono una diffusione di massa e sono alla base di una parte non irrilevante del contenzioso).
Alla luce di tali considerazioni, il criterio discretivo utile a definire i rapporti riconducibili alla categoria dei contratti assicurativi di cui al primo comma dell’art. 5 D.lgs n. 28 del 2010 è (…) quello, di carattere soggettivo, fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione del soggetto che ha assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natura di quest’ultima.

Tra tali rapporti può pertanto pienamente ricomprendersi anche la polizza fideiussoria sottoscritta da una compagnia assicuratrice (analogamente rientrerà nella tipologia dei contratti bancari quella rilasciata da un istituto di credito), sebbene essa abbia natura di fideiussione o di garanzia atipica se stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010”.

Post correlati

19
Gen

Corsi

Corso di aggiornamento per Mediatore Civile

Tra febbraio e marzo 2026 è previsto un nuovo corso di aggiornamento per mediatori civili.

15
Gen

MEDIAZIONE CIVILE

Effetti della mancata sottoscrizione del verbale di mediazione

È configurabile un obbligo giuridico di sottoscrivere il verbale, all’esito dell’incontro?

12
Gen

MEDIAZIONE CIVILE

Mediazione Internazionale ed esecutività degli accordi. La convenzione di Singapore (2019) nel contesto geopolitico attuale

La Convenzione di Singapore è volta a offrire uno strumento di uniformità normativa in materia di accordi di mediazione tra soggetti internazionali e a favorire il commercio tra di essi, secondo le finalità UNCITRAL, mediante il riconoscimento di titolo esecutivo dell’accordo preso in una mediazione commerciale.

5
Dic

MEDIAZIONE CIVILE

Mediazione da clausola contrattuale e procedimento monitorio

Tribunale di Milano, 4 agosto 2025, n. 6386

11
NOV

MEDIAZIONE CIVILE

“Obbligatorietà” della mediazione e mancata partecipazione al procedimento

Cosa si intende dal punto di vista tecnico con obbligatorietà della mediazione? E cosa occorre realmente affinché l’obbligo sia assolto?

4
NOV

News

Mediazione civile: accordo trovato e ulteriore rilancio

Nella mediazione, anche dopo un accordo, serve equilibrio per evitare nuovi conflitti e garantire soluzioni stabili e soddisfacenti per entrambe le parti.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.