

21 Marzo
Redazione
News
Recentemente il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha pubblicato un piccolo studio con lo scopo di sintetizzare le “regole operative” che il notaio deve rispettare qualora sia richiesto di autenticare (o ricevere in forma pubblica) un accordo conciliativo ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010.
Ciò che rileva da questo studio è la sostanziale equiparazione dell’accordo conciliativo ad un contratto e, di conseguenza, lo stesso CNN, immaginando una sorta di “decalogo” per il notaio chiamato ad autenticare (o a rogare) accordi di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010, afferma che il notaio deve:
Come è evidente, quanto sopra conferma che al fine di un corretto operare, il mediatore dovrà necessariamente tener conto di alcuni dei predetti aspetti, a conferma della necessaria esperienza giuridica del mediatore soprattutto ai fini dell’articolo 12, primo comma, D.Lgs. 28/2010 (Efficacia Esecutiva ed Esecuzione).
Per scaricare il testo dello studio pubblicato dal CNN cliccare qui.
Post correlati

MEDIAZIONE CIVILE
Mediazione volontaria e negoziazione assistita: quando la prima assorbe la seconda come condizione di procedibilità.

Corsi
Ad aprile 2026 è previsto un nuovo corso di aggiornamento per mediatori civili.

MEDIAZIONE CIVILE
Assistenza legale in mediazione: quando è obbligatoria, cosa cambia senza avvocati e quali effetti ha sull’accordo conciliativo.

MEDIAZIONE CIVILE
Mediazione civile e negoziazione assistita: quando la mediazione soddisfa la condizione di procedibilità secondo il Tribunale di Palermo.

News
ADR Intesa e Value-re siglano un accordo per consulenze tecniche e perizie immobiliari nei procedimenti di mediazione civile in tutta Italia.

MEDIAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano (sent. 9925/2025) chiarisce che annunciare la non partecipazione non basta: la presenza al primo incontro è una condotta doverosa, salvo impedimenti assoluti e non temporanei.
