

25 Marzo
Redazione
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Scopo delle presenti note è quello di precisare l’attuale situazione relativamente alla fattibilità degli incontri di mediazione, alla luce della nota emergenza derivante dal COVID19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi adottati dal Governo al fine di ridurre l’esposizione al rischio dei cittadini, limitando, pertanto, quanto più possibile le situazioni di contatto tra le persone.
Il punto essenziale da chiarire, sulla base del disposto del D.L. 17 marzo 20202, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), è che le mediazioni, a determinate condizioni, vale a dire utilizzando le modalità telematiche, possono continuare a svolgersi.
Quanto precede, in forza di alcune considerazioni che in questa sede sembra opportuno sia pur brevemente approfondire.
In primo luogo, va rilevato come il decreto legge in parola, nel sospendere udienze e termini nei processi fino al 15 aprile 2020, all’art. 83, co. 20, abbia sospeso altresì i termini per lo svolgimento di “qualunque” attività nei procedimenti di mediazione di cui al D.lgs 28/2010, oltre che nelle altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, come ad esempio la negoziazione assistita. Ciò, prosegue la disposizione in esame, “…quando i procedimenti in questione siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale“.
Si opera, dunque, una duplice distinzione, tra procedimenti che costituiscono o meno condizione di procedibilità e, nel primo caso, tra le istanze depositate anteriormente ovvero successivamente al 9 marzo 2020.
Dalla predetta previsione normativa, sembra pertanto possa trarsi quanto segue:
In secondo luogo, sembra opportuno rilevare come un’impostazione d’insieme come quella appena richiamata, risulti fortificata dalle ulteriori misure di contenimento e di gestione dell’attuale emergenza epidemiologica introdotte dal DPCM del 22 marzo 2020, secondo cui (art. 1, co. 1, lett. a) “le attività professionali non sono sospese“, potendo dunque proseguire, laddove implichino il rapporto ed il contatto tra più persone, esclusivamente in modalità a distanza.
D’altra parte, la lett. c) del medesimo primo comma dell’art. 1 prevede che “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile“. Ora, se detta possibilità è espressamente prevista e consentita per le attività che sarebbero altrimenti sospese, non si vede per quale ordine di motivi la stessa non dovrebbe a fortiori valere per ciò che rientra nell’ambito di attività certamente qualificabili come professionali.
Infine, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, una considerazione sembra in ogni caso imporsi: collocandosi oggi al centro di tutte le misure assunte la tutela del bene supremo della vita e della salute, e non implicando la modalità telematica rischio alcuno, beninteso se correttamente applicata, vale a dire postazione remota rigorosamente individuale per ciascuno dei protagonisti del procedimento, non si vede perché quest’ultima non possa utilizzarsi ai fini dello svolgimento degli incontri di mediazione, consentendo, in questi difficili frangenti, di erogare senza eccessivi ritardi almeno una parte di quello che, non va dimenticato, rimane pur sempre un servizio di primaria importanza.
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