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26 Marzo

Avv. Chiara Navarra

MEDIAZIONE CIVILE

Procura in mediazione: la ratifica postuma non è ammessa

Tribunale di Latina, sentenza n. 1543/2025

È ormai consolidato l’orientamento dei giudici sulla necessità che la parte partecipi personalmente alla mediazione, escludendo che la semplice delega legale (procura ad litem) sia sufficiente per la sostituzione.

Il Tribunale di Latina ha emesso una sentenza (n. 1543/2025) innovativa sul punto, affermando che, una volta chiusa la procedura di mediazione, l’assenza della procura sostanziale non è sanabile retroattivamente.

Infatti, secondo il citato Tribunale di merito, non è ammessa alcuna ratifica, dato che la procura speciale della parte assente deve essere contestuale o precedente alla mediazione.

Nella precitata sentenza, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda giudiziale.

Il principio è molto chiaro: è configurabile la mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione poiché all’incontro era presente solo l’avvocato, munito di procura ad litem.

Detto orientamento è in linea con la nota sentenza della Sezione Civile III della Corte di Cassazione, del 27/03/2019, n. 8473, che costituisce un punto di riferimento per i mediatori e per il legislatore.

Sebbene durante la mediazione sia richiesta la presenza delle parti, assistite dai loro avvocati, la parte può essere rappresentata da un rappresentante sostanziale (eventualmente anche lo stesso avvocato che la assiste nella mediazione), a condizione che tale rappresentante sia in possesso di una “apposita procura sostanziale” che gli conferisca il potere specifico di transigere la questione in mediazione.

Sebbene la Corte Suprema sottolinei che non è auspicabile che la parte sia assente o si faccia rappresentare dal proprio avvocato, la giurisprudenza di legittimità ammette che la parte possa comunque farsi rappresentare da un delegato – compreso l’avvocato – a condizione che conferisca una procura speciale ad negotia, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il potere di disporre dei diritti sostanziali in questione.

Tale procura speciale e sostanziale non necessita di autenticazione.

Per contro, la parte non può conferire tale potere tramite la procura ad litem rilasciata all’avvocato, anche se autenticata, benchè con essa possa attribuirgli ogni più ampio potere processuale (ex multis Tribunale di Latina sentenza 20.3.2021, n. 594, Tribunale di Roma sentenza 27.5.2022, n. 8475, Tribunale di Roma sentenza 15.1.2021, n. 829 e Tribunale di Velletri sentenza 8.5.2024, n. 1036).

Nel caso della mediazione obbligatoria, relativa a contratti assicurativi, trattata dal Tribunale di Latina, l’avvocato del ricorrente era presente in mediazione, in rappresentanza del cliente, sulla base di una semplice procura ad litem, autenticata dall’avvocato stesso.

 Il Tribunale di Latina ha sottolineato che la procura ad litemancorchè comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia, dal valore meramente processuale, non attribuiva la rappresentanza sostanziale della parte.”

Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l’invalida partecipazione alla mediazione dell’avvocato quale sostituto sostanziale della parte, con conseguente improcedibilità della domanda; il giudice di merito ha inoltre rilevato l’irrilevanza di una procura speciale notarile depositata a circa tre mesi dalla chiusura della mediazione, con la quale la parte dava atto di avere ratificato con efficacia retroattiva l’operato dell’avvocato durante la mediazione.

La procura speciale e sostanziale deve essere temporalmente riferibile al procedimento di mediazione, ovvero contestuale o precedente ad esso; trattandosi di condizione di procedibilità, dunque attenendo al piano sostanziale, non può essere ratificata a posteriori.

Vale la pena ricordare che la c.d. “Riforma Cartabia” ha introdotto ulteriori requisiti per la delega, inclusi aspetti formali e sostanziali come definiti nel novellato articolo 8, commi 4 e 4 bis. In conclusione, è di tutta evidenza come la questione della delega rappresenta un nodo centrale del dibattito giuridico attuale, rendendo sempre indispensabile un approfondimento mirato a salvaguardare le posizioni delle parti per il buon esito del procedimento di mediazione.

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