Non può essere sanzionato il contumace che non aderisce all’invito a procedere al tentativo di mediazione
Con ordinanza del 13 giugno scorso, il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, propone alcune interessanti osservazioni in merito alla sanzione prevista per la mancata risposta al tentativo di conciliazione obbligatoria.
Secondo quanto si afferma nel provvedimento, il Giudice può imporre la sanzione di cui all’art. 8, co. 5, D.lgs n. 28 del 2010, come modificato dalla L. n. 148 del 2011, in qualsiasi momento del giudizio e non ha alcuna discrezionalità nel comminarla. Questa, infatti, può essere inflitta solo “alla parte costituita“, pena la sua incostituzionalità, e viene devoluta allo Stato.
Il caso di specie riguardava una lite in materia locatizia tra due società.
Il G.I. emetteva due ordinanze per il rilascio dell’immobile, per il mutamento di rito ai sensi dell’ art. 667 c.p.c. e per l’assegnazione dei termini per il tentativo di mediazione obbligatoria e contestuale fissazione della nuova udienza di comparizione delle parti.
L’attore notificava detto invito e alla sede legale della convenuta, e alla persona fisica che la rappresentava, senza peraltro specificarne tale qualifica, al suo privato domicilio. Questi non aderiva alla chiamata, eccependo l’irritualità e la tardività della notifica.
Il G.I., rilevando la manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate, condannava la parte convenuta alla sanzione prevista dall’art. 8, co. 5, D.lgs n. 28 del 2010, ammettendo altresì le prove testimoniali e fissando di conseguenza l’udienza per l’assunzione delle stesse.
Ora, non essendo il termine relativo all’avvio del procedimento di mediazione presso l’organismo prescelto qualificabile come perentorio, non ha alcuna conseguenza il suo mancato rispetto “…ove l’udienza sia fissata dal giudice a data successiva rispetto a quella in cui il procedimento di mediazione si è esaurito o sono comunque già decorsi i 4 mesi dal tardivo deposito della domanda di mediazione. E pare difficile discriminare tale caso da quello in cui l’udienza cada prima della scadenza dei quattro mesi dal tardivo deposito della medesima domanda”.
In merito alla sanzione prevista nell’ipotesi di mancata comparizione, senza giustificato motivo, al tentativo di mediazione, va preliminarmente osservato come la stessa sia evidentemente contraddistinta da una funzione deterrente, finalizzata, cioè, ad evitare “…situazioni di tacito accordo tra i litiganti al fine di non far comparire il convenuto ed andare in giudizio a modico prezzo”.
Occorre inoltre rilevare il fatto che la sanzione in parola, pur avendo la valenza formale di un rimborso, non lo è e non è destinata a chi ha azionato la procedura, ma allo Stato che, in tal modo, viene ad incassare un doppio contributo unificato.
D’altronde, il soggetto che decide di non partecipare alla mediazione non ha alcun obbligo di giustificazione nei confronti del mediatore, ma deve chiarire la sua scelta solo ed esclusivamente dinanzi al giudice.
Trattandosi di una sanzione imposta dallo Stato e devoluta allo stesso, al giudice istruttore non potrà ovviamente essere riconosciuto alcun potere discrezionale: egli dovrà, di conseguenza, limitarsi ad irrogare la sanzione.
La parte, dunque, dovrà motivare e dimostrare le ragioni della sua assenza, mentre il giudice non potrà che condannarla ove le ragioni dell’assenza non siano da ritenersi giustificate
Circa il momento dell’applicazione della sanzione in esame, secondo l’ordinanza in commento il giudice istruttore potrebbe applicarla in qualsiasi momento del processo, dal momento che proprio la sua natura consentirebbe di erogarla anche prima della sentenza.
Naturalmente, prosegue il provvedimento, “…occorre che sia chiaro il motivo
della mancata comparizione, motivo che può essere esplicitato dal convenuto già in comparsa di risposta o alla prima udienza, con conseguente possibilità di emettere in quest’ultima sede la relativa condanna.
Non può essere comminata, perciò, sino all’udienza ex art. 183 c.p.c. ed all’esito dell’istruttoria, quando saranno dimostrate o meno le ragioni dell’assente. Qualora risultassero infondate, sarà automatica”.
Nessun dubbio, inoltre, ad avviso del Giudice siciliano, circa l’inapplicabilità della sanzione nei confronti della parte contumace.
La multa non sarà elevata al contumace al di là delle motivazioni della sua mancata costituzione, nella specie del tutto irrilevanti, posto che la intentio legislatoris risulti del tutto chiara: è sanzionata la “parte costituita”, perché altrimenti si aprirebbe un insanabile contrasto sia con i principi costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.) sia con la ribadita funzione conciliativa e non coattiva della mediazione.
Infine, circa la data dalla quale la sanzione è applicabile, il provvedimento ovviamente la ritiene comminabile esclusivamente dalla entrata in vigore della L. n. 148 del 2011 (26 agosto 2011), nel rispetto dei principi di trasparenza, di irretroattività della legge e di correttezza dell’informazione, tanto più che non “…non ha natura processuale, ma contempla un illecito cui segue una sanzione”.