AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

condizione di procedibilità

Partecipazione personale, delega e procura sostanziale: come interpretare le due pronunce ravvicinate e quali indicazioni operative emergono, anche alla luce della riforma Cartabia, per avvocati, mediatori, imprese e organismi di mediazione.

Al fine di un corretto inquadramento delle ordinanze in commento, occorre innanzitutto muovere da una fondamentale premessa: la Corte di Cassazione ha avuto occasione di esprimersi circa il problema della rappresentanza della Parte in mediazione sin dalla nota sentenza n. 8473/2019.

La questione, come è noto, è in sostanza se, posto il principio della partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione, la stessa sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché la condizione di procedibilità possa effettivamente ritenersi soddisfatta, ovvero se la parte possa farsi sostituire in sede di incontro dinanzi al mediatore.

Con la conseguenza che, laddove si ammetta che in effetti la parte possa farsi sostituire, vale a dire che il concetto di partecipazione personale costituisca “attività delegabile ad altri”, si porrà poi il problema dell’individuazione delle forme e dei modi della predetta sostituzione, ed in particolare se la parte medesima possa essere sostituita da chiunque, ed in tal caso, dunque, il sostituto potrebbe anche identificarsi con il difensore, emergendo infine, ove si assuma tale ultima opzione, il problema dell’atto con il quale i relativi poteri possano essere conferiti.

Nella sentenza n. 8473/2019 la Corte rileva innanzitutto come il legislatore abbia previsto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore “…perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore [il legislatore medesimo] conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”.

E, in effetti, l’art. 8, D.lgs 28/2010, prevede espressamente che al primo incontro debbano essere presenti sia le parti che i rispettivi avvocati.

La parte, dunque, è tenuta a partecipare personalmente. Secondo la Corte, tuttavia, “…in mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri”. Nella pronuncia in commento si osserva infatti che “…laddove per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l’attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente

Ciò posto, nella sentenza in esame si sottolinea come non sia previsto, ma nemmeno escluso, che la delega possa essere conferita al proprio difensore.

Naturalmente, al fine di “…validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (…) Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”.

La parte, dunque, ben potrà farsi sostituire nel procedimento di mediazione e ben potrà farlo delegando il proprio difensore: non potrà però conferire tale potere con la procura conferita al difensore stesso e da questi autenticata, dal momento che il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Ne consegue che la parte che non intenda presenziare in mediazione, “…può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.

Il Giudice di legittimità, dunque, ha ritenuto che il conferimento di poteri debba avvenire a mezzo di procura speciale sostanziale, che, in quanto alla forma, dovrà rivestire, ai fini dell’efficacia, quella prescritta per il negozio che il rappresentante sarà chiamato a concludere, secondo il principio generale di cui all’art. 1392 c.c.

Ora, se l’approdo sopra sintetizzato sembrava potersi ritenere ormai consolidato, anche alla luce di diverse successive pronunce, tanto di merito quanto di legittimità (si considerino rispettivamente, ex multis, Corte d'Appello di Catania, n. 1593/2024 e Corte di Cassazione, n. 14676/2025), con la prima delle pronunce in commento (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 15.04.2026, n. 9608) la Suprema Corte parrebbe porsi in una prospettiva diversa, all’interno di un percorso motivazionale apparentemente non del tutto lineare.

Vediamo più da vicino.

La Corte muove dal presupposto, del tutto coerente con la consolidata giurisprudenza sopra richiamata, secondo cui la condizione di procedibilità è soddisfatta “...mediante comparizione personale della parte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata”, con la conseguenza che “...la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità”. Dal che dovrebbe logicamente indursi che, viceversa, la presenza del solo difensore, munito di rappresentanza sostanziale, sia sufficiente affinché la medesima condizione di procedibilità risulti soddisfatta.

Sennonché, poco oltre, ribadito che la natura della mediazione richiede che all’incontro davanti al mediatore siano presenti le parti, personalmente o tramite rappresentante sostanziale, si sottolinea come “...la lettura coordinata dell'art. 5, comma 1-bis, e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010 [disposizioni ratione temporis vigenti] - che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione <con l'assistenza degli avvocati> - implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente”.

Quest’ultimo rappresenta dunque il passaggio problematico della pronuncia in esame, che ha certamente ingenerato confusione interpretativa. 

Verosimilmente, ad avviso di chi scrive, la contraddizione è più apparente che reale. Il richiamo alla precedente giurisprudenza, dal quale come accennato l’impianto motivazionale prende le mosse, non sembra poter giustificare una conclusione che risulterebbe di segno diametralmente opposto. Appare quindi preferibile ritenere che la Corte abbia inteso ribadire come il solo avvocato, munito di procura alle liti (e non quindi di procura speciale sostanziale), non possa in alcun modo rivestire il ruolo di “parte” nel procedimento, in sostituzione del proprio assistito.

Molto rumore per nulla? Forse.

D’altra parte, con la immediatamente successiva Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2026, n. 10978, la Suprema Corte sembra ribadire con assoluta chiarezza i principi delineatisi a partire dal 2019, nel momento in cui afferma che nel procedimento di mediazione obbligatoria “...è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste”.

Nella fattispecie (controversia in materia condominiale), il giudice di merito aveva accertato che il condomino Tizio, non presente personalmente in mediazione, era idoneamente rappresentato dal suo difensore, “...poiché la procura speciale rilasciata dalla parte al proprio legale non era una procura alle liti (giudiziarie), bensì una procura sostanziale allegata all’istanza di mediazione, che conferiva espressamente il potere di discussione, trattazione e transazione.
A fronte della ricorrenza di una procura sostanziale, era sufficiente che essa rivestisse la forma scritta, con la sottoscrizione del rappresentato, senza la necessità di alcuna autentica, ai sensi dell’art. 1392 c.c. Infatti, la procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizio ed astratto, in quanto autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, la cui sottoscrizione non esige alcuna autenticazione.

Proprio la chiarezza dei passaggi che precedono dovrebbe, ad avviso di chi scrive, indurre ad una interpretazione “prudente” della (non del tutto chiara) ordinanza n. 9608/2026.

Vi è poi un argomento dal quale non sembra possa prescindersi.

Le due pronunce in commento si riferiscono ad un quadro normativo – il decreto legislativo 28/2010  nella sua versione ante-riforma – ben diverso da quello attuale.

Con la riforma c.d. Cartabia, il legislatore ha inserito, come è noto, nell’art. 8 del predetto decreto il comma 4, a tenore del quale “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”. 

Non solo. Il successivo D.lgs 216/2024 (c.d. correttivo Cartabia) ha aggiunto al medesimo art. 8 il successivo comma 4 – bis, secondo cui “La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura”.

Laddove il legislatore avesse inteso vietare il cumulo nella persona dell’Avvocato delle funzioni di legale e di rappresentante sostanziale della parte in mediazione, è lecito presumere che lo avrebbe affermato expressis verbis, senza, cioè, lasciare spazio ad ambiguità interpretative, opzione che, come si vede, non risulta affatto perseguita.

L’evoluzione giurisprudenziale, al netto di talune (più apparenti che reali?) “deviazioni” e, soprattutto, il dettato normativo post-riforma consentono dunque di affermare con ragionevole convinzione, a conclusione delle presenti note, che il nodo reale è rappresentato dal fatto che il soggetto delegato a rappresentare la parte in mediazione abbia conoscenza dei fatti e sia munito dei necessari poteri di negoziare ed eventualmente conciliare, vale a dire di disporre, sul piano sostanziale, dei diritti facenti capo al rappresentato. 

Non si vede quindi per quali ragioni – laddove munito di idonea procura speciale sostanziale – l’avvocato non possa assumere la funzione di rappresentante del proprio assistito, come peraltro frequentemente avviene secondo una prassi assai diffusa.

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La sentenza n. 4747/2025 del Tribunale di Palermo offre un rilevante approfondimento su una questione processuale spesso oggetto di incertezze: il rapporto tra mediazione e negoziazione assistita come condizioni di procedibilità, nel contesto di una richiesta risarcitoria per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2052 c.c. 

La causa è scaturita da un incidente accaduto a bordo di un treno, dove l'attrice ha riportato lesioni personali a seguito del morso di un cane. 

Il giudice ha correttamente ricondotto la vicenda all'ambito dell'art. 2052 c.c., che stabilisce una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di chi utilizza l'animale, basata esclusivamente sul rapporto di fatto con quest’ultimo. 

La parte più significativa della decisione riguarda la verifica della condizione di procedibilità; poiché il valore della richiesta risarcitoria era inferiore a 50.000 euro, in astratto avrebbe dovuto essere preceduta da un tentativo di negoziazione assistita obbligatoria, come previsto dall’art. 3 del D.L. 132/2014. 

Tuttavia, l’attrice aveva optato per un procedimento di mediazione volontaria, disciplinato dal d.lgs. 28/2010. 

Il Tribunale ha ritenuto comunque soddisfatta la condizione di procedibilità, enunciando un principio di rilevante impatto pratico: la mediazione può effettivamente sostituire la negoziazione assistita, anche quando non prevista obbligatoriamente dalla legge, in quanto rappresenta uno strumento più strutturato e dotato di maggiori garanzie.

 Questa conclusione si basa su un’interpretazione sistematica dell’art. 3 del D.L. 132/2014, che prevede: 

  • l’obbligatorietà della negoziazione assistita, salvo i casi in cui la mediazione sia già prescritta dalla legge; 
  • la validità delle disposizioni che introducono procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione. 

Sulla base di questa analisi, il Tribunale ha sottolineato la maggiore qualità e funzionalità della mediazione rispetto alla negoziazione assistita, in considerazione di alcuni aspetti peculiari: 

  • il coinvolgimento di un mediatore terzo e imparziale; 
  • la possibilità per il mediatore di formulare proposte conciliative; 
  • una struttura meno dipendente esclusivamente dall’autonomia delle parti rispetto alla negoziazione assistita. 

Il richiamo alla sentenza n. 97/2019 della Corte Costituzionale rafforza tale orientamento; infatti, secondo la Corte, il procedimento di mediazione si distingue per il ruolo centrale svolto dal mediatore, figura terza e imparziale, a differenza dei soli avvocati delle parti coinvolti nella negoziazione assistita. 

Questo elemento conferisce alla mediazione una specificità che non la rende interscambiabile con la negoziazione, ma, anzi, le attribuisce un profilo maggiormente garantista nell’ottica deflattiva del contenzioso. 

Da questa impostazione deriva un principio chiaramente espresso dai Giudici di Palermo: il ricorso alla mediazione, anche quando non obbligatoria, è considerato idoneo a soddisfare la finalità perseguita dal legislatore nell’introduzione della negoziazione assistita come condizione di procedibilità.

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Il Tribunale di Palermo, con la sentenza 25 novembre 2025, n. 4747, con riferimento ad una domanda risarcitoria da responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2052 c.c., coglie l’occasione per puntualizzare il rapporto tra mediazione civile e negoziazione assistita ai fini del verificarsi della condizione di procedibilità.

Lite, nel caso di specie, originata dalle lesioni personali riportate da parte attrice a seguito di un morso di cane occorso in occasione di un viaggio in treno, con conseguente responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale, o di chi si accompagni con lo stesso, da ricondursi dunque all’ambito previsionale di cui all’art. 2052 c.c.

Come è noto, l’art. 3, D.L. 132/2014, come modificato dalla L. 162/2014, prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi previsti dall’art. 5, co. 1, D.lgs 28/2010, deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, pena l’improcedibilità della domanda.

Ora, nel caso concreto, pur avendo la domanda risarcitoria un valore inferiore ai 50.000,00 euro di cui sopra, parte attrice aveva esperito, anteriormente all’introduzione della lite, il tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 in luogo della procedura di negoziazione assistita obbligatoria.

Ebbene il Tribunale di Palermo – muovendo dalla premessa che i due istituti sono entrambi finalizzati alla risoluzione delle controversie in via stragiudiziale – ritiene che dalla lettura del citato art. 3, D.L. 132/2014, come modificato dalla L. 162/2014 – che al primo comma prevede l’obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita fuori dai casi dell’art. 5, comma 1-bis (oggi comma 1), D.lgs 28/2010, ed al quinto comma fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione comunque denominati – debba evincersi che il legislatore ha inteso dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria.

Tale opzione, secondo il Giudice siciliano, “...trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione che, prevedendo l’intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle stesse una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti”.

In sostanza, dunque, secondo il Tribunale deve ritenersi che l’esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita, ancorché in un’ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 28/2010, risponda comunque “...alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l’espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti e, almeno in ipotesi, più efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore”. 

Da ciò, deve trarsi il conseguente principio “...a tenore del quale la mediazione può essere efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 3 d.l. 132/2014) anche nei casi nei quali la legge non preveda l’esperimento obbligatorio della mediazione”. 

Principio, peraltro, già in numerose occasioni fatto proprio dalla giurisprudenza: con riferimento alle pronunce più recenti, si vedano in tema Tribunale di Agrigento, 8 gennaio 2025, n. 15; Tribunale di Prato, 29 aprile 2024, n. 343; Tribunale di Gorizia, 30 gennaio 2024, n. 35; ma, già del medesimo tenore, Corte d'Appello Roma, Sez. V, 13 novembre 2023, n. 7272, nella quale, rigettando la diversa interpretazione formulata dal giudice di prime cure nella sentenza oggetto di impugnazione, si va esplicitamente a corroborare un precedente del Tribunale dello stesso Foro (sentenza n. 11431/2022) secondo il quale la mediazione obbligatoria deve ritenersi per l’appunto utilmente effettuata anche nel caso in cui sia previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita “...in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione (...) A quanto già motivato dal Tribunale di Roma nel precedente citato va rilevato che lo spirito delle norme che sanzionano con l’improcedibilità il mancato esperimento dei diversi procedimenti di ADR non è quello di eliminare i processi uccidendoli in culla con pronunce in rito ma quello di sanzionare con l’improcedibilità solo le azioni nelle quali non sia stato fatto tutto il possibile per evitare il ricorso alla via giudiziaria“.

A tale proposito, si richiama - opportunamente a parere di chi scrive - quanto già espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 97/2019, in cui risultano chiaramente tratteggiate le preminenti e assorbenti caratteristiche della mediazione rispetto a quelle della negoziazione assistita. Nella richiamata decisione, infatti, la Corte osserva come entrambi gli istituti siano “...diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e (siano) riconducibili alle misure di ADR (Alternative Dispute Resolution). Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con finalità deflattiva. A fronte di tali profili di omogeneità, e tuttavia ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento specializzante, che assume rilievo al fine di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ovvero che la scelta legislativa di trattare diversamente, le due fattispecie possa ritenersi manifestamente irragionevole e arbitraria, questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui conformazione il legislatore fruisce di ampia discrezionalità. Più precisamente, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, laddove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita”. 

Il fatto che l’attore abbia avviato la procedura di mediazione in luogo della negoziazione assistita non incide dunque negativamente in ordine al soddisfacimento della condizione di procedibilità.

Le norme che sanzionano il mancato avvio dei diversi procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, laddove interpretate sistematicamente e non in via meramente letterale, non si pongono la finalità di eliminare i processi mediante decisioni in rito, ma quella, ben diversa, di sanzionare con l’improcedibilità quelli in cui non siano state compiute tutte le attività possibili per evitare la extrema ratio giudiziale.

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Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato al risarcimento, in favore dell'Erario, di una somma pari al contributo unificato per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.

La difesa dei convenuti ha giustificato l'assenza dei propri assistiti al tentativo di mediazione con un acclarata ed atavica litigiosità tra le parti. La sussistenza della situazione di litigiosità non può giustificare la mancata partecipazione al tentativo in quanto questo viene svolto con il fine di comporre la lite tra le parti.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 138/2011, deve essere pronunciata condanna al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo.

Essendo il procedimento di mediazione stato proposto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 138/2011, il Giudice ha ritenuto doversi applicare, detta norma, alla mancata mediazione, in quanto non ha ritenuto valido il motivo di giustificazione.

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Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.