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Giornata mondiale della Proprietà Intellettuale

Si è svolta il 6 maggio a Roma, nella splendida cornice della sede di Unioncamere, l’annuale edizione della Giornata mondiale della proprietà intellettuale.

Dopo i saluti introduttivi della Dr.ssa Loredana Gulino, a capo della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti Marchi, e di Mr. Yoshiyuki Takagi, assistente del direttore generale del WIPO, sono iniziate le relazioni.

I primi relatori hanno affrontato i temi della brevettazione a livello internazionale, attraverso il sistema PCT. Hanno, successivamente, analizzato il sistema di Madrid e dei marchi internazionali per poi, verso la conclusione dei lavori, parlare di mediazione e arbitrato nella proprietà intellettuale.

Nell’àmbito della proprietà intellettuale le maggiori dispute sono di livello contrattuale (accordi di licenza, violazioni di accordi di coesistenza, …), violazione di diritti di proprietà intellettuale e controversie interne ed internazionali.
Da uno studio del 2011, dell’Economic Survey, redatto sotto la direzione del Law Practice Management Committee – AIPLA, in primo grado durano mediamente fino a 24 mesi con un costo medio tra i 50.000 e i 150.000 €. In appello le tempistiche sono le medesime con costi medi leggermente inferiori. Ricordiamoci però che dal 2011 ad oggi è incrementato il contributo unificato per i vari gradi di giudizio.

Perchè scegliere un sistema di risoluzione alternativa delle controversie è, pertanto, abbastanza palese. Ma ci sono ulteriori motivi. Il primo è quello di avere una soluzione in tempi rapidi che invogli l’investitore straniero ad investire nel nostro Paese. Mediazione, arbitrato ed expert determination hanno natura tecnica e specializzata con competenze specifiche del mediatore/arbitro/esperto. Sono procedure riservate. In particolar modo le aziende che non intendono palesare i propri accordi trovano nei sistemi ADR un ottimo compromesso tra costi, tempi e riservatezza degli accordi. Da ultimo, non in ordine di importanza, trattandosi di sistemi collaborativi – che conducono ad un accordo condiviso – vengono mantenuti intatti i rapporti tra privati e tra aziende.

Ad esempio il centro di mediazione del WIPO ha gestito oltre 350 procedure tra aziende di vari Paesi tra cui l’Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito, Russia, … Il 42% di questi casi erano inerenti a brevetti d’invenzione.

Altro dato statistico che invita sempre più spesso a fare uso dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie, quali mediazione, arbitrato o expert determination, sono le percentuali di buon esito: il 90% degli intervistati ha concluso accordi con la controparte proveniente da un altro Paese.

Nella top ten dei dieci motivi per i quali viene preferito un metodo ADR (mediazione, arbitrato o expert determination) ai primi posti troviamo i costi e i tempi. Gli altri motivi variano di posizione nel caso si tratti di contratti nazionali o internazionali. Per quanto concerne i contratti nazionali il terzo posto è detenuto dalla qualità del risultato, mentre a livello internazionale si preferisce l’esecutività dell’accordo raggiunto. Altri dati forniti sono relativi alla preferenza, dovuta alla durata nel tempo, di un metodo ADR rispetto ad un altro nel settore delle tecnologia. Il metodo ADR più rapido, secondo l’Arbitration and Mediation Center del WIPO è l’expert determination. Al secondo posto si classifica la mediazione seguita dall’arbitrato. Il medesimo ordine si mantiene anche se analizziamo i costi delle tre procedure iniziando dalla più economica.

Alla luce di quanto mostrato possiamo vedere che, soprattutto in àmbito internazionale, sia necessario ricorrere a metodi di risoluzione alternativa delle controversie per poter essere competitivi sui mercati, innovare e internazionalizzare. Tale argomentazione è ancor più forte nel nostro Paese in cui i costi e i tempi della giustizia sono enormi e le aziende che innovano non possono aspettare anni per veder riconosciuti i propri diritti.

mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

Condanna del Tribunale per mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato al risarcimento, in favore dell’Erario, di una somma pari al contributo unificato per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.
La difesa dei convenuti ha giustificato l’assenza dei propri assistiti al tentativo di mediazione con un acclarata ed atavica litigiosità tra le parti. La sussistenza della situazione di litigiosità non può giustificare la mancata partecipazione al tentativo in quanto questo viene svolto con il fine di comporre la lite tra le parti.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 138/2011, deve essere pronunciata condanna al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo.
Essendo il procedimento di mediazione stato proposto successivamente all’entrata in vigore del D.L. 138/2011, il Giudice ha ritenuto doversi applicare, detta norma, alla mancata mediazione, in quanto non ha ritenuto valido il motivo di giustificazione.

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Nuova modifica alla disciplina della mediazione

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012 n. 42, è entrata in vigore la legge 17 febbraio 2012 n. 10 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212. La novità che più ci riguarda da vicino è l’abrogazione dell’articolo 12 del predetto DL. A tale abrogazione consegue la scomparsa della possibilità per il Giudice di applicare la sanzione prevista dall’art. 8 c. 5 del D.Lgs. 28/2010 a mezzo di apposita ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza.

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Camera dei Deputati, il Ministro Severino sulla Mediazione

17 gennaio 2012. Questa mattina alla Camera del Deputati il Ministro Paola Severino, nel corso della sua relazione sullo stato della Giustizia in Italia, ha affrontato il tema della mediazione civile e commerciale.

Nel suo intervento il guardasigilli, oltre ad evidenziare i numeri a dimostrazione del trend di crescita delle iscrizioni dei tentativi di mediazione, a conferma delle “grandi potenzialità dell’istituto”, ha definito la mediazione “un importante riforma” che “può rappresentare un importante pilastro nella strategia complessiva di recupero dell’efficienza del sistema giudiziario, attraverso una diminuzione dei casi in cui la soluzione della controversia avviene tramite il lungo e defatigante cammino del giudizio ordinario”.

A tale riguardo il guardasigilli, oltre a puntare il dito sulla mancata adesione al procedimento di mediazione ed allo scarso utilizzo della mediazione demandata dal giudice, ha sostenuto che occorre aspettare ancora del tempo per valutare l’impatto della mediazione sul sistema giustizia in Italia e che tutte le valutazioni a riguardo devono essere necessariamente posticipate.

Inoltre il Ministro, in piena concordanza con quanto da tempo sostenuto dagli operatori del settore, sottolinea che nella stragrande maggioranza dei casi le parti partecipano alla mediazione assistiti degli avvocati, e ciò “vale a scongiurare, almeno in parte, le preoccupazioni della classe forense in ordine ad una possibile minorata tutela tecnica dei diritti dei cittadini”.

Per ascoltare l’intervento del Ministro Paola Severino cliccare qui ed ascoltare dal minuto 5.18 al minuto 8.58.