AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

credito d'imposta

Con il credito d’imposta previsto dal Decreto Legislativo 28/2010, chi partecipa ad una mediazione obbligatoria o su invito del Giudice può recuperare parte delle spese legali.

Le modalità di determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono attualmente disciplinate dal decreto interministeriale del 1° agosto 2023.

Ai sensi dell’art. 3 di detto decreto, mediante l’apposita piattaforma on line, a pena di inammissibilità, l’avvocato può presentare:

  1. l'istanza di conferma prevista dall'art. 15-septies, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contestualmente dichiarando la propria volontà di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta ovvero del pagamento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. g) del d.m. 1 agosto 2023
  2. l’istanza di riconoscimento del credito di imposta di cui all’art. 8 del d.m. 1 agosto 2023, dopo l’adozione del provvedimento di convalida previsto dall’art. 7, comma 2 del medesimo decreto
    La domanda di cui alla lett. b) è presentata, a pena di inammissibilità, tra il 1 gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1 settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
  3. la richiesta di pagamento di cui all’art. 13 del d.m. 1 agosto 2023, dopo l’adozione del provvedimento di convalida previsto dall’art. 7, comma 2 del decreto.

Potranno, quindi, essere inserite le fatture dei versamenti effettuati a vantaggio dell’avvocato (operati sempre con modalità tracciabile).

L’accesso è possibile solo con l’identità digitale, tramite apposita piattaforma web resa disponibile dal Ministero della giustizia al seguente indirizzo:

https://lsg.giustizia.it/

La procedura di richiesta del credito d'imposta sulle mediazioni

Una volta entrati, dopo aver effettuato la registrazione con l’inserimento dei propri dati anagrafici, bisogna selezionare “ISTANZA CREDITO IMPOSTA”.

 

 

  • Entrati nel form, bisogna selezionare, nella barra in alto, istanza credito imposta e caricare “Nuova istanza”.
  • Selezionare per chi si inserisce l’istanza.

Il Portale chiede espressamente di inserire l’indirizzo mail PEC, per ricevere le comunicazioni che, comunque, rimarranno presenti nella apposita area riservata della piattaforma

Se si riscontrano difficoltà nell’inserimento dei dati si può scrivere all’indirizzo mail supporto.siamm@giustizia.it.

I dati richiesti :

  1. NOME ODM avviene con menù a tendina che consente la selezione del nome dello stesso (con inserimento automatico del numero di iscrizione al registro ministeriale)
  2. NUMERO DELLA PROCEDURA DELLA MEDIAZIONE e la data di avvio e termine della stessa.
  3. VALORE DELLA LITE, va indicato il valore contenuto nel verbale di chiusura.
  4. MATERIA DELLA CONTROVERSIA, vi è menù a tendina che consente la selezione delle materie contenute nell’art 5 c.1 D.Lgs. n. 28/2010.
  5. Se si seleziona SI al campo RAGGIUNTO ACCORDO si attiva u ultimo campo che chiede DATA DELL’ACCORDO.
  6. COMPILARE I DATI DELLE FATTURE nei relativi campi.

Una volta indicati i dati obbligatori minimali (segnalati da asterisco “*” e la scritta campo obbligatorio in rosso), si abiliterà il pulsante Aggiungi Procedura per registrare la procedura e visualizzarla nella tabella in alto.

Terminata la compilazione dei dati richiesti, si seleziona il tasto Salva e Invia istanza, il sistema registra i dati e porta l’istanza nello stato di IN ATTESA DI VALIDAZIONE.

Ricordiamo che l’ammontare massimo di credito riconoscibile per ogni procedura è di euro 600 dimezzati in caso di mancato accordo.

FAQ
Domande frequenti sul credito d'imposta per la mediazione civile

Il credito d’imposta per la mediazione civile è un’agevolazione fiscale riconosciuta alle parti che partecipano a una procedura di mediazione. Copre parzialmente o totalmente i costi dell’indennità di mediazione e dell’assistenza legale, fino a determinati limiti.

  • Fino a 600 euro per l’indennità di mediazione, se la procedura si conclude con un accordo conciliativo.
  • Fino a 600 euro per il compenso dell’avvocato che assiste nella mediazione, se obbligatoria per legge o demandata dal giudice.
  • Fino a 518 euro per il contributo unificato versato in caso di giudizio estinto a seguito della conciliazione.

Possono fare richiesta le parti coinvolte in una mediazione civile avviata dopo il 30 giugno 2024, purché abbiano sostenuto i relativi costi e abbiano documentazione fiscale adeguata.

La richiesta deve essere inviata online tramite il Portale Isg.giustizia.it, utilizzando un’identità digitale SPID, CIE o CNS.

La domanda deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2025 tramite la piattaforma online.

MAGGIORI INFO? CONTATTACI

Leggi di più
L’art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 prescrive gli adempimenti necessari per la determinazione della misura del credito d’imposta che la normativa in vigore riconosce per i procedimenti di mediazione. Come è noto, il credito d’imposta è previsto con riferimento a tutte le procedure di mediazione, sia avviate facoltativamente sia nelle ipotesi in cui il tentativo si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Laddove la mediazione abbia esito positivo, l’entità del credito è rapportata all’indennità versata ai soggetti che, presso l’organismo prescelto, hanno svolto il procedimento, mentre in caso di verbale negativo l’ammontare del credito è ridotto della metà. In particolare, il comma 4 del menzionato art. 20 prevede che ”Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. A tale proposito, il Ministero della Giustizia ha reso noto, il 12 giugno scorso, quanto di seguito riportato: ”Con riferimento agli adempimenti inerenti al credito d’imposta, l’art. 20 del d. lgs n. 28 del 2010 ha prescritto specifici adempimenti per la determinazione della misura del credito di imposta. Si segnala che:
  • a. è stata già inoltrata a tutti gli organismi di mediazione la richiesta di far pervenire presso la direzione generale della giustizia civile i dati di dettaglio necessari,
  • b. è in atto la predisposizione di un programma informatico che consentirà la compiuta comunicazione a tutti gli interessati dell’importo da poter far valere a titolo di credito d’imposta per le indennità corrisposte nell’anno 2011.
Si informa, inoltre, che nella sezione VI delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2012 è precisato che se la comunicazione (relativa al credito d’imposta) è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito d’imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione”.
Leggi di più

AVVIA UNA MEDIAZIONE

Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.