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Dopo il correttivo Cartabia, la Corte costituzionale chiede una nuova valutazione sulla questione del difensore non iscritto nel foro territorialmente competente.

Corte Costituzionale, sentenza n. 28/2026

Con ordinanza del 22 aprile 2024, il Tribunale di Livorno ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale relativamente all’art. 15 – quinquies, co. 3, D.lgs 28/2010 che, nel testo al tempo in vigore (introdotto dall’art. 7, co. 1, lett. t), D.lgs 149/2022 – c.d. “Riforma Cartabia”), prevedeva che nel procedimento di mediazione relativo alle controversie civili e commerciali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato potesse nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati istituiti presso i Consigli dell’Ordine del luogo ove ha sede l’organismo di mediazione competente.

Nel caso di specie, una parte aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento di mediazione civile introdotto dal figlio minore dinanzi ad un Organismo di mediazione di Livorno, stante il criterio di competenza per territorio di cui all’art. 4, D.lgs 28/2010, indicando tuttavia come proprio difensore un avvocato del Foro di Pisa.

L’istanza era stata inizialmente accolta; tuttavia, decidendo sulla richiesta di liquidazione del compenso depositata dal predetto legale dopo la conclusione del procedimento, il Consiglio dell’Ordine aveva respinto la richiesta di ammissione, osservando come il difensore nominato non risultasse iscritto nell’Albo tenuto presso il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente.

La questione è affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza N. 28/2026, secondo la quale deve innanzitutto premettersi che la disposizione in oggetto era stata introdotta nell’ordinamento a seguito della sentenza n. 10/2022 della stessa Corte costituzionale, con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 74, co. 2, 75, co. 1, e 83, co. 2, del T.U. spese di giustizia, nella parte in cui non prevedevano che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato si applicasse anche all’attività difensiva svolta nei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, e che, in questi casi, alla liquidazione del compenso provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della controversia.

Come è noto, nel processo civile la parte ammessa al patrocinio può avvalersi anche di un avvocato iscritto a un consiglio dell’ordine diverso da quello del luogo in cui siede il giudice competente, con l’unico limite della non riconoscibilità, in tale caso, delle spese e indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Considerando dunque sussistente il requisito della rilevanza, dal momento che la domanda dei ricorrenti si fondava unicamente sull’applicazione della disposizione censurata, nonché quello della non manifesta infondatezza, dato che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito della mediazione in materia civile e commerciale ricalca, nella sostanza, quella relativa al processo civile, eccezion fatta solo per il requisito di ammissione previsto dalla norma censurata, il giudice a quo ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale, non ritenendo sorretta da alcuna valida giustificazione la diversità di disciplina dell’accesso al gratuito patrocinio con riferimento alla mediazione civile, con conseguenze, tra l’altro,  paradossali nell’ipotesi di esito negativo della mediazione, dal momento che “...riespandendosi [...] la facoltà della parte di avvalersi del proprio difensore di fiducia, anche esterno al foro del giudizio, si verificherebbe una dispersione di conoscenza in danno di quest’ultimo, il quale si troverebbe all’oscuro di tutto ciò che ha fatto parte del procedimento di mediazione”.

Soprattutto, ad avviso del giudice a quo, “...limitando la possibilità della parte di scegliere il proprio difensore, la norma censurata darebbe luogo a un’ingiustificata compressione del suo diritto alla difesa, condizionato da un’imposizione non […] strettamente funzionale a garantire il soggetto che rifiuti di avvalersi di tale diritto”.

Sennonché, successivamente all’ordinanza di rimessione, la disposizione censurata è stata modificata dall’art. 1, co. 1, lettera p), n. 3), D.lgs 216/2024 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita – c.d. “correttivo Cartabia”).

L’intervento normativo in parola ha soppresso, nel co. 3 dell’art. 15 – quinquies le parole “istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo del distretto dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1”, e, soprattutto, ha aggiunto il co. 3 – bis, che così dispone: “quando l’avvocato nominato dall’interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo di mediazione competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi”.

Come risulta agevole rilevare, detta modifica ha integrato il contenuto della norma censurata proprio nel senso del dubbio di legittimità prospettato dal rimettente, poiché ha esteso al procedimento di mediazione obbligatoria la possibilità, per l’interessato, di farsi assistere da un difensore non iscritto all’elenco istituito nel luogo ove ha sede l’organismo di mediazione, con l’unico limite della non riconoscibilità delle spese e dell’indennità di trasferta.

La Corte costituzionale, quindi, conformemente alla propria consolidata giurisprudenza, “...in presenza di disposizioni sopravvenute che modifichino o integrino le norme oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, o che incidano su di esse [...] quando lo ius superveniens possa condizionare l’applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo (ex plurimis, ordinanze n. 55 del 2020 e n. 230 del 2019), ovvero muti in modo sostanziale i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo (sentenze n. 79 del 2019 e n. 125 del 2018; in tal senso anche sentenza n. 236 del 2018) o, comunque, intacchi il meccanismo contestato» dal rimettente (sentenze n. 51 del 2019 e n. 194 del 2018)”, ritiene debba imporsi la restituzione degli atti al giudice rimettente, “...per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni”. 

La Corte non manca, naturalmente, di rilevare che la disciplina sopravvenuta non contiene una disposizione transitoria, volta a regolarne l’applicabilità ai processi in corso, dal che dovrebbe inferirsi che essa spieghi i propri effetti solo dal momento della sua entrata in vigore, secondo il principio tempus regit actum.

Il Giudice delle leggi, tuttavia, osserva come vi sia motivo di ritenere che “...lo ius superveniens possa condizionare l’applicazione della norma censurata nel giudizio principale, avuto riguardo al fatto che la modifica normativa, incidendo sul procedimento volto ad accertare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, pone una questione di diritto intertemporale che incide sulla disciplina di un procedimento giurisdizionale”. 

D’altra parte la Corte ha già avuto modo di sottolineare più volte come “...nel procedimento relativo all’ammissione al patrocinio dei non abbienti il giudice esercita una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale (sentenza n. 80 del 2020); e i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione previsti a tale scopo (ordinanze n. 128 del 2016 e n. 144 del 1999)”.

Il regime degli effetti temporali della modifica appare, dunque, secondo la Corte, meglio inquadrabile alla luce del principio tempus regit processum, “...in base al quale la disciplina applicabile al giudizio è quella vigente nel momento in cui viene accertato il diritto che vi è stato azionato, dimodoché la relativa decisione, in base a un criterio di attualità, tenga conto di tutti i mutamenti normativi intervenuti nel corso del processo. Pertanto, non si pone un problema di retroattività o irretroattività della norma sopravvenuta, occorrendo piuttosto verificare, dall’angolo visuale degli interessi cui si riferisce la disciplina modificata, se tale norma li abbia incisi o, invece, lasciati intatti”.

D’altra parte, nella pronuncia in esame si osserva come la revoca disposta nel corso del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato diventi definitiva soltanto quando si consolida, per effetto di una decisione inoppugnabile o in quanto decorso il termine per impugnarla.

In altri termini, secondo la Corte, “...poiché nel caso di specie il legislatore ha abrogato la previsione di un requisito stabilito per l’accesso della parte al patrocinio a spese dello Stato – vale a dire la nomina di un avvocato interno al foro della mediazione – e tale abrogazione è intervenuta mentre è ancora in corso, nel giudizio a quo, il procedimento volto ad accertare la legittimità della revoca disposta per l’originaria mancanza di tale requisito, lo ius superveniens potrebbe spiegare efficacia sanante nell’ottica della domanda di accesso al patrocinio”.

Di qui la conclusione cui la Corte costituzionale ritiene di dover pervenire, vale a dire la restituzione degli atti al giudice a quo ai fini di una nuova valutazione in ordine alla rilevanza ed alla eventuale  non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo.

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Il 20 dicembre u.s., il Ministero della Giustizia ha diramato una circolare interpretativa del DM 145/2011 allo scopo dichiarato di chiarire alcuni profili d’incertezza sollevati dalla nuova formulazione del DM 180/2010. Con questa circolare la Direzione Generale della Giustizia Civile si sofferma, in sequenza, sui seguenti temi: l’attività di vigilanza, vari aspetti riguardanti il tirocinio assistito nonché i criteri per l’assegnazione delle mediazioni, la chiusura del procedimento, le indennità del servizio, il gratuito patrocinio.

In merito all’attività di vigilanza si evidenzia che il Ministero stesso esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti), che successiva (verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonché le direttive di questa amministrazione). In ogni caso, i criteri operativi sono ancora da definire in concreto.

Riguardo al tirocinio assistito, è stato precisato che tale obbligo formativo riguarda solo i mediatori già iscritti e deve essere rinnovato ogni due anni. Inoltre, il tirocinante deve limitarsi a presenziare alla mediazione, necessariamente affiancando mediatore, senza però dover compiere una specifica attività. Il tetto delle 20 mediazioni in tirocinio può essere raggiunto:

  • conteggiando a tal fine anche la sola presenza del mediatore ad una singola fase del procedimento di mediazione;
  • conteggiando altresì anche la sola presenza alla fase di redazione del verbale negativo per mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione da parte del mediatore nominato.

È importante sottolineare che per i mediatori già iscritti, il biennio di aggiornamento professionale (comprensivo del tirocinio) decorre al momento dell’entrata in vigore del DM 145/2011 (26 agosto 2011). Per tutti i mediatori iscritti successivamente alla predetta data, l’obbligo di aggiornamento decorrerà dalla data d’iscrizione di ciascuno di essi presso l’elenco dell’organismo di mediazione di appartenenza.

A tale riguardo, Si ricorda che l’iscrizione nelle liste di un organismo di mediazione si ha solo ed esclusivamente a seguito della seguente procedura:

  • a. deposito presso il Ministero della Giustizia, da parte dell’organismo prescelto, di una specifica istanza di aggiornamento delle liste dei propri mediatori con allegata la documentazione richiesta a tal fine;
  • b. ottenimento di uno specifico provvedimento ministeriale (PDG) di accredito del mediatore, ovvero, accredito a seguito di silenzio-assenso (dopo 30 gg dal deposito dell’istanza di aggiornamento della lista dei mediatori - Min. Giust. Circolare 13 giugno 2011).

Riguardo i criteri per l’assegnazione delle mediazioni, si ribadisce la necessità di evidenziare nei regolamenti dei singoli organismi i criteri di designazione tra i quali assume particolare importanza la competenza professionale del mediatore e le specifiche conoscenze acquisite anche in relazione al percorso universitario e all’attività professionale svolta.

Per quanto riguarda la chiusura dei procedimenti di mediazione, la circolare evidenzia che in caso di mediazione volontaria o sollecitata dal giudice o per contratto, il mediatore può chiudere il procedimento di mediazione anche ove la parte istante non si sia presentata. Nei casi, invece, in cui vi è obbligatorietà del tentativo di mediazione, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In sostanza, si è voluto precisare che, solo nei casi di obbligatorietà del tentativo di mediazione:

  • a. l’invitante deve necessariamente presentarsi davanti al mediatore, indipendentemente dal fatto che l’altra parte abbia, eventualmente, dichiarato o rappresentato che non sarebbe stata presente;
  • b. è il mediatore che deve verbalizzare la mancata presenza della parte chiamata, non potendo tale attività essere compiuta dalla segreteria;
  • c. solo a seguito della redazione del verbale negativo del mediatore, la segreteria potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento.

Per quanto riguarda le indennità del servizio di mediazione, si afferma che le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva. Queste devono essere corrisposte al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione. Di conseguenza, oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, dalle parti anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’articolo 16, commi 3 e seguenti del DM 180/2010, come modificati dall’articolo 5 del DM 145/2011. Il Ministero afferma inoltre che, oltre alla suddetta indennità complessiva, dovranno essere altresì corrisposte all’organismo di mediazione le spese vive, purché documentate dall’organismo di mediazione.

Per concludere, la circolare in oggetto afferma un dubbio principio secondo il quale in caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del Tu di cui al Dpr 30 maggio 2002 n. 115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso né nei confronti della parte né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione.

Ogni ulteriore informazione è reperibile qui.

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