Tentativo di conciliazione obbligatorio per i licenziamenti per motivi economici

Con l’approvazione della riforma del lavoro 2012, una nuova ipotesi di conciliazione obbligatoria viene ad aggiungersi a quelle previste dall’art. 5 del D.lgs n. 28 del 2010.
La novità normativa riguarda i licenziamenti per motivi economici (giustificato motivo oggettivo), con riferimento alle aziende con oltre 15 dipendenti.
Secondo quanto previsto dal testo approvato alla Camera, i licenziamenti di cui sopra debbono essere preceduti ”…da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro”, mediante la quale l’azienda deve dichiarare ”…l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato”.
Nei sette giorni successivi a tale comunicazione, la Direzione del lavoro deve convocare le parti dinanzi la Commissione provinciale di conciliazione, di cui all’art. 410 c.p.c., per un tentativo stragiudiziale di conciliazione, in cui verranno esplorate le eventuali alternative al recesso, tentativo che dovrà essere espletato nel termine di 20 giorni, salvo che le parti non manifestino la volontà di procedere oltre al fine di pervenire ad un accordo.
Ove il tentativo non si concluda positivamente, il datore di lavoro comunicherà il licenziamento ed il lavoratore potrà, a sua volta, adire le vie giurisdizionali. Se il giudice riterrà effettivamente illegittimo il licenziamento, stabilirà il conseguente indennizzo, tenendo conto della condotta delle parti nella precedente fase di conciliazione. Per contro, ove il giudice dovesse considerare il licenziamento legittimo, il lavoratore non avrà diritto al risarcimento eventualmente offerto dal datore di lavoro in sede conciliativa, che il lavoratore stesso abbia ritenuto di rifiutare.
Qualora invece il tentativo si concluda con la conciliazione delle parti, vale a dire con la soluzione del rapporto di lavoro e con un correlativo accordo di natura economica, il lavoratore conserva il diritto all’assicurazione per l’impiego (nuova Aspi) e, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, può esserne previsto l’affidamento ad un’agenzia di cui all’art. 4, co. 1, lett. a) e b), del D.lgs n. 276 del 2003.