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Giornata mondiale della Proprietà Intellettuale

Si è svolta il 6 maggio a Roma, nella splendida cornice della sede di Unioncamere, l’annuale edizione della Giornata mondiale della proprietà intellettuale.

Dopo i saluti introduttivi della Dr.ssa Loredana Gulino, a capo della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti Marchi, e di Mr. Yoshiyuki Takagi, assistente del direttore generale del WIPO, sono iniziate le relazioni.

I primi relatori hanno affrontato i temi della brevettazione a livello internazionale, attraverso il sistema PCT. Hanno, successivamente, analizzato il sistema di Madrid e dei marchi internazionali per poi, verso la conclusione dei lavori, parlare di mediazione e arbitrato nella proprietà intellettuale.

Nell’àmbito della proprietà intellettuale le maggiori dispute sono di livello contrattuale (accordi di licenza, violazioni di accordi di coesistenza, …), violazione di diritti di proprietà intellettuale e controversie interne ed internazionali.
Da uno studio del 2011, dell’Economic Survey, redatto sotto la direzione del Law Practice Management Committee – AIPLA, in primo grado durano mediamente fino a 24 mesi con un costo medio tra i 50.000 e i 150.000 €. In appello le tempistiche sono le medesime con costi medi leggermente inferiori. Ricordiamoci però che dal 2011 ad oggi è incrementato il contributo unificato per i vari gradi di giudizio.

Perchè scegliere un sistema di risoluzione alternativa delle controversie è, pertanto, abbastanza palese. Ma ci sono ulteriori motivi. Il primo è quello di avere una soluzione in tempi rapidi che invogli l’investitore straniero ad investire nel nostro Paese. Mediazione, arbitrato ed expert determination hanno natura tecnica e specializzata con competenze specifiche del mediatore/arbitro/esperto. Sono procedure riservate. In particolar modo le aziende che non intendono palesare i propri accordi trovano nei sistemi ADR un ottimo compromesso tra costi, tempi e riservatezza degli accordi. Da ultimo, non in ordine di importanza, trattandosi di sistemi collaborativi – che conducono ad un accordo condiviso – vengono mantenuti intatti i rapporti tra privati e tra aziende.

Ad esempio il centro di mediazione del WIPO ha gestito oltre 350 procedure tra aziende di vari Paesi tra cui l’Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito, Russia, … Il 42% di questi casi erano inerenti a brevetti d’invenzione.

Altro dato statistico che invita sempre più spesso a fare uso dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie, quali mediazione, arbitrato o expert determination, sono le percentuali di buon esito: il 90% degli intervistati ha concluso accordi con la controparte proveniente da un altro Paese.

Nella top ten dei dieci motivi per i quali viene preferito un metodo ADR (mediazione, arbitrato o expert determination) ai primi posti troviamo i costi e i tempi. Gli altri motivi variano di posizione nel caso si tratti di contratti nazionali o internazionali. Per quanto concerne i contratti nazionali il terzo posto è detenuto dalla qualità del risultato, mentre a livello internazionale si preferisce l’esecutività dell’accordo raggiunto. Altri dati forniti sono relativi alla preferenza, dovuta alla durata nel tempo, di un metodo ADR rispetto ad un altro nel settore delle tecnologia. Il metodo ADR più rapido, secondo l’Arbitration and Mediation Center del WIPO è l’expert determination. Al secondo posto si classifica la mediazione seguita dall’arbitrato. Il medesimo ordine si mantiene anche se analizziamo i costi delle tre procedure iniziando dalla più economica.

Alla luce di quanto mostrato possiamo vedere che, soprattutto in àmbito internazionale, sia necessario ricorrere a metodi di risoluzione alternativa delle controversie per poter essere competitivi sui mercati, innovare e internazionalizzare. Tale argomentazione è ancor più forte nel nostro Paese in cui i costi e i tempi della giustizia sono enormi e le aziende che innovano non possono aspettare anni per veder riconosciuti i propri diritti.

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Corso di aggiornamento per Mediatori Civili a Milano

Il corso di aggiornamento per Mediatori Civili a Milano si terrà il 27 e 28 giugno. Il corso è rivolto, oltre che agli Avvocati, a tutti i Mediatori Civili che hanno la necessità di assolvere l’obbligo di aggiornamento biennale previsto dalla legge. Durante il corso verranno prese in esame tutte le novità dell’attuale normativa e della giurisprudenza in tema di Mediazione Civile. saranno analizzate tutte le sentenze in materia di mediazione civile emesse negli ultimi mesi, in modo da offrire un quadro completo dell’evoluzione dell’istituto della mediazione. Il programma del corso è disponibile al seguente link.

mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

Procedimenti di mediazione: prevalgono gli organismi privati

La Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia ha reso noti, il 6 giugno scorso, i risultati emersi dallo studio relativo all’attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2010, nel periodo di riferimento che va dal 21 marzo 2011, data della sua entrata in vigore, alla fine del mese di aprile 2012.
Due sono i dati che appaiono di maggiore interesse.
In primo luogo, va rilevato che quasi la metà dei procedimenti di mediazione risultano instaurati presso organismi privati. Infatti, sopra un totale di 59.293 procedure definite nel periodo considerato, 28.768 risultano svolte presso organismi di diritto privato iscritti al registro del Ministero della Giustizia, contro le 15.916 delle 82 Camere di commercio e le 14.394 dei Consigli dell’ordine forense abilitati, con appena 214 procedimenti distribuiti tra i 59 altri ordini professionali.
Diversa invece la lettura dei dati ove si faccia riferimento alla media dei procedimenti svolti per organismo: a fronte di 50,5 procedure per organismo privato, infatti, risultano definite ben 194 mediazione per Camera di commercio e 139 per Consiglio dell’ordine abilitato.
Resta comunque il dato del più che frequente ricorso degli interessati ad organismi privati, che sembrano quindi essere oggetto di una percezione complessivamente favorevole da parte degli utenti, malgrado le pessimistiche previsioni da più parti avanzate, circa il profilo in esame, nei primi tempi successivi all’entrata in vigore della mediazione obbligatoria.

mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

Condanna del Tribunale per mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato al risarcimento, in favore dell’Erario, di una somma pari al contributo unificato per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.
La difesa dei convenuti ha giustificato l’assenza dei propri assistiti al tentativo di mediazione con un acclarata ed atavica litigiosità tra le parti. La sussistenza della situazione di litigiosità non può giustificare la mancata partecipazione al tentativo in quanto questo viene svolto con il fine di comporre la lite tra le parti.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 138/2011, deve essere pronunciata condanna al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo.
Essendo il procedimento di mediazione stato proposto successivamente all’entrata in vigore del D.L. 138/2011, il Giudice ha ritenuto doversi applicare, detta norma, alla mancata mediazione, in quanto non ha ritenuto valido il motivo di giustificazione.

mediazione obbligatoria conciliazione

La Spagna applica la direttiva sulla mediazione

Fino allo scorso mese di marzo la Spagna non aveva ancora notificato alla Commissione UE le misure adottate in attuazione della Direttiva 52⁄2008⁄CE in materia di mediazione.
In conseguenza di ciό, era incorsa nella procedura di infrazione finalizzata ad indurre lo Stato membro ad adeguarsi agli obblighi comunitari.
Il Real Decreto Ley n.5 del 5 marzo 2012 ha provveduto in tal senso.
Va sottolineato che si tratta di una innovazione di indubbio rilievo per un sistema, come quello iberico, nel quale, pur essendo in vigore diverse leggi sulla mediazione, prevalentemente in materia familiare, a livello di Comunità Autonome, mancava completamente una disciplina generale nell’ambito civile e commerciale.
Occorre peraltro rilevare come in Spagna non si sia voluta introdurre l’obbligatorietà del tentativo con riferimento a determinate materie, potendo le parti accedere alla mediazione o volontariamente o in virtù di un’apposita clausola inserita nel contratto.
Il decreto non prevede, peraltro, le categorie professionali che possono accedere alla formazione richiesta per svolgere il ruolo di mediatore. Gli organismi di mediazione sono invece tenuti a pubblicare almeno un profilo minimo dei mediatori iscritti, dal quale risulti il percorso formativo svolto, le materie di specializzazione e le esperienze maturate. Naturalmente, l’operato dei mediatori e degli organismi sará monitorato dalla Pubblica Amministrazione.

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