AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

mediazione civile

Uno dei punti più delicati e dibattuti nella prassi della mediazione civile e commerciale è il contenuto del verbale di mediazione. 

Paradossalmente, il D.Lgs. 28/2010, che disciplina l’intero istituto, non contiene una norma specifica che ne delimiti in modo puntuale il contenuto. 

Un vuoto che genera prassi disomogenee tra gli organismi e che può avere conseguenze rilevanti nel successivo giudizio. 

Sebbene manchi una norma apposita, spesso colmata da norme regolamentari dei singoli organismi, il corretto contenuto del verbale di mediazione va ricostruito in via sistematica partendo dagli artt. 9 e 10 del Decreto, quale chiave di lettura. 

Art. 9 - Dovere di riservatezza 

> 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 

> 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. 

Art. 10 - Inutilizzabilità e segreto professionale 

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni [...] 

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. 

La ratio è chiara: garantire alle parti la massima libertà di trattativa e negoziazione senza il timore che quanto detto o offerto in mediazione possa avere delle ripercussioni nella posizione processuale del giudizio conseguente all’esito negativo della mediazione. 

Altri elementi utili vengono forniti sempre dal decreto che disciplina l’istituto con riferimento a quelle circostanze che avranno, invece, rilevanza nel successivo giudizio. 

Il giudice, in caso di mancato accordo, dovrà valutare dal verbale solo alcuni elementi oggettivi, dai quali discendono conseguenze sanzionatorie: 

  1. L'adesione e la partecipazione effettiva delle parti da cui derivano le sanzioni per mancata partecipazione senza giustificato motivo (art. 12 - bis, D.lgs 28/2010); 
  2. La regolare presenza o rappresentanza: verifica dei poteri, assistenza dell'avvocato (obbligatoria nelle materie di cui all'art. 5), procura speciale sostanziale; 
  3. L'esito del procedimento: positivo con allegato accordo, negativo, per mancata adesione o per mancato accordo tra le parti; 
  4. L'eventuale proposta del mediatore, la sua accettazione o il rifiuto delle parti. Fondamentale per l'applicazione dell'art. 13 in tema di spese, qualora la sentenza corrisponda interamente al contenuto della proposta rifiutata. 

Cosa NON deve contenere il verbale. 

Proprio in applicazione degli artt. 9 e 10, nel verbale non possono confluire: 

  • le dichiarazioni unilaterali delle parti; 
  • le motivazioni per cui l'accordo non è stato raggiunto; 
  • il contenuto delle offerte e controfferte economiche; 
  • chi ha rifiutato cosa e per quale ragione; 
  • resoconti della trattativa o valutazioni di merito. 

Inserire tali elementi non solo viola il dovere di riservatezza, ma rende il verbale inutilizzabile e potenzialmente nullo, esponendo il mediatore e l'organismo a responsabilità. 

Il verbale è un atto del mediatore, non un verbale di udienza. È un atto di certificazione dell'esito. 

La prassi di richiedere al mediatore di verbalizzare le dichiarazioni delle parti o la presunta intransigenza dell'altra parte o, ancora, l’esito delle trattative intercorse, è contraria allo spirito della mediazione e va superata. 

La proposta, de iure condendo, è chiara: 

Introdurre una norma specifica che stabilisca espressamente che il verbale di mediazione è atto del mediatore e non può contenere dichiarazioni unilaterali, ricostruzioni della trattativa o valutazioni di merito, salvo espresso e concorde consenso di tutte le parti alla verbalizzazione. 

Solo così si tutelerebbe davvero la riservatezza, si uniformerebbe il lavoro degli organismi su tutto il territorio nazionale e si restituirebbe alla mediazione la sua funzione originaria: un luogo protetto di negoziazione, non l'anticamera del processo. 

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Un tema che spesso si pone all’attenzione dei giudici è il vaglio dell’intervenuta preventiva mediazione nelle materie gravate da tentativo obbligatorio. Per potersi correttamente esprimersi, al di là dei facili casi in cui di tale tentativo non vi è traccia, i magistrati non hanno a disposizione una espressa norma testuale che consenta loro di dare immediata risposta nei casi in cui pur esperita la procedura conciliativa, ne venga lamentata la difformità di aderenza al procedimento giudiziale successivamente instaurato. Tuttavia è possibile desumere la necessaria coincidenza ponendo a confronto i testi normativi che descrivono i contenuti delle due domande, rispettivamente l’art. 4 del d.lg. 28/2010 e l’art.125 cpc. La giurisprudenza di merito ha avuto modo di esprimersi in diverse occasioni in una direzione univoca circa la necessità che dalla lettura delle ragioni esposte nella domanda di mediazione sia individuabile la completa ricostruzione fattuale di quanto in contestazione e oggetto di doglianza meritevole di tutela.

Nell’art. 4 del D. lgs 28 del 2010, al comma 2, è prescritto che “ la domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”, individuando così il contenuto minimo richiesto per una valida introduzione della domanda di mediazione. Parimenti l’art.125  cpc “ la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni”. 

In entrambi gli atti introduttivi di ciascun procedimento, di mediazione e giudiziale, devono essere riportati i tre elementi sopra menzionati: parti, oggetto e ragioni della domanda/pretesa.

Essendo prescritto dall’ordinamento che nelle materie di cui all’art.5 del D. Lgs. 28 del 2010, la domanda processuale deve essere preceduta dall’esperimento della mediazione, a pena di improcedibilità, detti elementi risultano costituire i tre cardini per la verifica del corretto espletamento del tentativo propedeutico al giudizio. Parti, oggetto e ragioni della domanda, caratterizzanti entrambi gli atti, devono necessariamente essere compiutamente espressi e devono coincidere.

Dalle sentenze del Tribunale di Roma n.20160 del 2021, n. 259/2022, n. 9450/2023, Tribunale di Napoli n. 10208/2023 e del Tribunale di Milano n. 390/2026  è possibile apprendere le argomentazioni che i giudici hanno impiegato per scartare la sussistenza di requisiti minimi ed idonei ad identificare una simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale. A parere della Suprema corte, infatti, il vaglio della omogeneità di elementi è una valutazione di merito insuscettibile di riesame da parte dal giudice superiore (Cass. 29333/2019: “All’esito di un accertamento di merito adeguatamente motivato, insuscettibile di riesame da parte di questa Corte, la decisione impugnata ha confrontato la domanda di mediazione con quella giudiziale ed ha ritenuto che non vi fosse una insanabile non sovrapponibilità del relativo oggetto.”).

La sentenza romana del 2022 risulta la più sistematica nel ripercorrere l’iter logico giuridico sulla questione e viene presa a riferimento dai giudici del merito che successivamente si sono espressi. 

Di seguito un suo passaggio significativo:  “L’art. 4 pretende…l’indicazione delle “ragioni della pretesa… come fatti l’allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto: ciò in quanto, come già detto, l’istanza di mediazione non richiede anche l’indicazione di “elementi di diritto”, come invece avviene per la citazione ex art. 163 c.p.c., e per il ricorso, ex art. 414 c.p.c. (ovvero per gli atti in generale, ex art. 125c.p.c.). Gli accadimenti narrati in fase di mediazione, però, perché si possa verificare in giudizio l’esatto adempimento della condizione di procedibilità, devono essere corrispondenti, “simmetrici” a quelli che saranno poi esposti in fase processuale….l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio… Una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va quindi considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione ed in grado di superare, almeno in astratto, il giudizio sulla procedibilità. Una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum o, come nel caso di specie, della causa petendi, non può considerarsi validamente espletata e comporta l’improcedibilità della domanda.”

Il tema in trattazione assume particolare rilevanza nelle controversie in materia condominiale e più precisamente di impugnativa di delibere assembleari, ragione per la quale le sentenze in esame riguardano proprio detta materia.

In tali fattispecie, infatti, vige un termine decadenziale sancito dall’art. 1137 del codice civile. La decadenza si verifica allorché non sia stato tempestivamente esperita l’impugnativa mediante l’instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione nei 30 giorni successivi alla delibera dissentita o alla conoscenza della delibera assunta in assenza della propria partecipazione.

Con l’introduzione del tentativo di mediazione si genera, per una sola volta, l’interruzione del termine ex art. 1137 cc, che ricomincia a decorrere nuovamente a conclusione dell’iter conciliativo rimasto infruttuoso (Art. 8 D. Lgs. 28/2010).

Tuttavia per potersi correttamente interrompere tale termine è richiesto un procedimento validamente instaurato e anche correttamente rapportato al successivo giudizio, pena la sua invalidità ai fini del superamento della condizione di procedibilità.

Sebbene sia astrattamente possibile ripetere il tentativo di mediazione che dovesse risultare inidoneo, la nuova introduzione dovrà essere rapportata ai termini decadenziali, e la reiterazione potrebbe risultare comunque non sanante per essere nel frattempo spirato l’idoneo termine. 

Estraendo della sentenza meneghina: “Tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione ad un’istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale.” Pertanto una domanda processuale diversa, che esuli anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va quindi considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione ed in grado di superare, almeno in astratto, il giudizio sulla procedibilità.”

Questa sentenza, la più recente temporalmente, richiamando la sentenza del tribunale romano del 2022, esplicita la necessità di una verifica di sussistenza di simmetria tra lo svolto tentativo di mediazione ed il giudizio successivamente introdotto in base ad una stretta omogeneità degli elementi fattuali che delimitano il perimetro della controversia e che consentono di caratterizzarla distinguendola da altra. Del resto, dal tenore letterale delle due norme già citate e dai principi giuridici che ammantano il nostro ordinamento non potrebbe essere diversamente, atteso che a “ragioni della pretesa” dell’art. 4 -d.lgs.28/2010 e a “ragioni della domanda” dell’art.125 cpc deve essere attribuito lo stesso significato. In mediazione e nel processo deve essere possibile riscontrare omogeneità di tutti i fatti giuridicamente rilevanti, causa petendi, e sui quali si fonda il petitum, l’oggetto, la propria domanda.

In ultimo, ma non meno importante, è opportuno soffermarsi sulla omogeneità di parti. Alla stessa stregua della disomogeneità delle ragioni della domanda, dovrà, infatti, ritenersi non validamente esperito il tentativo di mediazione propedeutico all’incardinato giudizio se l’uno e l’altro non risultano essere stati rivolti nei confronti delle stesse parti. E’ di palese evidenza che nel caso della mediazione introdotta solo nei confronti di alcuni dei successivi legittimati passivi del giudizio il procedimento di mediazione, sia nella sua funzione di conoscenza che di componimento bonario tra le parti ai fini deflattivi, non possa dirsi correttamente svolta, determinando come per le ragioni della pretesa, una sostanziale asimmetria destinata a determinare la declaratoria di improcedibilità del giudizio successivamente introdotto nei confronti dell’ampliata platea dei convenuti. A tal proposito giova precisare che l’improcedibilità del giudizio instaurato, in coerenza con la funzione deflattiva dell’istituto della mediazione civile, è da intendersi manifesta nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, non solo nei confronti dei soggetti esclusi nella preventiva fase di mediazione. Infatti la sola partecipazione di tutti i soggetti coinvolti può determinare le reali condizioni per il raggiungimento di una conciliazione, ed il mancato invito di anche uno dei legittimati ne caduca il corretto tentativo.

Avv. Rosemary Perna

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Con l’ordinanza 21 maggio 2026, n. 15584, la Corte di Cassazione ha l’occasione di ribadire un principio di fondamentale importanza in tema di accesso alla giustizia “condizionato”: la condizione di procedibilità – sia essa di volta in volta la mediazione civile di cui al D.lgs 28/2010 ovvero, come nel caso di specie, la negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 – concerne la domanda introduttiva del giudizio e non può essere estesa al terzo chiamato in causa.

Il provvedimento in parola, dunque, riguarda direttamente la negoziazione assistita, ma è proprio richiamando l’elaborazione già maturata in tema di mediazione obbligatoria che la Corte fornisce la propria ricostruzione ermeneutica.

Nella fattispecie, l’attore conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi una Società chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del danneggiamento della merce che doveva essere consegnata. La convenuta, costituitasi tempestivamente, chiamava in causa altra Società, licenziataria di zona del proprio marchio.

La domanda attorea veniva rigettata. Tuttavia, in sede di appello, il Tribunale di Avellino, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della licenziataria chiamata in causa e la carenza di legittimazione passiva della società originariamente convenuta.

Il ricorrente in Cassazione, denunciando, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, intendeva dolersi, in sostanza, della circostanza che il giudice dell’appello avesse dichiarato improcedibile la domanda a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti del terzo chiamato in causa, erroneamente estendendo la legittimazione a eccepire l’improcedibilità anche al terzo chiamato, in violazione del dato testuale dell’art. 3, co. 1, D.L. 132/2014, che attribuisce tale facoltà esclusivamente al convenuto originario. La condizione di procedibilità, ad avviso del ricorrente, costituisce una deroga al diritto di azione di cui all’art. 24 Cost., non potendo essere pertanto interpretata in senso estensivo, sicché il terzo chiamato non può sollevare l’eccezione di improcedibilità, spettando per l’appunto detto potere esclusivamente al convenuto originario.

Il motivo di ricorso è ritenuto fondato, con conseguente accoglimento del ricorso, sulla base delle coordinate interpretative che di seguito si riportano.

La Corte muove da una premessa fondamentale: il richiamo, cioè, all’elaborazione già maturata in tema di mediazione obbligatoria, anche a Sezioni Unite [cfr. Cass. SU n. 3452/2024], secondo cui la mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D.lgs 28/2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio, e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti [“il mediatore... si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione”: art. 8, co. 6, D.lgs 28/2010] ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero oggetto del processo.

Ora, la trattazione congiunta di più interessi di cui le varie parti siano portatrici ben sarà possibile all’interno dell’unico procedimento di mediazione: situazione, osserva la Corte, “...che in diritto è ammessa ed in fatto è auspicabile, come è proprio delle funzioni di un bonario componimento degli interessi, affidato ad un terzo preparato ed estraneo alle parti”.

Senza tuttavia dimenticare, come rileva il provvedimento in commento, come la mediazione obbligatoria abbia “...la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l’utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l’istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, e dall’altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull’efficienza della risposta di giustizia”.

Di conseguenza, in sintesi: gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, proprio per la funzione attribuita loro dal legislatore, non possono moltiplicarsi nei confronti di soggetti altri rispetto a quelli legislativamente individuati, in quanto un utilizzo di tal fatta – contraddicendone la ratio – li renderebbe paradossalmente fattori di intralcio al buon funzionamento della giustizia.

Emergono dunque chiaramente le censure che la Suprema Corte ritiene di dover muovere nei confronti del giudice dell’appello, nel momento in cui lo stesso ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della società terza chiamata.

In primo luogo, in appello, non si è tenuto nel debito conto il fatto che la legittimazione a sollevare l'eccezione è riservata dalla legge esclusivamente al "convenuto", nozione che non include il terzo chiamato in garanzia; 

in secondo luogo, le norme sulle condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazioni estensive a soggetti non espressamente contemplati; 

infine, la chiamata in garanzia instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale, senza che il terzo assuma la qualità di convenuto rispetto alla domanda attorea.

In conclusione, dunque.

Le condizioni di procedibilità, incidendo su tempi e modalità di accesso al giudice, devono essere considerate alla stregua di norme di stretta interpretazione, non potendo pertanto essere oggetto di applicazione estensiva ad ipotesi non espressamente previste.

Ritenendo dunque di accogliere il ricorso, la Corte cassa l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Avellino affinché quest’ultimo, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame con applicazione dell’indicato principio di diritto originariamente disatteso.

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Nuova edizione autunno 2026

Docenti: dott. Luigi Majoli - avv. Marco Marianello - avv. Elisa Fichera

ADR Intesa organizza una nuova edizione del Corso Base per Mediatore Civile, della durata di 80 ore, ai sensi del D.M. 150/2023. Il percorso è riservato a un massimo di 40 partecipanti e si svolgerà in modalità mista, in parte telematica e in parte presso la sede ADR Intesa di Roma, in Via Fregene 9.

Il corso è rivolto ai laureati in Giurisprudenza. Per i laureati in altre discipline e per i professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa è disponibile il percorso completo, comprensivo del modulo di approfondimento giuridico.

QUOTA AGEVOLATA FINO AL 18 SETTEMBRE 2026

Corso Base: € 399 IVA inclusa
Percorso completo: € 449 IVA inclusa
Solo 40 posti disponibili

Due percorsi formativi

PercorsoDestinatariComposizioneEntro il 18/09Dal 19/09
Corso BaseLaureati in Giurisprudenza80 ore di formazione + prova finale di 4 ore€ 399 IVA inclusa€ 499 IVA inclusa
Percorso completoLaureati in altre discipline e professionisti aventi i requisiti previstiModulo giuridico di 14 ore + prova di 2 ore, Corso Base di 80 ore e prova finale€ 449 IVA inclusa€ 549 IVA inclusa

Pagamento: unica soluzione. I posti saranno assegnati in ordine di perfezionamento dell’iscrizione e del pagamento, fino al raggiungimento della capienza massima di 40 partecipanti.

Obiettivi e contenuti del corso

Il corso offre una preparazione teorica e pratica sulla gestione professionale delle controversie civili e commerciali. Il programma è organizzato in modo progressivo: dalle basi del conflitto e della comunicazione si passa al quadro normativo, alla conduzione del procedimento e alle tecniche operative del mediatore. Ogni giornata combina spiegazioni, esempi, analisi di casi, esercitazioni e simulazioni, così da collegare le conoscenze giuridiche alle competenze relazionali e negoziali richieste nella pratica della mediazione.

  • il conflitto e i principali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie;
  • la normativa nazionale ed europea in materia di mediazione civile e commerciale;
  • le novità introdotte dalla riforma Cartabia e dal D.M. 150/2023;
  • le fasi del procedimento e il ruolo del mediatore, delle parti e degli avvocati;
  • le tecniche di comunicazione, negoziazione, ascolto e riformulazione;
  • la gestione delle sessioni congiunte e separate;
  • la redazione dei verbali, la proposta del mediatore e l’accordo di conciliazione;
  • la mediazione telematica, la mediazione demandata e i principali orientamenti giurisprudenziali;
  • laboratori pratici, simulazioni e preparazione alla prova finale.

Calendario del modulo di approfondimento giuridico

Il modulo è riservato ai partecipanti che non possiedono una laurea magistrale o a ciclo unico in Giurisprudenza e comprende 14 ore di formazione e una prova finale scritta e orale della durata di 2 ore.

DataOrarioAttività
Giovedì 1 ottobre 20269:00 - 18:00Approfondimento giuridico
Venerdì 2 ottobre 20269:00 - 18:00Approfondimento giuridico e prova finale

Calendario del Corso Base - 80 ore

Il Corso Base si articola in otto giornate formative, ciascuna con orario 9:00 - 19:00, per complessive 80 ore di formazione. A queste si aggiunge la prova finale in presenza, della durata di 4 ore, prevista venerdì 4 dicembre 2026, dalle 9:00 alle 13:00.

GiornataDataOrarioAttività
1Venerdì 9 ottobre 20269:00 - 19:00Conflitto, strumenti ADR e modelli di mediazione
2Venerdì 16 ottobre 20269:00 - 19:00Comunicazione, negoziazione e processi decisionali
3Venerdì 23 ottobre 20269:00 - 19:00Quadro normativo e tipologie di mediazione
4Venerdì 30 ottobre 20269:00 - 19:00Riforma Cartabia e avvio del procedimento
5Venerdì 6 novembre 20269:00 - 19:00Gestione delle sessioni, rappresentanza e verbalizzazione
6Venerdì 13 novembre 20269:00 - 19:00Tecniche di mediazione, gestione degli ostacoli e simulazioni
7Venerdì 20 novembre 20269:00 - 19:00Mediazione demandata, proposta e accordo conciliativo
8Venerdì 27 novembre 20269:00 - 19:00Ambiti applicativi, consulenza tecnica, costi e Organismo
EsameVenerdì 4 dicembre 20269:00 - 13:00Prova finale in presenza

Programma del Corso Base

La prima giornata introduce il fenomeno del conflitto nelle sue dimensioni storiche, filosofiche, antropologiche e sociologiche, per consentire ai partecipanti di riconoscerne origini, dinamiche, fasi evolutive e possibili modalità di gestione. Saranno esaminati i principali modelli teorici del conflitto e gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, distinguendo mediazione, negoziazione assistita, arbitrato e conciliazione. Particolare attenzione sarà dedicata alla mediazione civile e commerciale, alle sue finalità, ai suoi limiti e ai modelli facilitativo e valutativo. La giornata comprenderà esempi guidati ed esercitazioni introduttive sul ruolo del mediatore come terzo indipendente e imparziale e sulla ricostruzione del dialogo tra le parti.

La seconda giornata è dedicata ai processi comunicativi, cognitivi e decisionali che influenzano il comportamento delle parti durante una controversia. Saranno approfonditi comunicazione verbale e non verbale, ascolto attivo, formulazione delle domande, riformulazione, sintesi e restituzione dei contenuti. Una parte specifica riguarderà i bias cognitivi, le percezioni selettive, le emozioni e i meccanismi che possono irrigidire le posizioni negoziali. Verranno illustrate la negoziazione distributiva e integrativa e le tecniche utili a far emergere interessi, bisogni, priorità e alternative. Esercitazioni, brevi role playing e analisi di dialoghi consentiranno di applicare gli strumenti comunicativi alle situazioni tipiche della mediazione.

La terza giornata ricostruisce il quadro normativo della mediazione civile e commerciale, dalle fonti europee all’evoluzione del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 150/2023. Saranno analizzate la mediazione obbligatoria, volontaria, demandata dal giudice e prevista da clausola contrattuale o statutaria, evidenziandone presupposti, differenze ed effetti. Verranno trattati condizione di procedibilità, competenza territoriale, termini, prescrizione e decadenza, rapporti con il processo e conseguenze della mancata partecipazione. Un approfondimento sarà dedicato alla mediazione telematica, ai documenti informatici, alle firme, alla verbalizzazione digitale e alle regole operative che l’Organismo e il mediatore devono rispettare. La parte conclusiva prevede casi applicativi e verifica guidata dei presupposti di procedibilità.

La quarta giornata accompagna i partecipanti lungo l’intero avvio della procedura alla luce della riforma Cartabia. Saranno esaminati contenuto e deposito della domanda, individuazione dell’Organismo competente, designazione del mediatore, comunicazione alle parti ed effetti giuridici. Verranno approfonditi il ruolo del mediatore, delle parti e degli avvocati, gli obblighi informativi, il dovere di leale collaborazione e la partecipazione personale. Particolare attenzione sarà riservata al primo incontro, alla verifica dell’identità e dei poteri di rappresentanza, alla procura speciale e al significato dell’effettivo esperimento del tentativo di mediazione. La giornata includerà l’esame della modulistica, esercitazioni sull’apertura del procedimento e una simulazione guidata del primo incontro.

La quinta giornata affronta la conduzione concreta del procedimento, dall’apertura dell’incontro alla sua conclusione. I partecipanti impareranno a strutturare la sessione congiunta, definire le regole del confronto, utilizzare le sessioni separate e gestire il passaggio delle informazioni nel rispetto della riservatezza. Saranno approfondite assistenza degli avvocati, partecipazione personale, rappresentanza, gestione delle assenze e conseguenze della mancata partecipazione. Ampio spazio sarà riservato alla verbalizzazione: presenze, dichiarazioni, rinvii, esiti, accordi e chiusure senza accordo. Attraverso esercitazioni pratiche, i partecipanti redigeranno diverse tipologie di verbale, imparando a evitare formulazioni improprie o incompatibili con la neutralità del mediatore.

La sesta giornata ha carattere prevalentemente pratico e approfondisce le tecniche utilizzate dal mediatore per trasformare posizioni contrapposte in un confronto sugli interessi. Saranno esercitate domande aperte, circolari e ipotetiche, riformulazione, sintesi, normalizzazione, riconoscimento delle emozioni e verifica delle alternative negoziali. Verranno analizzate le modalità di gestione dell’escalation, degli squilibri tra le parti, delle impasse, dei comportamenti ostili e delle situazioni apparentemente non negoziabili. Role playing progressivi e simulazioni di sessioni congiunte e separate permetteranno ai partecipanti di sperimentare diverse strategie di intervento, ricevere un riscontro sulle scelte adottate e sviluppare maggiore consapevolezza del proprio stile di conduzione.

La settima giornata esamina la mediazione demandata dal giudice, i presupposti dell’ordinanza, gli adempimenti delle parti e le conseguenze processuali del mancato esperimento. Saranno analizzati i principali orientamenti giurisprudenziali, con particolare riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo, alla verifica della condizione di procedibilità e alla partecipazione effettiva. Verranno poi approfondite la proposta del mediatore, le condizioni per formularla e i possibili effetti sulle spese di giudizio. La seconda parte sarà dedicata alla costruzione dell’accordo, al verbale di conciliazione, all’efficacia esecutiva, agli adempimenti successivi e ai casi in cui è necessario l’intervento del notaio. Esercitazioni guidate riguarderanno la formulazione della proposta e la redazione di clausole conciliative chiare, complete e attuabili.

L’ottava e ultima giornata formativa integra gli ambiti applicativi della mediazione con un laboratorio conclusivo. Saranno approfondite le peculiarità della mediazione condominiale, il ruolo dell’amministratore e le autorizzazioni assembleari, la consulenza tecnica in mediazione e l’utilizzo degli esiti per favorire una soluzione condivisa. Verranno esaminati spese e indennità, benefici fiscali, credito d’imposta, patrocinio a spese dello Stato e rapporto tra mediatore e Organismo, con richiamo agli obblighi di indipendenza, imparzialità, correttezza e aggiornamento professionale. Nella parte laboratoriale i partecipanti svolgeranno simulazioni complete, dalla domanda alla chiusura del procedimento, alternandosi nei ruoli di mediatore, parte e avvocato. Le esercitazioni comprenderanno sessioni congiunte e separate, emersione degli interessi, costruzione delle opzioni, redazione dei verbali e, quando appropriato, formulazione della proposta. Il confronto finale sugli errori più frequenti costituirà riepilogo strutturato e preparazione alla prova conclusiva.

Programma del modulo di approfondimento giuridico

La prima giornata fornisce gli strumenti essenziali per leggere correttamente i rapporti giuridici che possono essere oggetto di mediazione. Saranno affrontati:

  • nozioni e istituti fondamentali di diritto sostanziale e processuale civile
  • le fonti del diritto e la gerarchia delle fonti
  • il codice civile e la sua struttura
  • atto giuridico, rapporto giuridico e negozio giuridico
  • invalidità del rapporto giuridico: nullità e annullabilità
  • soggettività giuridica e situazioni giuridiche soggettive
  • diritti reali, diritti relativi, obbligazioni e contratti
  • responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
  • elementi di base in materia di successioni e tutela giurisdizionale dei diritti

 

La seconda giornata è dedicata al funzionamento del processo civile e al rapporto tra tutela giudiziale e strumenti ADR. Saranno approfonditi:

  • principi costituzionali del processo civile e diritto di azione
  • azione, giurisdizione, competenza, litispendenza, continenza e connessione
  • il giudice, le parti, i difensori e gli atti processuali
  • schema del processo ordinario di cognizione, fase istruttoria, decisione e impugnazioni
  • il processo di esecuzione, il titolo esecutivo e il precetto
  • procedimenti speciali, procedimento monitorio e rito locatizio
  • differenze tra processo, arbitrato, mediazione e negoziazione assistita
  • Prova finale scritta e orale della durata complessiva di 2 ore

 

Prova finale e attestato

La prova finale del Corso Base si svolgerà in presenza venerdì 4 dicembre 2026, dalle 9:00 alle 13:00. Avrà una durata complessiva di 4 ore e comprenderà verifiche sui contenuti teorici e pratici trattati durante il corso, oltre a una prova applicativa finalizzata a valutare la capacità di impostare e gestire correttamente una procedura di mediazione.

A seguito della frequenza richiesta e del superamento della prova finale sarà rilasciato l’attestato previsto per il percorso formativo svolto.

Dopo il corso: accreditati con ADR Intesa

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La Corte d’Appello di Trieste chiarisce il ruolo dell’art. 8 D.Lgs. 28/2010 nell’effettivo confronto tra le parti

Nell’ambito di una controversia in materia condominiale, il Tribunale di Gorizia dichiarava la nullità della delibera oggetto di impugnazione, accogliendo dunque la domanda attorea, ma rigettava – per quel che qui interessa – la richiesta di condanna dei convenuti, individuati – stante il difetto di nomina di amministratore – nei rimanenti condomini, al pagamento della sanzione di cui all'art. 12 - bis, co. 3, D.lgs. 28/2010, avendo gli stessi omesso, senza giustificato motivo e quindi in violazione dell'art. 8, co. 4, del medesimo decreto legislativo, di partecipare personalmente alla procedura di mediazione obbligatoria, cui aveva partecipato, unicamente il loro legale, che sarebbe stato privo dei poteri sostanziali necessari per la rappresentanza in mediazione.

In relazione a quest’ultimo punto, i convenuti rilevavano l’impossibilità di presenziare all’incontro, fissato in data immediatamente successiva al loro ritorno dalle ferie, con conseguente difficoltà di assentarsi dal lavoro, e che proprio per tale ragione il proprio legale aveva fatto richiesta di rinvio del primo incontro che, tuttavia, l’avvocato di parte istante aveva negato, così integrando, a loro dire, un comportamento contrario a buona fede. Secondo la prospettazione di parte convenuta, l’avvocato era ad ogni buon conto munito di idonei pieni poteri di rappresentanza ed aveva, inoltre, contestato l'estrema genericità dell'istanza di mediazione presentata dall’istante, che il legale del quale aveva in ogni caso rifiutato di precisare.

Avverso la predetta pronuncia i convenuti in primo grado interponevano appello, si costituiva l’appellato resistendo al gravame e proponendo a sua volta appello incidentale in relazione al rigetto della domanda di condanna alla sanzione prevista dall’art. 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010.

La Corte d’Appello di Trieste rigetta l’appello principale, ma rigetta anche la doglianza relativa alla mediazione sollevata in sede di appello incidentale, confermando dunque la reiezione della domanda di condanna alla sanzione prevista dalla predetta disposizione.

Rileva infatti il Collegio che l’art. 12 – bis, co. 3, D.lgs. 28/2010 dispone che, nelle ipotesi in cui la mediazione costituisca, come nel caso di specie, condizione di procedibilità, “...con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione". 

La Corte d’Appello di Trieste osserva come dalla formulazione letterale della disposizione in parola debba evincersi che quella invocata dall’appellato “...è una misura sanzionatoria che non consegue automaticamente e obbligatoriamente all'omessa partecipazione, ma che è rimessa alla discrezionalità del giudice, da esercitarsi sulla base delle peculiarità del caso concreto (quali ad esempio le ragioni della mancata presenza) e della ratio della norma, volta – attraverso l'induzione della partecipazione personale dei soggetti – a favorire la conciliazione della controversia”.

A tale proposito, si rileva piuttosto che nel caso di specie “...la conciliazione appariva comunque preclusa, e quindi anche nel caso in cui i convenuti in mediazione fossero comparsi, dall'aprioristico atteggiamento oppositivo” (posto in essere dal legale dell’attore) “...manifestatosi sia nel rifiutarsi di precisare le ragioni, invero del tutto carenti, dell'istanza di mediazione, priva dell'indicazioni delle censure mosse alle delibere impugnate, e tale quindi da impedire alle controparti di prendere posizione sulla stessa e di formulare una qualche proposta conciliativa, sia nell'opporsi a un aggiornamento dell'incontro, sollecitato – si evidenzia - dallo stesso mediatore, a seguito dell'allegazione dell'impedimento” (da parte del legale e rappresentante delle parti chiamate) “...proprio al fine di consentire la partecipazione personale degli altri condomini”.

Una condotta siffatta, secondo la Corte, integra dunque “...violazione dell'obbligo, previsto dal sesto comma dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010, di cooperare <in buonafede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse>, ed è ad essa che va ascritto il fallimento della procedura di mediazione, non sussistendo, pertanto, i presupposti per la condanna degli appellanti principali al pagamento della sanzione di cui all’art. 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010”.

Appare evidente, secondo il percorso tracciato dalla motivazione della pronuncia in esame, come, in primo luogo, la cooperazione in buona fede e leale volta alla realizzazione di un effettivo confronto sulle questioni controverse, di cui al più volte citato art. 8, co. 6, D.lgs 28/2010, venga ad essere inquadrata come un vero e proprio obbligo.

In secondo luogo, tale obbligo non può che riferirsi al procedimento di mediazione nella sua interezza considerato, e non solo alla fase della negoziazione stricto sensu intesa: ecco dunque che comportamenti come quelli emergenti dal caso di specie, precedenti all’instaurazione di un vero e proprio tavolo di trattativa (e propedeutici alla possibilità di effettivamente realizzarlo), vale dire il rifiuto di precisare le ragioni della domanda (definite dal Giudice, come si è visto, “del tutto carenti”, in quanto prive dell'indicazione delle censure mosse alle delibere impugnate) e l’opposizione ad un rinvio dell’incontro, pur proposto dal mediatore, finalizzato a consentire la partecipazione delle parti chiamate, non possono essere valutati se non in termini di aprioristico atteggiamento oppositivo, chiara manifestazione di una volontà tutt’altro che conciliativa.

La mediazione, va ribadito ancora una volta, non può ridursi a passaggio necessitato e meramente formale volto a rendere procedibile il successivo giudizio. Nessuno può essere obbligato a “conciliare”, ma a confrontarsi effettivamente sulle rispettive posizione e sulle questioni controverse sì: il che, in mancanza di buona fede e leale collaborazione nell’ambito dell’intera vicenda procedimentale, ben difficilmente potrà realizzarsi. 

La formula utilizzata dal legislatore nell’introdurre il comma 6 nell’art. 8, D.lgs 28/2010 non rappresenta dunque una mera clausola di stile o una semplice “raccomandazione”, ma si sostanzia in un vero e proprio obbligo di leale cooperazione.

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Partecipazione personale, delega e procura sostanziale: come interpretare le due pronunce ravvicinate e quali indicazioni operative emergono, anche alla luce della riforma Cartabia, per avvocati, mediatori, imprese e organismi di mediazione.

Al fine di un corretto inquadramento delle ordinanze in commento, occorre innanzitutto muovere da una fondamentale premessa: la Corte di Cassazione ha avuto occasione di esprimersi circa il problema della rappresentanza della Parte in mediazione sin dalla nota sentenza n. 8473/2019.

La questione, come è noto, è in sostanza se, posto il principio della partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione, la stessa sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché la condizione di procedibilità possa effettivamente ritenersi soddisfatta, ovvero se la parte possa farsi sostituire in sede di incontro dinanzi al mediatore.

Con la conseguenza che, laddove si ammetta che in effetti la parte possa farsi sostituire, vale a dire che il concetto di partecipazione personale costituisca “attività delegabile ad altri”, si porrà poi il problema dell’individuazione delle forme e dei modi della predetta sostituzione, ed in particolare se la parte medesima possa essere sostituita da chiunque, ed in tal caso, dunque, il sostituto potrebbe anche identificarsi con il difensore, emergendo infine, ove si assuma tale ultima opzione, il problema dell’atto con il quale i relativi poteri possano essere conferiti.

Nella sentenza n. 8473/2019 la Corte rileva innanzitutto come il legislatore abbia previsto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore “…perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore [il legislatore medesimo] conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”.

E, in effetti, l’art. 8, D.lgs 28/2010, prevede espressamente che al primo incontro debbano essere presenti sia le parti che i rispettivi avvocati.

La parte, dunque, è tenuta a partecipare personalmente. Secondo la Corte, tuttavia, “…in mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri”. Nella pronuncia in commento si osserva infatti che “…laddove per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l’attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente”

Ciò posto, nella sentenza in esame si sottolinea come non sia previsto, ma nemmeno escluso, che la delega possa essere conferita al proprio difensore.

Naturalmente, al fine di “…validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (…) Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”.

La parte, dunque, ben potrà farsi sostituire nel procedimento di mediazione e ben potrà farlo delegando il proprio difensore: non potrà però conferire tale potere con la procura conferita al difensore stesso e da questi autenticata, dal momento che il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Ne consegue che la parte che non intenda presenziare in mediazione, “…può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.

Il Giudice di legittimità, dunque, ha ritenuto che il conferimento di poteri debba avvenire a mezzo di procura speciale sostanziale, che, in quanto alla forma, dovrà rivestire, ai fini dell’efficacia, quella prescritta per il negozio che il rappresentante sarà chiamato a concludere, secondo il principio generale di cui all’art. 1392 c.c.

Ora, se l’approdo sopra sintetizzato sembrava potersi ritenere ormai consolidato, anche alla luce di diverse successive pronunce, tanto di merito quanto di legittimità (si considerino rispettivamente, ex multis, Corte d'Appello di Catania, n. 1593/2024 e Corte di Cassazione, n. 14676/2025), con la prima delle pronunce in commento (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 15.04.2026, n. 9608) la Suprema Corte parrebbe porsi in una prospettiva diversa, all’interno di un percorso motivazionale apparentemente non del tutto lineare.

Vediamo più da vicino.

La Corte muove dal presupposto, del tutto coerente con la consolidata giurisprudenza sopra richiamata, secondo cui la condizione di procedibilità è soddisfatta “...mediante comparizione personale della parte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata”, con la conseguenza che “...la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità”. Dal che dovrebbe logicamente indursi che, viceversa, la presenza del solo difensore, munito di rappresentanza sostanziale, sia sufficiente affinché la medesima condizione di procedibilità risulti soddisfatta.

Sennonché, poco oltre, ribadito che la natura della mediazione richiede che all’incontro davanti al mediatore siano presenti le parti, personalmente o tramite rappresentante sostanziale, si sottolinea come “...la lettura coordinata dell'art. 5, comma 1-bis, e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010 [disposizioni ratione temporis vigenti] - che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione <con l'assistenza degli avvocati> - implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente”.

Quest’ultimo rappresenta dunque il passaggio problematico della pronuncia in esame, che ha certamente ingenerato confusione interpretativa. 

Verosimilmente, ad avviso di chi scrive, la contraddizione è più apparente che reale. Il richiamo alla precedente giurisprudenza, dal quale come accennato l’impianto motivazionale prende le mosse, non sembra poter giustificare una conclusione che risulterebbe di segno diametralmente opposto. Appare quindi preferibile ritenere che la Corte abbia inteso ribadire come il solo avvocato, munito di procura alle liti (e non quindi di procura speciale sostanziale), non possa in alcun modo rivestire il ruolo di “parte” nel procedimento, in sostituzione del proprio assistito.

Molto rumore per nulla? Forse.

D’altra parte, con la immediatamente successiva Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2026, n. 10978, la Suprema Corte sembra ribadire con assoluta chiarezza i principi delineatisi a partire dal 2019, nel momento in cui afferma che nel procedimento di mediazione obbligatoria “...è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste”.

Nella fattispecie (controversia in materia condominiale), il giudice di merito aveva accertato che il condomino Tizio, non presente personalmente in mediazione, era idoneamente rappresentato dal suo difensore, “...poiché la procura speciale rilasciata dalla parte al proprio legale non era una procura alle liti (giudiziarie), bensì una procura sostanziale allegata all’istanza di mediazione, che conferiva espressamente il potere di discussione, trattazione e transazione.
A fronte della ricorrenza di una procura sostanziale, era sufficiente che essa rivestisse la forma scritta, con la sottoscrizione del rappresentato, senza la necessità di alcuna autentica, ai sensi dell’art. 1392 c.c. Infatti, la procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizio ed astratto, in quanto autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, la cui sottoscrizione non esige alcuna autenticazione”.

Proprio la chiarezza dei passaggi che precedono dovrebbe, ad avviso di chi scrive, indurre ad una interpretazione “prudente” della (non del tutto chiara) ordinanza n. 9608/2026.

Vi è poi un argomento dal quale non sembra possa prescindersi.

Le due pronunce in commento si riferiscono ad un quadro normativo – il decreto legislativo 28/2010  nella sua versione ante-riforma – ben diverso da quello attuale.

Con la riforma c.d. Cartabia, il legislatore ha inserito, come è noto, nell’art. 8 del predetto decreto il comma 4, a tenore del quale “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”. 

Non solo. Il successivo D.lgs 216/2024 (c.d. correttivo Cartabia) ha aggiunto al medesimo art. 8 il successivo comma 4 – bis, secondo cui “La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura”.

Laddove il legislatore avesse inteso vietare il cumulo nella persona dell’Avvocato delle funzioni di legale e di rappresentante sostanziale della parte in mediazione, è lecito presumere che lo avrebbe affermato expressis verbis, senza, cioè, lasciare spazio ad ambiguità interpretative, opzione che, come si vede, non risulta affatto perseguita.

L’evoluzione giurisprudenziale, al netto di talune (più apparenti che reali?) “deviazioni” e, soprattutto, il dettato normativo post-riforma consentono dunque di affermare con ragionevole convinzione, a conclusione delle presenti note, che il nodo reale è rappresentato dal fatto che il soggetto delegato a rappresentare la parte in mediazione abbia conoscenza dei fatti e sia munito dei necessari poteri di negoziare ed eventualmente conciliare, vale a dire di disporre, sul piano sostanziale, dei diritti facenti capo al rappresentato. 

Non si vede quindi per quali ragioni – laddove munito di idonea procura speciale sostanziale – l’avvocato non possa assumere la funzione di rappresentante del proprio assistito, come peraltro frequentemente avviene secondo una prassi assai diffusa.

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Dopo il correttivo Cartabia, la Corte costituzionale chiede una nuova valutazione sulla questione del difensore non iscritto nel foro territorialmente competente.

Corte Costituzionale, sentenza n. 28/2026

Con ordinanza del 22 aprile 2024, il Tribunale di Livorno ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale relativamente all’art. 15 – quinquies, co. 3, D.lgs 28/2010 che, nel testo al tempo in vigore (introdotto dall’art. 7, co. 1, lett. t), D.lgs 149/2022 – c.d. “Riforma Cartabia”), prevedeva che nel procedimento di mediazione relativo alle controversie civili e commerciali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato potesse nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati istituiti presso i Consigli dell’Ordine del luogo ove ha sede l’organismo di mediazione competente.

Nel caso di specie, una parte aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento di mediazione civile introdotto dal figlio minore dinanzi ad un Organismo di mediazione di Livorno, stante il criterio di competenza per territorio di cui all’art. 4, D.lgs 28/2010, indicando tuttavia come proprio difensore un avvocato del Foro di Pisa.

L’istanza era stata inizialmente accolta; tuttavia, decidendo sulla richiesta di liquidazione del compenso depositata dal predetto legale dopo la conclusione del procedimento, il Consiglio dell’Ordine aveva respinto la richiesta di ammissione, osservando come il difensore nominato non risultasse iscritto nell’Albo tenuto presso il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente.

La questione è affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza N. 28/2026, secondo la quale deve innanzitutto premettersi che la disposizione in oggetto era stata introdotta nell’ordinamento a seguito della sentenza n. 10/2022 della stessa Corte costituzionale, con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 74, co. 2, 75, co. 1, e 83, co. 2, del T.U. spese di giustizia, nella parte in cui non prevedevano che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato si applicasse anche all’attività difensiva svolta nei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, e che, in questi casi, alla liquidazione del compenso provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della controversia.

Come è noto, nel processo civile la parte ammessa al patrocinio può avvalersi anche di un avvocato iscritto a un consiglio dell’ordine diverso da quello del luogo in cui siede il giudice competente, con l’unico limite della non riconoscibilità, in tale caso, delle spese e indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Considerando dunque sussistente il requisito della rilevanza, dal momento che la domanda dei ricorrenti si fondava unicamente sull’applicazione della disposizione censurata, nonché quello della non manifesta infondatezza, dato che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito della mediazione in materia civile e commerciale ricalca, nella sostanza, quella relativa al processo civile, eccezion fatta solo per il requisito di ammissione previsto dalla norma censurata, il giudice a quo ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale, non ritenendo sorretta da alcuna valida giustificazione la diversità di disciplina dell’accesso al gratuito patrocinio con riferimento alla mediazione civile, con conseguenze, tra l’altro,  paradossali nell’ipotesi di esito negativo della mediazione, dal momento che “...riespandendosi [...] la facoltà della parte di avvalersi del proprio difensore di fiducia, anche esterno al foro del giudizio, si verificherebbe una dispersione di conoscenza in danno di quest’ultimo, il quale si troverebbe all’oscuro di tutto ciò che ha fatto parte del procedimento di mediazione”.

Soprattutto, ad avviso del giudice a quo, “...limitando la possibilità della parte di scegliere il proprio difensore, la norma censurata darebbe luogo a un’ingiustificata compressione del suo diritto alla difesa, condizionato da un’imposizione non […] strettamente funzionale a garantire il soggetto che rifiuti di avvalersi di tale diritto”.

Sennonché, successivamente all’ordinanza di rimessione, la disposizione censurata è stata modificata dall’art. 1, co. 1, lettera p), n. 3), D.lgs 216/2024 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita – c.d. “correttivo Cartabia”).

L’intervento normativo in parola ha soppresso, nel co. 3 dell’art. 15 – quinquies le parole “istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo del distretto dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1”, e, soprattutto, ha aggiunto il co. 3 – bis, che così dispone: “quando l’avvocato nominato dall’interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo di mediazione competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi”.

Come risulta agevole rilevare, detta modifica ha integrato il contenuto della norma censurata proprio nel senso del dubbio di legittimità prospettato dal rimettente, poiché ha esteso al procedimento di mediazione obbligatoria la possibilità, per l’interessato, di farsi assistere da un difensore non iscritto all’elenco istituito nel luogo ove ha sede l’organismo di mediazione, con l’unico limite della non riconoscibilità delle spese e dell’indennità di trasferta.

La Corte costituzionale, quindi, conformemente alla propria consolidata giurisprudenza, “...in presenza di disposizioni sopravvenute che modifichino o integrino le norme oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, o che incidano su di esse [...] quando lo ius superveniens possa condizionare l’applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo (ex plurimis, ordinanze n. 55 del 2020 e n. 230 del 2019), ovvero muti in modo sostanziale i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo (sentenze n. 79 del 2019 e n. 125 del 2018; in tal senso anche sentenza n. 236 del 2018) o, comunque, intacchi il meccanismo contestato» dal rimettente (sentenze n. 51 del 2019 e n. 194 del 2018)”, ritiene debba imporsi la restituzione degli atti al giudice rimettente, “...per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni”. 

La Corte non manca, naturalmente, di rilevare che la disciplina sopravvenuta non contiene una disposizione transitoria, volta a regolarne l’applicabilità ai processi in corso, dal che dovrebbe inferirsi che essa spieghi i propri effetti solo dal momento della sua entrata in vigore, secondo il principio tempus regit actum.

Il Giudice delle leggi, tuttavia, osserva come vi sia motivo di ritenere che “...lo ius superveniens possa condizionare l’applicazione della norma censurata nel giudizio principale, avuto riguardo al fatto che la modifica normativa, incidendo sul procedimento volto ad accertare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, pone una questione di diritto intertemporale che incide sulla disciplina di un procedimento giurisdizionale”. 

D’altra parte la Corte ha già avuto modo di sottolineare più volte come “...nel procedimento relativo all’ammissione al patrocinio dei non abbienti il giudice esercita una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale (sentenza n. 80 del 2020); e i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione previsti a tale scopo (ordinanze n. 128 del 2016 e n. 144 del 1999)”.

Il regime degli effetti temporali della modifica appare, dunque, secondo la Corte, meglio inquadrabile alla luce del principio tempus regit processum, “...in base al quale la disciplina applicabile al giudizio è quella vigente nel momento in cui viene accertato il diritto che vi è stato azionato, dimodoché la relativa decisione, in base a un criterio di attualità, tenga conto di tutti i mutamenti normativi intervenuti nel corso del processo. Pertanto, non si pone un problema di retroattività o irretroattività della norma sopravvenuta, occorrendo piuttosto verificare, dall’angolo visuale degli interessi cui si riferisce la disciplina modificata, se tale norma li abbia incisi o, invece, lasciati intatti”.

D’altra parte, nella pronuncia in esame si osserva come la revoca disposta nel corso del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato diventi definitiva soltanto quando si consolida, per effetto di una decisione inoppugnabile o in quanto decorso il termine per impugnarla.

In altri termini, secondo la Corte, “...poiché nel caso di specie il legislatore ha abrogato la previsione di un requisito stabilito per l’accesso della parte al patrocinio a spese dello Stato – vale a dire la nomina di un avvocato interno al foro della mediazione – e tale abrogazione è intervenuta mentre è ancora in corso, nel giudizio a quo, il procedimento volto ad accertare la legittimità della revoca disposta per l’originaria mancanza di tale requisito, lo ius superveniens potrebbe spiegare efficacia sanante nell’ottica della domanda di accesso al patrocinio”.

Di qui la conclusione cui la Corte costituzionale ritiene di dover pervenire, vale a dire la restituzione degli atti al giudice a quo ai fini di una nuova valutazione in ordine alla rilevanza ed alla eventuale  non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo.

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Interessante pronuncia del Tribunale di Viterbo (6 dicembre 2025, n. 741) con la quale si chiarisce un punto di particolare importanza in materia di rapporto tra mediazione ed opposizione a decreto ingiuntivo: quid iuris se parte opposta non si costituisce nel giudizio di opposizione?

Il Tribunale di Viterbo conferma che l'onere di attivare nei termini di legge la mediazione obbligatoria grava "...unicamente sulla opposta in ragione della peculiare natura e struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la parte opposta solo formalmente assume la veste di parte convenuta, mentre rappresenta la parte attrice in senso sostanziale, la quale aziona la propria pretesa creditoria tramite il ricorso monitorio; la parte opponente, invece, solo formalmente assume la veste di parte attrice introducendo la fase di cognizione, mentre sostanzialmente assume la veste di convenuta che, in quanto tale, ha l'onere di contestare la pretesa creditoria azionata da controparte".

Nel caso di specie, un istituto bancario, ottenuto per il tramite di società mandataria decreto ingiuntivo nei confronti di un fideiussore, a fonte dell'opposizione proposta da quest'ultimo rimaneva contumace.

Il Giudice, verificata la correttezza della notificazione dell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 645, co. 1, c.p.c., ha ritenuto di pronunciare nei termini di cui sopra muovendo innanzitutto da un presupposto di ordine generale: la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 19596/2020), stante il progressivo formarsi di due distinti orientamenti che per lungo tempo si erano contrapposti sul punto relativo all'onere di promuovere la mediazione all'interno del giudizio dei opposizione a decreto ingiuntivo, aveva chiarito che "...nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

L'orientamento consolidato delle Sezioni Unite poc'anzi richiamato, peraltro, è stato poi recepito a livello normativo, con la riforma c.d. Cartabia, con l'introduzione dell'art. 5 – bis, D.lgs 28/2010, secondo il quale "Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".

"Positivizzazione", dunque, dell'approdo cui era pervenuta già dal 2020 la giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso.

Ciò ribadito, il provvedimento in commento, con riferimento all'ipotesi di specie, vale a dire alla mancata costituzione dell'opposta nel giudizio di opposizione ritualmente incardinato, si esprime in termini perentori: proprio la peculiare struttura bifasica del giudizio monitorio, in precedenza richiamata, risulta ostativa "...alla possibilità di addossare su parte opponente quell'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria che, fisiologicamente, avrebbe gravato sull'opposta ove ritualmente costituita".

Pertanto, a fronte della contumacia di parte opposta dichiarata con decreto ex art. 171 – bis, c.p.c. va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La sentenza in esame – sia consentita una breve nota conclusiva di carattere più generale – rappresenta un ulteriore corollario dell'orientamento accolto dalla Suprema Corte e successivamente recepito dal legislatore in sede di riforma.

In effetti, al di là degli argomenti di ordine logico-testuale già a suo tempo richiamati dalle Sezioni Unite, l'opzione ermeneutica prescelta si fonda – sotto il profilo sistematico – sulle diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si propenda per l'una o per l'altra soluzione.

Laddove infatti l'onere di incardinare la mediazione fosse posto a carico dell'opponente e questi rimanesse inerte, alla pronuncia di improcedibilità farebbe seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo; se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.

Nella prima ipotesi, quindi, definitività del risultato; nella seconda, mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla.

Il che appare, tra l'altro, pienamente conforme a Costituzione.

In sostanza, dovendo optare tra due contrapposte interpretazioni, non può che preferirsi quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale; porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale.

La giurisprudenza costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della c.d. giurisdizione condizionata, fornisce quindi un ulteriore e decisivo argomento nel senso che si è delineato. La Corte costituzionale ha infatti costantemente sottolineato come le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri siano legittime purché ricorrano certi limiti; e che comunque debbano considerarsi illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi stragiudiziali la conseguenza della decadenza dall'azione giudiziaria.

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Tribunale di Latina, sentenza n. 1543/2025

È ormai consolidato l'orientamento dei giudici sulla necessità che la parte partecipi personalmente alla mediazione, escludendo che la semplice delega legale (procura ad litem) sia sufficiente per la sostituzione.

Il Tribunale di Latina ha emesso una sentenza (n. 1543/2025) innovativa sul punto, affermando che, una volta chiusa la procedura di mediazione, l’assenza della procura sostanziale non è sanabile retroattivamente.

Infatti, secondo il citato Tribunale di merito, non è ammessa alcuna ratifica, dato che la procura speciale della parte assente deve essere contestuale o precedente alla mediazione.

Nella precitata sentenza, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda giudiziale.

Il principio è molto chiaro: è configurabile la mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione poiché all’incontro era presente solo l’avvocato, munito di procura ad litem.

Detto orientamento è in linea con la nota sentenza della Sezione Civile III della Corte di Cassazione, del 27/03/2019, n. 8473, che costituisce un punto di riferimento per i mediatori e per il legislatore.

Sebbene durante la mediazione sia richiesta la presenza delle parti, assistite dai loro avvocati, la parte può essere rappresentata da un rappresentante sostanziale (eventualmente anche lo stesso avvocato che la assiste nella mediazione), a condizione che tale rappresentante sia in possesso di una “apposita procura sostanziale” che gli conferisca il potere specifico di transigere la questione in mediazione.

Sebbene la Corte Suprema sottolinei che non è auspicabile che la parte sia assente o si faccia rappresentare dal proprio avvocato, la giurisprudenza di legittimità ammette che la parte possa comunque farsi rappresentare da un delegato - compreso l’avvocato - a condizione che conferisca una procura speciale ad negotia, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il potere di disporre dei diritti sostanziali in questione.

Tale procura speciale e sostanziale non necessita di autenticazione.

Per contro, la parte non può conferire tale potere tramite la procura ad litem rilasciata all’avvocato, anche se autenticata, benchè con essa possa attribuirgli ogni più ampio potere processuale (ex multis Tribunale di Latina sentenza 20.3.2021, n. 594, Tribunale di Roma sentenza 27.5.2022, n. 8475, Tribunale di Roma sentenza 15.1.2021, n. 829 e Tribunale di Velletri sentenza 8.5.2024, n. 1036).

Nel caso della mediazione obbligatoria, relativa a contratti assicurativi, trattata dal Tribunale di Latina, l’avvocato del ricorrente era presente in mediazione, in rappresentanza del cliente, sulla base di una semplice procura ad litem, autenticata dall’avvocato stesso.

 Il Tribunale di Latina ha sottolineato che la procura ad litem “ancorchè comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia, dal valore meramente processuale, non attribuiva la rappresentanza sostanziale della parte.”

Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l’invalida partecipazione alla mediazione dell’avvocato quale sostituto sostanziale della parte, con conseguente improcedibilità della domanda; il giudice di merito ha inoltre rilevato l’irrilevanza di una procura speciale notarile depositata a circa tre mesi dalla chiusura della mediazione, con la quale la parte dava atto di avere ratificato con efficacia retroattiva l’operato dell’avvocato durante la mediazione.

La procura speciale e sostanziale deve essere temporalmente riferibile al procedimento di mediazione, ovvero contestuale o precedente ad esso; trattandosi di condizione di procedibilità, dunque attenendo al piano sostanziale, non può essere ratificata a posteriori.

Vale la pena ricordare che la c.d. “Riforma Cartabia” ha introdotto ulteriori requisiti per la delega, inclusi aspetti formali e sostanziali come definiti nel novellato articolo 8, commi 4 e 4 bis. In conclusione, è di tutta evidenza come la questione della delega rappresenta un nodo centrale del dibattito giuridico attuale, rendendo sempre indispensabile un approfondimento mirato a salvaguardare le posizioni delle parti per il buon esito del procedimento di mediazione.

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Interessante pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro (26 giugno 2025, n. 668), con la quale – nel solco di un’evoluzione giurisprudenziale improntata ad un progressivo transito dall’interpretazione letterale a quella teleologica, dunque finalisticamente orientata – si ha occasione di ribadire come, nell’ambito della mediazione delegata dal giudice, la convocazione del chiamato possa essere utilmente inviata al difensore costituito in giudizio, presso il quale la parte ha eletto domicilio, difensore tenuto a darne avviso alla stessa, rimanendo in tal modo parimenti soddisfatta la finalità indicata dal legislatore di informare la parte affinché possa partecipare personalmente alla mediazione.

Nel caso di specie, parte appellante, quale primo motivo di doglianza invocava l’improcedibilità della domanda di rilascio d'immobile avanzata dall’appellato nel giudizio (riunito ad altro) R.G. n. 316/2014, per omessa comunicazione personale dell'istanza introduttiva del relativo procedimento di mediazione.

Secondo il Collegio, detta eccezione non può trovare accoglimento in quanto se è vero, da un lato, che il D.lgs n. 28/2010 non prevede espressamente in alcuna sua disposizione la possibilità di comunicare l'avvio del procedimento di mediazione al difensore costituito, dall'altro “...non può non tenersi conto del principio di informalità che lo caratterizza, laddove si consideri che: a) l'art. 3, comma 3, del richiamato D.lgs n. 28/2010, sancisce che “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”; b) che l'art. 8, co.1, del medesimo decreto legislativo sancisce che “la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data dell'incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”.

Di conseguenza, secondo la Corte d’Appello di Catanzaro, sulla base di un “...contemperamento dei richiamati principi, non può escludersi che la comunicazione della mediazione, quanto meno nel caso in cui, come nella specie, sia disposta dal giudice, possa essere utilmente inviata al difensore costituito in giudizio, presso il quale la parte ha eletto domicilio, il quale è tenuto a darne avviso alla parte, rimanendo in tal modo parimenti soddisfatta la finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente alla mediazione”.

Ora, andando ad approfondire in ordine a quanto precede.

L’art. 8, co. 1, D.lgs 28/2010, come rilevato in sentenza, prevede che “… la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…”.

Al contempo, l’art. 3, co. 3, del medesimo decreto legislativo afferma che “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”.

Occorre poi ricordare come nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ratione materiae ex art. 5, co. 1, D.lgs 28/2010 ovvero in quanto delegata dal giudice ex art. 5 – quater, D.lgs 28/2010) sia espressamente richiesta dalla legge l’assistenza legale (art. 8, co. 5, D.lgs 28/2010: “Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati”).

Se, dunque, in via generale e logicamente prioritaria la convocazione in mediazione va comunicata, ai fini dell’avverarsi della condizione di procedibilità, alla parte che in mediazione è chiamata, e se è vero, altresì, che il D.lgs 28/2010, non prevede espressamente in alcuna sua disposizione la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, occorre anche contemperare tali principi con quello dell’informalità della mediazione (art. 8, co. 3, D.lgs 28/2010) ed in particolare degli atti del relativo procedimento, come previsto dal poc’anzi ricordato art. 3, co. 3, e con la dicitura, anch’essa già accennata, di cui all’art. 8, co. 1, “…ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”.

Il problema si pone con particolare evidenza nelle ipotesi di mediazione demandata dal giudice (come ad esempio nel caso di mutamento di rito a seguito di opposizione alla licenza o sfratto ex artt. 657 e 658 cc. o di opposizione a decreto ingiuntivo in materia nella quale la mediazione è “obbligatoria” ratione materiae) o di mediazione delegata dal giudice in senso tecnico ai sensi dell’art. 5 – quater, D.lgs 28/2010, ipotesi nelle quali, assai spesso, nella domanda di mediazione è indicata non solo la parte chiamata ma anche il legale costituito nel giudizio. D’altra parte, la disposizione da ultimo richiamata, sotto il profilo delle modalità di convocazione, nulla ha previsto in deroga rispetto alle forme ordinarie.

Sul punto appare opportuno un cenno agli sviluppi succedutisi in ambito giurisprudenziale.

In un primo tempo, l’orientamento largamente maggioritario è stato quello a tenore del quale – sulla base di un’interpretazione meramente letterale delle disposizioni in precedenza citate – l’istanza (oggi domanda) di mediazione deve necessariamente essere comunicata alla parte, e non al procuratore costituito nel giudizio. Non risulterebbe dunque rituale la convocazione inviata solo a quest’ultimo, come invece avviene relativamente agli atti processuali. In tal senso già Tribunale di Rimini, 28 febbraio 2017; Tribunale di Palermo, 5 settembre 2019; Tribunale di Siena 5 maggio 2020; Tribunale di Cremona, 1 luglio 2021, in cui, a conferma della letteralità dell’interpretazione adottata, si rileva espressamente come “…il richiamato decreto (28/2010), infatti, non prevede in alcun suo punto la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte”.

Ancora – e più recentemente – si veda Tribunale di Torre Annunziata, 21 febbraio 2023, secondo cui l’istanza di mediazione “…deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione”.

Uno spiraglio, all’interno dell’orientamento in parola, sembra aprirsi con l’interessante sentenza 1 febbraio 2023, n. 178, del Tribunale di Avellino, con la quale, dopo aver ribadito come il D.lgs 28/2010 non contempli in alcuna sua disposizione “… la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato”, dovendosi pertanto ritenere “… valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore”, si osserva tuttavia che l’irregolarità della convocazione in mediazione non sarebbe sanata neppure “…dalla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.”

In caso di procura alle liti allegata alla domanda di mediazione contenente l’elezione di domicilio con specifico riferimento anche alla procedura di mediazione, dunque, secondo la pronuncia in parola, la convocazione in mediazione risulterebbe valida anche se effettuata al solo procuratore costituito.

Ferma restando la precauzione di regola adottata dagli Organismi di mediazione, vale a dire procedere all’invio della convocazione tanto alla parte personalmente quanto all’avvocato costituito nel giudizio, va in ogni caso richiamata la sentenza n. 586/2024 della Corte d’Appello di Napoli.

Secondo la pronuncia in esame, occorre certamente premettere come, dato che “… la funzione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all'incontro di mediazione (assistita dall'avvocato) è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente."

Occorre tuttavia considerare anche come la Corte di Cassazione, Sez. II Civ., con la sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035, abbia affermato che la mediazione delegata dal giudice produce una "parentesi non giurisdizionale all'interno del processo" (e – sia detto qui per inciso – nella stessa pronuncia si sottolinea, anche se in tema di natura non perentoria del termine di quindici giorni, fissato dal giudice ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, per l’introduzione dell’istanza di mediazione – all’epoca vigente – come detta interpretazione sia volta a “...favorire, ove possibile ed in termini effettivi, forme alternative ma altrettanto satisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti ed al contempo conferma il carattere di extrema ratio che il legislatore della mediazione riconosce, in prospettiva deflattiva, alla tutela giurisdizionale”).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte d’Appello di Napoli, nella richiamata sentenza, ha espressamente rilevato come non possa escludersi che la comunicazione in parola “...sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio”. D'altra parte, prosegue la pronuncia in esame, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una "parentesinon giurisdizionale all'interno del processo", come stabilito dalla Suprema Corte con la citata sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035, il fatto che la comunicazione sia inviata al legale “...non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all'incontro dimediazione”. Con la conseguenza che, ad avviso del Collegio, “...appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata.”

Un passo avanti di non trascurabile importanza.

Peraltro, anche il Tribunale di Roma (30 aprile 2024), in presenza di chiamata in mediazione tramite PEC inviata al procuratore costituito, ha ritenuto che la procedura di mediazione fosse stata regolarmente espletata.

Muovendo dal presupposto che, ai sensi dell’art. 8, D.lgs 28/2010, “...la domanda è la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”, il giudice romano ha rilevato come “...la suddetta disposizione mira, dunque, a garantire l’instaurazione del contraddittorio prescindendo dall’applicazione di rigidi formalismi: tale impostazione, del resto, trova conferma nello stesso dettato normativo atteso che, secondo l’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 28/2010 gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”.

Nel caso di specie, la comunicazione de qua era stata inviata all’avvocato della parte chiamata, presso cui la stessa aveva eletto domicilio. Con la conseguenza che, ad avviso del Tribunale, “...è evidente l’idoneità dell’invito dell’attore a entrare nella sfera conoscitiva del convenuto e a consentire a quest’ultimo di partecipare al procedimento di mediazione”.

L’evoluzione giurisprudenziale, dunque, sembra evidentemente improntata ad un progressivo transito dall’interpretazione letterale a quella teleologica, e la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro dalla quale le presenti note hanno preso le mosse non fa altro che confermare detto orientamento, ormai largamente consolidatosi. 

D’altra parte, le garanzie di conoscibilità poste in favore del destinatario della chiamata in mediazione devono essere ispirate al principio generale di effettività: la comunicazione al legale è sufficiente a consentire alla parte detta conoscibilità e una diversa lettura risulterebbe caratterizzata da un eccessivo formalismo, che obiettivamente non sembrerebbe attagliarsi ad un momento, quale quello rappresentato dal procedimento mediazione, contraddistinto – oltre che dalle ben note finalità deflattive – da un’impalcatura normativa improntata all’informalità.

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Programma del corso di aggiornamento per mediatori civili

I Giornata (telematica | Ore 09.00-16.00 - 6 ore) Relatore: Dott. Luigi Majoli

Il concetto di ADR e la nozione di mediazione civile. Mediazione facilitativa e valutativa.
L’evoluzione normativa: dal testo originario del D.lgs. n. 28/2010 alla sent. n. 272/2012 della Corte Costituzionale ed all’introduzione del nuovo modello di mediazione “obbligatoria” con il “decreto del fare”. La mediazione alla prova dei fatti: analisi critica.
Segue: la riforma “Cartabia”. La mediazione civile alla luce della L. delega n. 206/2021 e della sua attuazione attraverso il D.lgs. n. 149/2022.

Gli attori della mediazione: il mediatore, le parti e gli avvocati che le assistono. Il ruolo dell’Avvocato in mediazione: in particolare, gli obblighi di informativa.
Il procedimento di mediazione in generale: le fasi.
In particolare: la domanda di mediazione, la sua comunicazione alle parti chiamate ed i suoi effetti.
In particolare: il primo incontro: analisi dell’art. 8, D.lgs. n. 28/2010 prima e dopo la riforma “Cartabia”. L’effettività del tentativo di mediazione ed il principio di leale collaborazione.
Le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento. Il nuovo art. 12 bis D.lgs. n. 28/2010.
La mediazione delegata dal Giudice ex art. 5 quater, D.lgs. n. 28/2010: il contributo fornito dalla giurisprudenza. In particolare: la mediazione in materia condominiale: le innovazioni recate dall’art. 5 ter, D.lgs. n. 28/2010.
La formazione del magistrato e la valutazione del contenzioso definito attraverso la mediazione demandata alla luce dell’art. 5 quinquies, D.lgs. n. 28/2010.

II Giornata (telematica | ore 09.00-16.00 - 6 ore) Relatore: Avv. Marco Marianello

Sessioni tecniche di gestione del conflitto
Le attività del mediatore.
La comunicazione in mediazione.
Il linguaggio verbale ed il metamodello linguistico.
La mediazione telematica.

III Giornata (in presenza | ore 09.00-16.00 - 6 ore) Relatori: Dott. Luigi Majoli - Avv. Marco Marianello

Attività laboratoriali consistenti nel role playing e nell’analisi di casi pratici sulle seguenti tematiche:

a) sessioni congiunte e sessioni separate;
b) la proposta del mediatore ai sensi dell’art. 11, D.lgs. n. 28/2010;
c) la riservatezza nel procedimento di mediazione;
d) l’accordo tra le parti e gli effetti del verbale di conciliazione;
e) il ruolo del notaio nel procedimento di mediazione;
f) l’esecuzione dell’accordo in mediazione;
g) la partecipazione personale delle Parti al procedimento e la rappresentanza delle stesse;
h) i benefici fiscali previsti dal D.lgs. n. 28/2010.

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Il D. Lgs 28 del 2010, prevede l’obbligatorietà dell’assistenza legale nei procedimenti riguardanti le materie assoggettate a tentativo quale condizione di procedibilità o nei procedimenti demandati dal giudice.

Il richiamo all’assistenza legale è menzionato nella nuova formulazione, post-riforma Cartabia, del D. Lgs. 28/2010 all’art.8, comma 5: “Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, [tentativo obbligatorio per materia] e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.”.

Nella versione ante-riforma l’assistenza legale era prevista al previgente art. 5, comma 1-bis: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di….. [segue elenco delle materie il cui tentativo di mediazione era obbligatorio, elenco poi ampliato con la riforma] è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. 

All’art.11, comma 4: “Il verbale conclusivo della mediazione al quale è allegato, l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati…”

A fronte di tali previsioni il legislatore ha disciplinato le seguenti conseguenze:

Art.12, comma 1: “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati [il legislatore utilizzando la locuzione “ove” ha previsto evidentemente la possibilità di un’alternativa], l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.”

Proprio ad individuazione di rango non imperativo della norma di cui all’art. 8, il decreto legislativo 28/2010 ha previsto al richiamato art. 12 un meccanismo di garanzia per le parti che decidono comunque di partecipare in mediazione senza assistenza legale.

Al comma 1 bis del medesimo articolo “In tutti gli altri casi [ovvero quando non sussistano tutte e tre le condizioni concorrenti e  l’accordo non  risulta essere  stato raggiunto con la partecipazione, l’attestazione e la firma degli avvocati] l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.”

Dal tenore letterale della norma è possibile trarre che a fronte di un precetto la sola sanzione, se così la si possa definire, è la minore efficacia del titolo stesso. Sarebbe, quindi, più adeguato interpretare la ratio legis nella direzione di consentire alle parti di partecipare in mediazione anche senza assistenza legale, anche nei casi per le quali il tentativo è condizione di procedibilità, nella piena disponibilità dei diritti soggettivi della parte, senza che questa scelta pregiudichi la negoziazione in mediazione e la possibilità di regolare le proprie pattuizioni con un accordo conciliativo vergato solo dalle parti e dal mediatore. 

In sostanza l’accordo emergente da una mediazione non costituisce altro che un negozio giuridico, un contratto, efficace tra le parti, alle cui conclusioni le parti stesse vi sono giunte con l’ausilio di un professionista che agevola il raggiungimento di pattuizioni, avente la peculiarità di soggetto imparziale e neutrale e specifiche competenze per indirizzare le parti verso una comunicazione efficace ed esplorazione dei loro interessi.

Il legislatore ha previsto un meccanismo di controllo ove l’accordo emerso da una conciliazione risulti non spontaneamente eseguito dalle parti e si renda necessario l’intervento dell’autorità giurisdizionale.

In tal caso il giudice è chiamato a verificare i requisiti delle obbligazioni assunte sul presupposto che non essendo le parti state assistite da esperti legali (ricordiamo che la legge non richiede che il mediatore provenga necessariamente da una formazione giuridica) che abbiano preventivamente esercitato un controllo sull’aderenza dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Dall’impostazione del decreto legislativo 28 del 2010 si può trarre la conclusione che il legislatore abbia voluto prevedere la partecipazione degli avvocati nei procedimenti di mediazione allo scopo di vigilare sulla idoneità legale dell’accordo definito dalle parti in sede conciliativa.

Tale interpretazione del testo normativo è confermata dalla giurisprudenza.

Non da ultimo il Tribunale di Roma con provvedimento del suo Presidente nel procedimento n. 5104-1/2025 conferma la non opponibilità della nullità di un accordo intervenuto in mediazione alla sola presenza di un legale di parte, avendovi l’altra parte espressamente rinunciato.

La nullità dell’accordo in assenza di legali, o di uno solo dei legali, non è prevista in alcun punto della normativa specifica ed una diversa interpretazione risulterebbe arbitraria e disinformata rispetto al tenore letterale del decreto che regolamenta l’istituto della mediazione.

Gli avvocati nel procedimento di mediazione hanno un ruolo molto importante in quanto svolgono in primo luogo un compito di prevenzione, aiutando le parti a condurre un ragionamento logico-giuridico  coerente con le norme dell’ordinamento, a eseguire una valutazione prognostica circa l’esito di una possibile controversia giudiziale e ad individuare i temi che possano assumere rilevanza sia nella mediazione sia in un eventuale successivo giudizio. Ne consegue che l’ausilio legale aiuta le parti a formare un accordo sapientemente disciplinato da clausole chiare, precise, puntuali, necessarie al caso concreto, prevendendo i diversi scenari futuri possibili e le relative implicazioni, allo scopo di rendere operativo e spontaneamente eseguibile l’intesa.

Il testo di accordo conciliativo, salvo controversie particolarmente lineari, è un documento complesso che ha quale primario scopo comporre una controversia, ma anche quello di evitarne di successive su medesimi temi o ad essi collaterali.

Le parti, prive di competenza giuridica, non hanno strumenti sufficienti per predisporre testi di soluzione solidi, né può essere richiesto al mediatore di sostituirsi a parti e legali ed il quale, peraltro, potrebbe non avere le conoscenze tecniche specifiche per farlo.

Il mediatore, davanti ad una dichiarata manifestazione delle parti di non volontà di avvalersi dell’assistenza legale, non ha strumenti per imporre una diversa organizzazione del tavolo della mediazione. Il professionista, oltre al suo lavoro di intermediazione degli interessi di ciascuna parte, ha il solo compito di redigere un verbale che fotografi la partecipazione agli incontri e riporti l’eventuale accordo raggiunto.

Art. 8 comma 6: “Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione”.

Art. 11, comma 1: “Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo”.

Un diverso comportamento impositivo del mediatore, terzo, imparziale e neutrale, costituirebbe una ingerenza intollerabile, incoerente con i principi posti alla base dell’istituto giuridico della mediazione civile, tra i quali l’autodeterminazione delle parti.

Conducendo l’osservazione sul piano del rapporto commerciale tra parti utenti e organismo di mediazione e suo mediatore la mediazione è ascrivibile all’erogazione di un servizio, una prestazione d’opera professionale contro pagamento. Il mediatore che si sottraesse allo svolgimento di un incontro per omessa partecipazione di un legale, pur nella piena espressa volontà delle parti di proseguire nel loro confronto, commetterebbe una violazione delle sue obbligazioni contrattuali e di quelle dell’Organismo stesso.

In ultima analisi l’assistenza legale nella mediazione propedeutica al processo civile è “obbligatoria, ma solo in funzione delle conseguenze espressamente previste dal d. lgs 28/2010.

Avv. Rosemary Perna

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