Tribunale di Ostia, ordinanza del 26 Marzo 2012
Il mancato avvio della procedura di mediazione delegata entro l’udienza successiva ha portato il giudice a determinare l’improcedibilità della domanda dell’attore.
Riportiamo di seguito il testo dell’Ordinanza:
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti,
osserva:
Tizio ha intimato a Caio sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;
Caio si è costituito e si è opposto alla convalida;
alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;
con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);
all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore di Caio, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;
visto l’art. 5 primo comma del d.lgs. 28/10 che prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale;
il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;
P.Q.M.
DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte di Tizio;
DICHIARA improcedibile la domanda di Tizio
CONDANNA Tizio al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Caio in complessivi € 950,00 di cui €.150,00 per spese oltre IVA e CAP
Ostia lì 26.3.2012
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi