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Mediazione civile di nuovo obbligatoria

Il Consiglio dei Ministri, pochi minuti fa, ha licenziato il testo del decreto legge che reintroduce la mediazione civile e commerciale quale condizione di procedibilità nelle controversie civili.
Attendiamo di leggere il testo per comprendere quali modifiche siano state apportate alla normativa che introdusse l’obbligatorietà della mediazione civile, ma siamo lieti che il Governo abbia voluto reintrodurre uno strumento che sarà fondamentale per la deflazione del carico degli uffici giudiziari.

A.D.R. Intesa, sempre attiva anche negli ultimi mesi, da lunedì 17 giugno sarà Vi aspetta ricevere nuove istanze di mediazione.

mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

Condanna del Tribunale per mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato al risarcimento, in favore dell’Erario, di una somma pari al contributo unificato per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.
La difesa dei convenuti ha giustificato l’assenza dei propri assistiti al tentativo di mediazione con un acclarata ed atavica litigiosità tra le parti. La sussistenza della situazione di litigiosità non può giustificare la mancata partecipazione al tentativo in quanto questo viene svolto con il fine di comporre la lite tra le parti.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 138/2011, deve essere pronunciata condanna al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo.
Essendo il procedimento di mediazione stato proposto successivamente all’entrata in vigore del D.L. 138/2011, il Giudice ha ritenuto doversi applicare, detta norma, alla mancata mediazione, in quanto non ha ritenuto valido il motivo di giustificazione.

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La Spagna applica la direttiva sulla mediazione

Fino allo scorso mese di marzo la Spagna non aveva ancora notificato alla Commissione UE le misure adottate in attuazione della Direttiva 52⁄2008⁄CE in materia di mediazione.
In conseguenza di ciό, era incorsa nella procedura di infrazione finalizzata ad indurre lo Stato membro ad adeguarsi agli obblighi comunitari.
Il Real Decreto Ley n.5 del 5 marzo 2012 ha provveduto in tal senso.
Va sottolineato che si tratta di una innovazione di indubbio rilievo per un sistema, come quello iberico, nel quale, pur essendo in vigore diverse leggi sulla mediazione, prevalentemente in materia familiare, a livello di Comunità Autonome, mancava completamente una disciplina generale nell’ambito civile e commerciale.
Occorre peraltro rilevare come in Spagna non si sia voluta introdurre l’obbligatorietà del tentativo con riferimento a determinate materie, potendo le parti accedere alla mediazione o volontariamente o in virtù di un’apposita clausola inserita nel contratto.
Il decreto non prevede, peraltro, le categorie professionali che possono accedere alla formazione richiesta per svolgere il ruolo di mediatore. Gli organismi di mediazione sono invece tenuti a pubblicare almeno un profilo minimo dei mediatori iscritti, dal quale risulti il percorso formativo svolto, le materie di specializzazione e le esperienze maturate. Naturalmente, l’operato dei mediatori e degli organismi sará monitorato dalla Pubblica Amministrazione.

Linee guida Ania: A.D.R. Intesa inserita tra gli organismi accreditati

A.D.R. Intesa ha aderito alle linee guida Ania.
Le linee guida sono volte a facilitare la gestione delle mediazioni a fini conciliativi di controversie derivanti da contratti di assicurazione, responsabilità civile sanitaria e responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli che costituiscono condizione di procedibilità per l’esercizio di un’eventuale azione giudiziaria ordinaria.
Esse hanno la funzione di individuare modalità operative per il concreto svolgimento del nuovo istituto che tengano conto delle peculiarità della materia assicurativa, garantendo agli organismi di mediazione e alle imprese procedure coerenti con l’attività industriale tipica della liquidazione dei danni. In tale ottica, mirano a:
– rendere conoscibili alle imprese le caratteristiche degli organismi di mediazione, le eventuali specializzazioni nelle diverse materie assicurative, le procedure e criteri di designazione dei mediatori e di calcolo dei relativi compensi, l’esistenza di eventuali accordi con altri organismi di mediazione per la gestione delle istanze di mediazione;
– facilitare la partecipazione delle imprese assicuratrici, degli assicurati e dei danneggiati alla procedura di mediazione. A tal fine è stato predisposto un modello di domanda di mediazione di mero riferimento che evidenzia gli elementi qualificanti dal punto di vista assicurativo tali da permettere l’identificazione di una controversia effettivamente sussistente e, al contempo, consente all’impresa la tempestiva individuazione della pratica coinvolta.

http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html

Aggiornamento dm 180 2010

Dichiarazione di improcedibilità: Mediazione delegata non esperita

Tribunale di Ostia, ordinanza del 26 Marzo 2012
Il mancato avvio della procedura di mediazione delegata entro l’udienza successiva ha portato il giudice a determinare l’improcedibilità della domanda dell’attore.

Riportiamo di seguito il testo dell’Ordinanza:

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti,

osserva:

Tizio ha intimato a Caio sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;

Caio si è costituito e si è opposto alla convalida;

alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;

con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);

all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore di Caio, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;

visto l’art. 5 primo comma del d.lgs. 28/10 che prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale;

il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;

P.Q.M.

DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte di Tizio;

DICHIARA improcedibile la domanda di Tizio

CONDANNA Tizio al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Caio in complessivi € 950,00 di cui €.150,00 per spese oltre IVA e CAP

Ostia lì 26.3.2012

Il Giudice

dott. cons. Massimo Moriconi

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