

Tribunale di Ragusa, sentenza 27 febbraio 2026, n. 300
Interessante pronuncia del Tribunale di Ragusa (27 febbraio 2026, n. 300) con la quale, proseguendo nel solco già tracciato da diversi recenti precedenti, su tutti Tribunale di Modena, 21 gennaio 2025, n. 87, viene ad essere confermato il principio secondo il quale “...l'assenza della firma digitale della parte chiamata sul verbale non invalida la procedura se la parte è presente (anche da remoto) e il mediatore sottoscrive il verbale, attestandone la partecipazione; ciò in quanto il verbale di mediazione è un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma”.
Il caso di specie riguardava una controversia in materia bancaria e finanziaria in cui il debitore si opponeva al decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti dal Tribunale di Ragusa.
In sede di opposizione, il debitore – per quanto qui di interesse – preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ratione materiae. Ed in prima udienza, effettivamente, il giudice – concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – rilevata la mancata attivazione della procedura di mediazione ne disponeva l’avvio, rinviando di conseguenza il prosieguo della trattazione.
Successivamente, con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., si costituiva nel giudizio la cessionaria del credito e per essa la procuratrice, la quale si dichiarava nuova titolare del credito azionato in seguito a contratto di cessione di crediti pecuniari “in blocco” ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4, L n. 150/1999 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario. La società intervenuta faceva dunque proprie le istanze, difese e produzioni documentali già depositate con i precedenti scritti difensivi della creditrice originaria, di cui richiedeva pertanto l'estromissione.
Veniva quindi incardinato il procedimento di mediazione che si concludeva con mancato accordo, come da relativo verbale e, con le note ex art. 127 – ter c.p.c. per l'udienza successiva, parte opponente eccepiva la nullità del procedimento medesimo, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziaria, stante l’asserita carenza di procura sostanziale con riferimento ad entrambe le parti.
Il Tribunale di Ragusa, tuttavia, riteneva la predetta eccezione di improcedibilità “...in radice infondata stante che, dal verbale depositato in atti, viene indicato che la parte istante [la Società mandataria della cessionaria del credito] risultava presente alla mediazione” nella persona del proprio procuratore "...nella qualità indicata negli atti del procedimento giudiziario, con espresso riferimento alla procura generale alle liti del 3.03.2021 per Notaio Dott.ssa (...) di Messina (Rep. n. ...../Racc. n. .....)”, dal momento che, rileva ancora il Giudice, dalla predetta procura risultano testualmente “...conferiti ai suddetti procuratori gli opportuni poteri affinché gli stessi assistano e rappresentino la Società nei procedimenti di mediazione in forza del D.Lgs .28/2010 così come modificato dal D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013 ivi compreso il potere di adoperarsi per la conciliazione del conflitto, di presentare domanda di mediazione, istanza di adesione alla mediazione, di integrare il contraddittorio o chiamare in mediazione terzi ed ancora, attestare e certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, accettare proposte di definizione transattiva con espresso potere di conciliare e/o transigere, anche al di fuori delle procedure di mediazione...”.
Ad avviso del Giudice, pertanto, il potere di rappresentanza in mediazione (dunque, per definizione, di rappresentanza sostanziale) risultava espressamente conferito.
Il verbale conclusivo di mancato accordo, redatto a seguito di incontro svoltosi in modalità telematica, risultava sottoscritto con firma digitale dal procuratore della parte istante e del mediatore, non anche dalla parte chiamata né dal legale della stessa (pur reiteratamente sollecitati a provvedere in tal senso dall’Organismo di mediazione adito e avendo tra l’altro il mediatore scritto a verbale l’avvertimento che il medesimo “si sarebbe comunque perfezionato anche qualora uno dei partecipanti non provveda alla firma del verbale”).
Secondo il Tribunale di Ragusa, dunque, l’assenza della firma digitale della parte chiamata sul verbale non può avere l’effetto di invalidare la procedura se la parte è presente (anche collegata in modalità telematica) e il mediatore sottoscrive il verbale, attestandone la partecipazione; ciò in quanto, come già affermato dal Tribunale di Modena con la sopraccitata sentenza n. 87/2025, “...il verbale di mediazione è un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma”.
Con la conseguenza che la condizione di procedibilità deve quindi “...ritenersi validamente assolta, essendosi svolto un effettivo tentativo di mediazione con la partecipazione di entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori, nel rispetto delle finalità dell'istituto”.
Nel caso del precedente modenese, invero, il verbale conclusivo della mediazione non era stato firmato digitalmente dalla parte chiamata non per un espresso rifiuto, come nel caso di specie, ma non essendo la stessa munita di un dispositivo di firma digitale, il che, tuttavia, non muta, secondo l’impostazione in commento, la sostanza delle cose.
Il Tribunale emiliano, osservato che dal verbale di mediazione poteva evincersi chiaramente come la parte fosse personalmente presente all'incontro di mediazione, seppur collegata da remoto presso lo studio del proprio difensore, e come, non essendo munita di firma digitale, non avesse sottoscritto il verbale, aveva tuttavia rilevato che “...come correttamente evidenziato dalla difesa dell’opposto, il verbale di mediazione è infatti un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma”.
In conclusione, dunque, secondo l’orientamento in parola, che invero sembra assumere sempre maggior consistenza, attestata dal mediatore la partecipazione della parte all’incontro telematico, la dichiarazione della stessa di non essere in possesso di alcun dispositivo di firma elettronica qualificata come previsto dall’art. 8 – bis, D.lgs 28/2010, ovvero il rifiuto di sottoscrivere il verbale, non inficiano la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione né tantomeno la validità del verbale in sé e per sé considerato, risultando determinante la sottoscrizione dello stesso da parte del mediatore.

Nota a Cass. civ., Sez. III, 29 giugno 2026, n. 22276
La sentenza della Corte di Cassazione n. 22276/2026 interviene sul coordinamento tra il Testo Integrato Conciliazione (TICO) e la mediazione obbligatoria nei contratti di somministrazione energetica, chiarendo la delimitazione degli oneri d’impulso nelle controversie introdotte mediante ricorso per decreto ingiuntivo. La Corte ribadisce che l’attivazione del TICO grava sul cliente solo quando sia quest’ultimo a promuovere la controversia nei confronti dell’esercente, mentre non riguarda l’ipotesi in cui il fornitore abbia già introdotto il giudizio monitorio.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n.19596/2020 sulla natura del giudizio di opposizione, la Cassazione afferma che l’interesse sostanziale alla decisione di merito permane in capo al creditore opposto, cui consegue – nei giudizi soggetti alla disciplina post-Cartabia – l’onere di attivare la mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010. La pronuncia delinea così un criterio di coordinamento fondato sulla sequenza processuale e sulla posizione sostanziale delle parti, destinato ad incidere significativamente sul contenzioso in materia di forniture energetiche.
Il contenzioso nei settori regolati dell’energia elettrica e del gas si caratterizza per la coesistenza di strumenti di Alternative Dispute Resolution speciali di settore e discipline generali in materia di mediazione civile.
Da un lato, il Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato da ARERA con deliberazione n. 209/2016/E/com, prevede il tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per le controversie rientranti nel proprio ambito applicativo. Dall’altro, la Riforma Cartabia, attuata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha incluso, con decorrenza dal 30 giugno 2023, il contratto di somministrazione tra le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010.
L’intersezione tra i due istituti solleva delicati problemi di coordinamento soprattutto nell’ipotesi in cui l’iniziativa giudiziale non provenga dall’utente, ma dal fornitore, mediante ricorso per decreto ingiuntivo, e il cliente finale proponga successivamente opposizione.
Su tale snodo processuale è intervenuta Cass. civ., Sez. III, 29 giugno 2026, n. 22276, offrendo una precisazione di particolare rilievo, destinata a spiegare effetti sistematici soprattutto nei giudizi soggetti alla disciplina successiva alla Riforma Cartabia.
La fattispecie giunta al vaglio della Suprema Corte traeva origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a forniture di energia elettrica erogate negli anni 2017-2018. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il tentativo preventivo previsto dal TICO non costituisse condizione di procedibilità dell’azione promossa dal fornitore nei confronti dell’utente.
Tale impostazione ha successivamente trovato riscontro, quanto alla procedura TICO preventiva, nell’orientamento espresso da Cass. civ., Sez. III, 21 gennaio 2025, n. 1498, richiamato anche da Cass. n. 34910/2025, secondo cui, nelle controversie relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, l’attivazione della procedura TICO grava sul cliente o utente finale e non sull’operatore o gestore.
La sentenza n. 22276/2026 non smentisce tale orientamento. La Corte ne delimita, però, l’ambito di applicazione, chiarendo che il principio deve essere riferito alla sola procedura preliminare all’instaurazione del contenzioso da parte del cliente o utente finale.
La disciplina TICO, infatti, è costruita sulla controversia che il cliente intende promuovere nei confronti dell’esercente e non sulla diversa ipotesi nella quale sia l’esercente ad avere già introdotto il giudizio contro il cliente per ottenere il pagamento del servizio.
È questo il primo passaggio decisivo della pronuncia.
Il secondo passaggio centrale della sentenza riguarda la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamando il principio già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19596/2020, la Corte ribadisce che l’opposizione non costituisce un’impugnazione del decreto, ma introduce un giudizio di cognizione piena nel quale il giudice è chiamato ad esaminare integralmente il rapporto sostanziale dedotto dal creditore.
Ne deriva una conseguenza particolarmente significativa.
Quando il decreto ingiuntivo è stato richiesto dall’esercente per il pagamento delle forniture e il cliente propone opposizione, l’interesse alla decisione di merito sulla pretesa creditoria continua a fare capo al creditore opposto.
La Cassazione afferma espressamente che l’interesse all’introduzione del giudizio di cognizione piena per ottenere il pagamento del corrispettivo è primariamente dell’esercente e che da tale posizione sostanziale consegue l’onere di attivare il procedimento di mediazione, ove questo sia obbligatorio ratione temporis.
La questione, pertanto, non è più soltanto stabilire chi debba attivare il TICO. Occorre distinguere tra la procedura conciliativa preventiva, configurata dal TICO quando è il cliente a promuovere la controversia, e il diverso caso in cui il processo sia stato già introdotto dal fornitore mediante ricorso monitorio e si sia successivamente instaurato il giudizio di opposizione.
La sentenza n. 22276/2026 contiene una precisazione temporale di particolare importanza.
La Corte rileva infatti che, alla data di introduzione del giudizio sottoposto al suo esame, la mediazione obbligatoria per la materia della somministrazione non era ancora prevista, essendo tale materia stata inclusa nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 soltanto per effetto del D.Lgs. 149/2022, con entrata in vigore dal 30 giugno 2023.
La Cassazione, dunque, non applica direttamente al caso deciso la nuova disciplina della mediazione obbligatoria in materia di somministrazione.
Il rilievo sistematico della pronuncia risiede piuttosto nel criterio interpretativo che essa individua per i giudizi nei quali la mediazione sia invece obbligatoria ratione temporis.
La Corte afferma infatti che, a seguito della pronuncia di un decreto ingiuntivo richiesto dall’esercente per il pagamento dei consumi, trovano applicazione i principi elaborati dalle Sezioni Unite n. 19596/2020 in tema di mediazione, con onere in capo al creditore opposto, ove la mediazione risulti obbligatoria secondo la disciplina temporalmente applicabile.
La stessa sentenza aggiunge che, nell’ipotesi in cui il giudizio venga sospeso al fine di instaurare un procedimento conciliativo o di mediazione in corso di causa, l’onere della relativa attivazione segue i criteri ordinari fissati dalle Sezioni Unite del 2020.
È proprio dalla lettura congiunta di questi passaggi che emerge la particolare rilevanza della pronuncia per i giudizi introdotti nella vigenza della disciplina post-Cartabia.
Per tali controversie, infatti, l’inclusione della somministrazione tra le materie soggette a mediazione obbligatoria si coordina con la regola, oggi espressamente contenuta nell’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010, secondo cui nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio.
Ne consegue che, quando il fornitore abbia già agito in via monitoria, l’eccezione volta a far dichiarare improcedibile l’opposizione per mancato esperimento del TICO da parte dell’utente non appare coerente con il criterio delineato dalla sentenza n. 22276/2026.
Il TICO preventivo grava infatti sul cliente quando sia quest’ultimo a voler promuovere la controversia nei confronti dell’esercente. Diversa è l’ipotesi nella quale il giudizio sia stato già introdotto dal fornitore.
In tale caso, ove la controversia rientri ratione temporis nella mediazione obbligatoria in quanto relativa ad un rapporto di somministrazione, trova applicazione il regime generale della mediazione civile e l’onere della relativa attivazione grava sul creditore opposto.
Il coordinamento tra il principio espresso dalla Cassazione e l’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 assume particolare rilievo sul piano processuale.
La norma prevede che, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio.
La scelta legislativa recepisce il principio già elaborato dalle Sezioni Unite nel 2020 e valorizza la posizione sostanziale del creditore.
È infatti quest’ultimo il soggetto che ha introdotto la pretesa di pagamento e che mantiene interesse ad ottenere una decisione di merito sul credito azionato.
La conseguenza dell’eventuale mancato esperimento della mediazione non ricade quindi sull’opposizione proposta dal debitore, ma sulla domanda monitoria del creditore.
L’art. 5-bis prevede, in tale ipotesi, l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente revoca del decreto.
Si tratta di una conseguenza di particolare rilievo nella pratica giudiziaria. La distinzione tra TICO e mediazione ordinaria non costituisce, pertanto, una questione meramente teorica, ma incide direttamente sulla sorte del procedimento monitorio.
La sentenza n. 22276/2026 non determina il superamento del TICO né contraddice il principio secondo cui, quando è il cliente a promuovere la controversia nei confronti dell’esercente, spetta allo stesso cliente attivare la procedura conciliativa prevista dalla disciplina ARERA.
La sua novità consiste piuttosto nell’avere delimitato tale principio alla procedura che precede l’introduzione della controversia da parte dell’utente e nell’avere distinto questa situazione da quella nella quale sia stato il fornitore ad agire giudizialmente per il pagamento mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
In quest’ultimo caso, una volta instaurato il giudizio di opposizione, assume rilievo la natura sostanziale della controversia e trovano applicazione, ove la mediazione sia obbligatoria ratione temporis, i principi ordinari elaborati dalle Sezioni Unite e oggi recepiti dall’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010.
L’onere di attivazione grava pertanto sul creditore opposto, quale soggetto che ha azionato la pretesa monitoria e che mantiene l’interesse alla decisione di merito sul credito.
Il rilievo della pronuncia è particolarmente evidente per i giudizi soggetti alla disciplina vigente dal 30 giugno 2023, che ha incluso la somministrazione tra le materie di mediazione obbligatoria.
È proprio dall’incontro tra questo dato normativo sopravvenuto e il criterio enunciato dalla Cassazione che emerge l’importanza della sentenza per il contenzioso attuale in materia di forniture energetiche.
Il TICO conserva dunque la propria funzione nell’ambito delle controversie promosse dal cliente nei confronti dell’esercente; la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 assume invece rilievo, nei giudizi post-Cartabia, quando la controversia relativa alla somministrazione sia stata introdotta dal fornitore in via monitoria e il cliente abbia proposto opposizione.
Più che un contrasto tra i due strumenti, la sentenza n. 22276/2026 delinea quindi un criterio di coordinamento fondato sulla natura della controversia, sulla sequenza processuale e sulla corretta individuazione del soggetto titolare dell’interesse sostanziale alla decisione.
Mariateresa Gitto
Mediatrice civile e commerciale – ADR Intesa
Responsabile della sede di Cosenza

Nuova edizione autunno 2026
Docenti: dott. Luigi Majoli - avv. Marco Marianello - avv. Elisa Fichera
ADR Intesa organizza una nuova edizione del Corso Base per Mediatore Civile, della durata di 80 ore, ai sensi del D.M. 150/2023. Il percorso è riservato a un massimo di 40 partecipanti e si svolgerà in modalità mista, in parte telematica e in parte presso la sede ADR Intesa di Roma, in Via Fregene 9.
Il corso è rivolto ai laureati in Giurisprudenza. Per i laureati in altre discipline e per i professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa è disponibile il percorso completo, comprensivo del modulo di approfondimento giuridico.
Corso Base: € 399 IVA inclusa
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Solo 40 posti disponibili
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Il modulo è riservato ai partecipanti che non possiedono una laurea magistrale o a ciclo unico in Giurisprudenza e comprende 14 ore di formazione e una prova finale scritta e orale della durata di 2 ore.
| Data | Orario | Attività |
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Il Corso Base si articola in otto giornate formative, ciascuna con orario 9:00 - 19:00, per complessive 80 ore di formazione. A queste si aggiunge la prova finale in presenza, della durata di 4 ore, prevista venerdì 4 dicembre 2026, dalle 9:00 alle 13:00.
| Giornata | Data | Orario | Attività |
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| 4 | Venerdì 30 ottobre 2026 | 9:00 - 19:00 | Riforma Cartabia e avvio del procedimento |
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| 6 | Venerdì 13 novembre 2026 | 9:00 - 19:00 | Tecniche di mediazione, gestione degli ostacoli e simulazioni |
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La quinta giornata affronta la conduzione concreta del procedimento, dall’apertura dell’incontro alla sua conclusione. I partecipanti impareranno a strutturare la sessione congiunta, definire le regole del confronto, utilizzare le sessioni separate e gestire il passaggio delle informazioni nel rispetto della riservatezza. Saranno approfondite assistenza degli avvocati, partecipazione personale, rappresentanza, gestione delle assenze e conseguenze della mancata partecipazione. Ampio spazio sarà riservato alla verbalizzazione: presenze, dichiarazioni, rinvii, esiti, accordi e chiusure senza accordo. Attraverso esercitazioni pratiche, i partecipanti redigeranno diverse tipologie di verbale, imparando a evitare formulazioni improprie o incompatibili con la neutralità del mediatore.
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La settima giornata esamina la mediazione demandata dal giudice, i presupposti dell’ordinanza, gli adempimenti delle parti e le conseguenze processuali del mancato esperimento. Saranno analizzati i principali orientamenti giurisprudenziali, con particolare riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo, alla verifica della condizione di procedibilità e alla partecipazione effettiva. Verranno poi approfondite la proposta del mediatore, le condizioni per formularla e i possibili effetti sulle spese di giudizio. La seconda parte sarà dedicata alla costruzione dell’accordo, al verbale di conciliazione, all’efficacia esecutiva, agli adempimenti successivi e ai casi in cui è necessario l’intervento del notaio. Esercitazioni guidate riguarderanno la formulazione della proposta e la redazione di clausole conciliative chiare, complete e attuabili.
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La prima giornata fornisce gli strumenti essenziali per leggere correttamente i rapporti giuridici che possono essere oggetto di mediazione. Saranno affrontati:
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Il Corso Base comprende 80 ore di formazione, distribuite in otto giornate con orario 9:00 – 19:00, oltre alla prova finale in presenza della durata di 4 ore, prevista la settimana successiva all’ultima giornata formativa.
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La Corte d’Appello di Trieste chiarisce il ruolo dell’art. 8 D.Lgs. 28/2010 nell’effettivo confronto tra le parti
Nell’ambito di una controversia in materia condominiale, il Tribunale di Gorizia dichiarava la nullità della delibera oggetto di impugnazione, accogliendo dunque la domanda attorea, ma rigettava – per quel che qui interessa – la richiesta di condanna dei convenuti, individuati – stante il difetto di nomina di amministratore – nei rimanenti condomini, al pagamento della sanzione di cui all'art. 12 - bis, co. 3, D.lgs. 28/2010, avendo gli stessi omesso, senza giustificato motivo e quindi in violazione dell'art. 8, co. 4, del medesimo decreto legislativo, di partecipare personalmente alla procedura di mediazione obbligatoria, cui aveva partecipato, unicamente il loro legale, che sarebbe stato privo dei poteri sostanziali necessari per la rappresentanza in mediazione.
In relazione a quest’ultimo punto, i convenuti rilevavano l’impossibilità di presenziare all’incontro, fissato in data immediatamente successiva al loro ritorno dalle ferie, con conseguente difficoltà di assentarsi dal lavoro, e che proprio per tale ragione il proprio legale aveva fatto richiesta di rinvio del primo incontro che, tuttavia, l’avvocato di parte istante aveva negato, così integrando, a loro dire, un comportamento contrario a buona fede. Secondo la prospettazione di parte convenuta, l’avvocato era ad ogni buon conto munito di idonei pieni poteri di rappresentanza ed aveva, inoltre, contestato l'estrema genericità dell'istanza di mediazione presentata dall’istante, che il legale del quale aveva in ogni caso rifiutato di precisare.
Avverso la predetta pronuncia i convenuti in primo grado interponevano appello, si costituiva l’appellato resistendo al gravame e proponendo a sua volta appello incidentale in relazione al rigetto della domanda di condanna alla sanzione prevista dall’art. 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010.
La Corte d’Appello di Trieste rigetta l’appello principale, ma rigetta anche la doglianza relativa alla mediazione sollevata in sede di appello incidentale, confermando dunque la reiezione della domanda di condanna alla sanzione prevista dalla predetta disposizione.
Rileva infatti il Collegio che l’art. 12 – bis, co. 3, D.lgs. 28/2010 dispone che, nelle ipotesi in cui la mediazione costituisca, come nel caso di specie, condizione di procedibilità, “...con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione".
La Corte d’Appello di Trieste osserva come dalla formulazione letterale della disposizione in parola debba evincersi che quella invocata dall’appellato “...è una misura sanzionatoria che non consegue automaticamente e obbligatoriamente all'omessa partecipazione, ma che è rimessa alla discrezionalità del giudice, da esercitarsi sulla base delle peculiarità del caso concreto (quali ad esempio le ragioni della mancata presenza) e della ratio della norma, volta – attraverso l'induzione della partecipazione personale dei soggetti – a favorire la conciliazione della controversia”.
A tale proposito, si rileva piuttosto che nel caso di specie “...la conciliazione appariva comunque preclusa, e quindi anche nel caso in cui i convenuti in mediazione fossero comparsi, dall'aprioristico atteggiamento oppositivo” (posto in essere dal legale dell’attore) “...manifestatosi sia nel rifiutarsi di precisare le ragioni, invero del tutto carenti, dell'istanza di mediazione, priva dell'indicazioni delle censure mosse alle delibere impugnate, e tale quindi da impedire alle controparti di prendere posizione sulla stessa e di formulare una qualche proposta conciliativa, sia nell'opporsi a un aggiornamento dell'incontro, sollecitato – si evidenzia - dallo stesso mediatore, a seguito dell'allegazione dell'impedimento” (da parte del legale e rappresentante delle parti chiamate) “...proprio al fine di consentire la partecipazione personale degli altri condomini”.
Una condotta siffatta, secondo la Corte, integra dunque “...violazione dell'obbligo, previsto dal sesto comma dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010, di cooperare <in buonafede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse>, ed è ad essa che va ascritto il fallimento della procedura di mediazione, non sussistendo, pertanto, i presupposti per la condanna degli appellanti principali al pagamento della sanzione di cui all’art. 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010”.
Appare evidente, secondo il percorso tracciato dalla motivazione della pronuncia in esame, come, in primo luogo, la cooperazione in buona fede e leale volta alla realizzazione di un effettivo confronto sulle questioni controverse, di cui al più volte citato art. 8, co. 6, D.lgs 28/2010, venga ad essere inquadrata come un vero e proprio obbligo.
In secondo luogo, tale obbligo non può che riferirsi al procedimento di mediazione nella sua interezza considerato, e non solo alla fase della negoziazione stricto sensu intesa: ecco dunque che comportamenti come quelli emergenti dal caso di specie, precedenti all’instaurazione di un vero e proprio tavolo di trattativa (e propedeutici alla possibilità di effettivamente realizzarlo), vale dire il rifiuto di precisare le ragioni della domanda (definite dal Giudice, come si è visto, “del tutto carenti”, in quanto prive dell'indicazione delle censure mosse alle delibere impugnate) e l’opposizione ad un rinvio dell’incontro, pur proposto dal mediatore, finalizzato a consentire la partecipazione delle parti chiamate, non possono essere valutati se non in termini di aprioristico atteggiamento oppositivo, chiara manifestazione di una volontà tutt’altro che conciliativa.
La mediazione, va ribadito ancora una volta, non può ridursi a passaggio necessitato e meramente formale volto a rendere procedibile il successivo giudizio. Nessuno può essere obbligato a “conciliare”, ma a confrontarsi effettivamente sulle rispettive posizione e sulle questioni controverse sì: il che, in mancanza di buona fede e leale collaborazione nell’ambito dell’intera vicenda procedimentale, ben difficilmente potrà realizzarsi.
La formula utilizzata dal legislatore nell’introdurre il comma 6 nell’art. 8, D.lgs 28/2010 non rappresenta dunque una mera clausola di stile o una semplice “raccomandazione”, ma si sostanzia in un vero e proprio obbligo di leale cooperazione.

Interessante pronuncia del Tribunale di Viterbo (6 dicembre 2025, n. 741) con la quale si chiarisce un punto di particolare importanza in materia di rapporto tra mediazione ed opposizione a decreto ingiuntivo: quid iuris se parte opposta non si costituisce nel giudizio di opposizione?
Il Tribunale di Viterbo conferma che l'onere di attivare nei termini di legge la mediazione obbligatoria grava "...unicamente sulla opposta in ragione della peculiare natura e struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la parte opposta solo formalmente assume la veste di parte convenuta, mentre rappresenta la parte attrice in senso sostanziale, la quale aziona la propria pretesa creditoria tramite il ricorso monitorio; la parte opponente, invece, solo formalmente assume la veste di parte attrice introducendo la fase di cognizione, mentre sostanzialmente assume la veste di convenuta che, in quanto tale, ha l'onere di contestare la pretesa creditoria azionata da controparte".
Nel caso di specie, un istituto bancario, ottenuto per il tramite di società mandataria decreto ingiuntivo nei confronti di un fideiussore, a fonte dell'opposizione proposta da quest'ultimo rimaneva contumace.
Il Giudice, verificata la correttezza della notificazione dell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 645, co. 1, c.p.c., ha ritenuto di pronunciare nei termini di cui sopra muovendo innanzitutto da un presupposto di ordine generale: la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 19596/2020), stante il progressivo formarsi di due distinti orientamenti che per lungo tempo si erano contrapposti sul punto relativo all'onere di promuovere la mediazione all'interno del giudizio dei opposizione a decreto ingiuntivo, aveva chiarito che "...nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
L'orientamento consolidato delle Sezioni Unite poc'anzi richiamato, peraltro, è stato poi recepito a livello normativo, con la riforma c.d. Cartabia, con l'introduzione dell'art. 5 – bis, D.lgs 28/2010, secondo il quale "Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".
"Positivizzazione", dunque, dell'approdo cui era pervenuta già dal 2020 la giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso.
Ciò ribadito, il provvedimento in commento, con riferimento all'ipotesi di specie, vale a dire alla mancata costituzione dell'opposta nel giudizio di opposizione ritualmente incardinato, si esprime in termini perentori: proprio la peculiare struttura bifasica del giudizio monitorio, in precedenza richiamata, risulta ostativa "...alla possibilità di addossare su parte opponente quell'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria che, fisiologicamente, avrebbe gravato sull'opposta ove ritualmente costituita".
Pertanto, a fronte della contumacia di parte opposta dichiarata con decreto ex art. 171 – bis, c.p.c. va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza in esame – sia consentita una breve nota conclusiva di carattere più generale – rappresenta un ulteriore corollario dell'orientamento accolto dalla Suprema Corte e successivamente recepito dal legislatore in sede di riforma.
In effetti, al di là degli argomenti di ordine logico-testuale già a suo tempo richiamati dalle Sezioni Unite, l'opzione ermeneutica prescelta si fonda – sotto il profilo sistematico – sulle diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si propenda per l'una o per l'altra soluzione.
Laddove infatti l'onere di incardinare la mediazione fosse posto a carico dell'opponente e questi rimanesse inerte, alla pronuncia di improcedibilità farebbe seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo; se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.
Nella prima ipotesi, quindi, definitività del risultato; nella seconda, mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla.
Il che appare, tra l'altro, pienamente conforme a Costituzione.
In sostanza, dovendo optare tra due contrapposte interpretazioni, non può che preferirsi quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale; porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale.
La giurisprudenza costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della c.d. giurisdizione condizionata, fornisce quindi un ulteriore e decisivo argomento nel senso che si è delineato. La Corte costituzionale ha infatti costantemente sottolineato come le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri siano legittime purché ricorrano certi limiti; e che comunque debbano considerarsi illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi stragiudiziali la conseguenza della decadenza dall'azione giudiziaria.

Un grande numero di mediazioni, dicono le statistiche, si svolge in modalità telematica. Mediatore, parte istante e parte invitata, con i rispettivi legali, interagiscono tramite piattaforme di videoconferenza. Di fatto, gli strumenti informatici dovrebbero consentire da remoto la medesima attività svolta di persona presso gli Organismi.
Malgrado la grande disponibilità di risorse in grado di garantire modalità di interazione sempre più efficaci (possibilità di condividere documenti, gli schermi dei singoli partecipanti, inviare e ricevere file e messaggi di testo, ecc.), tali da rendere sincrone la gran parte delle attività necessarie, c’è ancora un aspetto fondamentale che risente della distanza ed è forse il più delicato: la firma del verbale.
Che le parti lo ricevano da un portale (apparato di gestione di cui si sono muniti molti Organismi) ovvero via email o pec dal mediatore, la sottoscrizione del verbale è un’attività autonoma, da compiere a cura dei singoli sottoscrittori.
Benché si tratti di episodi piuttosto rari nella pratica quotidiana, accade però di registrare casi in cui i partecipanti al procedimento in modalità telematica si ritengono legittimati a ometterne la sottoscrizione.
Pare dunque opportuno riflettere sulla legittimità di tale condotta: è configurabile un obbligo giuridico di sottoscrivere il verbale, all’esito dell’incontro? Oppure è sostenibile che ciascuna parte sia comunque libera di scegliere se sottoscriverlo?
A giudizio di chi scrive, l’obbligo sussiste ed è espressamente previsto dalla Legge. Viceversa, la condotta di chi ne omette la sottoscrizione è illegittima. Sono le norme che disciplinano il procedimento a giustificare tale convinzione.
Anzitutto, l’art. 8, comma 6, del D. Lgs. 28/2010 stabilisce in merito al procedimento di mediazione in generale che “Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti”. Già solo il dettato di tale norma parrebbe idoneo a esaurire la questione.
Ma vi è di più. Per lo svolgimento del procedimento in modalità telematica, la Legge (art. 8-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010) prevede espressamente che “A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore”.
Pare davvero che ci sia poco spazio per i dubbi. I soggetti tenuti alla sottoscrizione del verbale, lo si ricava dalla norma precedentemente citata, sono tutti quelli che hanno preso parte all’incontro.
Quand’anche le norme citate non fossero così esplicite, sarebbe comunque possibile pervenire alle medesime conclusioni anche in virtù della previsione dell’art. 8, comma 6, che al secondo periodo prevede: “Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.
In altre parole, incombe sulle parti un generico obbligo di leale collaborazione: pare del tutto in contrasto con il rispetto di tale obbligo una condotta ostruzionista, volta a intralciare la giusta conclusione del procedimento con la strumentale omissione della sottoscrizione del verbale.
Tale condotta, è evidente, assume un ancor più grave rilievo nel caso di omessa sottoscrizione del verbale di accordo.
L’obbligo di comportarsi secondo buona fede dovrebbe imporre alle parti di comunicare la volontà di non sottoscrivere l’accordo prima che il mediatore dichiari chiuso l’incontro. In questo caso, qualora la questione rimanga irrisolta, il mediatore chiuderà la procedura per mancato raggiungimento di accordo.
La chiusura dell’incontro, senza aver manifestato volontà di segno diverso, dovrebbe avere per effetto quello di rendere illegittimo qualsivoglia successivo ripensamento. Nel caso di accordo raggiunto, la rivalutazione della questione “a verbale chiuso” pare oltremodo illegittima sia perché in contrasto con quanto comunque pattuito davanti al mediatore, sia perché preclude all’altra parte di prendere atto del rifiuto e di trarne le debite conseguenze, per ipotesi, riaprendo il confronto.
I comportamenti contrastanti con gli obblighi normativi potranno avere una ricaduta sulla successiva vertenza. La parte sottoscrittrice del verbale potrà chiedere al giudice di valutare la condotta della parte che ne ha omesso la sottoscrizione e di pretendere il risarcimento del danno patito per l’inadempimento.

L’introduzione dell’istituto della mediazione civile nell’ordinamento giuridico italiano, come risulta evidente fin dall’originario testo del D.lgs 28/2010, ha dovuto necessariamente fare i conti con il contesto culturale nel quale il medesimo si è trovato ad operare, non certo tradizionalmente incline alla risoluzione conciliativa delle controversie civili.
Dato l’intento deflattivo del legislatore, questi non poté che ricorrere al concetto di obbligatorietà del tentativo: in determinate materie, cioè, in cui la controversia fu ritenuta in astratto “mediabile”, la mediazione venne a porsi fin dall’inizio quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con conseguente sbarramento all’accesso immediato alla sede giudiziale.
Quanto precede, si badi bene, fu peraltro previsto in via provvisoria, dato che – all’esito del monitoraggio quinquennale concepito all’interno della prima stesura del decreto legislativo – con l’auspicio di un rapido svilupparsi della “cultura della mediazione”, si sarebbe operato il passaggio alla facoltatività.
Ebbene, non può non rilevarsi come oggi, 2025, dopo due corpose riforme della mediazione civile [“decreto del fare” e “riforma Cartabia”], l’obbligatorietà non solo caratterizzi ancora l’istituto, ma sia stata rafforzata, sotto il profilo dell’ambito delle materie interessate e sotto quello – in questa sede particolarmente rilevante – dei presidi apprestati dal legislatore.
Fatte tali brevi ma doverose premesse, soffermiamoci sul concetto di “obbligatorietà”.
Cosa si intende dal punto di vista tecnico con tale espressione? E soprattutto: cosa occorre realmente affinché l’”obbligo” sia assolto?
Sotto il primo profilo, come precedentemente accennato, la scelta legislativa – fin dal 2010 –fu quella di selezionare determinate materie e di prevedere che le controverse nelle stesse rientranti dovessero essere precedute – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale – da un tentativo di risoluzione negoziata con l’assistenza di un terzo imparziale.
Con la riforma del 2013 [D.L. n. 69/2013 convertito in legge 98/2013], il meccanismo fu riconfermato, con l’introduzione, però, di un importante accorgimento procedimentale: l’introduzione del c.d. primo incontro “filtro” di cui all’art. 8, D.lgs 28/2010, nel testo per l’appunto risalente al 2013: in sede di primo incontro, le parti [ed i rispettivi legali, se presenti] erano chiamate ad esprimersi in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’inizio del tentativo di mediazione vero e proprio.
Solo in caso di valutazione positiva di entrambe le parti si passava alla trattazione nel merito della controversia, in vista di un possibile approdo conciliativo. In caso, invece, di conclusione negativa al primo incontro, senza dunque alcun avvio di negoziazione, la condizione di procedibilità si considerava avverata, rendendo procedibile pertanto il prosieguo processuale.
A ben vedere, dunque, una sorta di “obbligatorietà attenuata”: obbligatorio ratione materiae, infatti, non era altro che il deposito dell’istanza di mediazione presso un organismo territorialmente competente con conseguente svolgimento del primo incontro – con i caratteri “preliminari” ed “informativi” di cui sopra – finalizzato ad esplorare la mera possibilità di un avvio di del tentativo di mediazione vero e proprio.
Per converso, a fronte di tale quadro procedimentale, il legislatore potenziò l’apparato sanzionatorio relativo alla mancata partecipazione della parte chiamata, originariamente limitato alla valutazione del comportamento omissivo da parte del giudice ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.c.
A tale proposito, fu infatti previsto che, nell’ipotesi per l’appunto di mancata partecipazione della parte chiamata al primo incontro, risultante dal verbale redatto dal mediatore, nel successivo eventuale giudizio, qualora il giudice avesse ritenuto la predetta renitenza priva di giustificato motivo, avrebbero potuto [rectius: dovuto] trovare applicazione le sanzioni di cui all’allora art. 8, ult. co., D.lgs 28/2010: vale a dire, condanna ad una sanzione pari all’ammontare del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Previsione di una sanzione applicabile nel successivo giudizio, quindi, nei confronti di chi – chiamato in mediazione - avesse ingiustificatamente ritenuto di sottrarsi financo al confronto preliminare all’interno del primo incontro, avente ad oggetto non già il merito della controversia, ma la possibilità di dare inizio ad un percorso conciliativo, pertanto meramente eventuale e subordinato alle valutazioni delle parti in tal senso.
Un tale meccanismo, alla prova dei fatti, ha certamente rappresentato un modello non sufficientemente equilibrato, dal momento che alla sanzione della improcedibilità della domanda, prevista, con riferimento al lato istante per il caso di mancato esperimento della mediazione [fermo restando il fatto che la condizione di procedibilità deve considerarsi avverata con la sola partecipazione al primo incontro di mediazione, come recentemente confermato dalla Cassazione con l’ord. n. 8050/2025], si contrapponeva, sul versante dell’invitato, al netto della “scatola vuota” dell’argomento di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c., null’altro che una sanzione oggettivamente blanda e, oltretutto, ben raramente irrogata [malgrado il testo della disposizione – dal 2013 – preveda che a fronte della rilevata carenza di giustificato motivo il giudice “condanni” e non già “possa condannare]”.
Ora, come è noto, con la riforma “Cartabia” [L. 206/2021 e D.lgs 149/2022], non soltanto la mediazione, quale necessario passaggio preliminare a fini della procedibilità della domanda giudiziale, è stata estesa ad ulteriori materie [associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura], ma è il concetto stesso di obbligatorietà a risultare rafforzato, dal momento che, sin dal primo incontro, il mediatore è chiamato ad adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo conciliativo, cooperando in buona fede e lealmente, unitamente ai propri legali, alla realizzazione di un effettivo confronto sulle questioni controverse [art. 8, co. 6, D.lgs 26/2010].
Non è più, dunque, “obbligatorio” il mero deposito della domanda di mediazione propedeutico ad un primo incontro lato sensu “preliminare”, è “obbligatorio”, invece, il confronto effettivo sul merito della controversia: fin dal primo incontro.
Appare pertanto conseguente il ripensamento, da parte del legislatore, dell’apparato sanzionatorio volto a contrastare la mancata partecipazione alla mediazione della parte regolarmente convocata.
L’attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, infatti, prevede che “1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente”.
La situazione, come è agevole rilevare, è dunque radicalmente mutata, in particolare con riferimento alle sanzioni irrogabili dal giudice ed all’entità delle stesse.
A parte dunque la confermata desumibilità, in ogni caso, dell’argomento di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c., stante la portata generale del tenore del primo comma del predetto art. 12 – bis, in forza della quale tale conseguenza potrà ben derivare anche dalla mancata partecipazione ad un procedimento avviato volontariamente, è con riferimento alle ipotesi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ratione materiae ovvero in quanto delegata dal giudice ai sensi dell’art. 5 –quater, D.lgs 28/2010 o ancora in quanto prevista come step necessario da una clausola contrattuale) che l’intervento legislativo appare particolarmente rilevante.
Il legislatore, infatti, nelle predette ipotesi ha inteso aggravare le conseguenze della mancata partecipazione, raddoppiando l’entità della sanzione (doppio del valore del contributo unificato dovuto per il giudizio); va rilevata la chiarezza del dato testuale, secondo cui – laddove l’assenza in mediazione sia ritenuta non giustificata – il giudice “condanna la parte costituita”: il giudice non è dunque facoltizzato ad irrogare la sanzione, dovrà senz’altro irrogarla laddove, per l’appunto, ritenga la mancata partecipazione priva di giustificato motivo.
Detta sanzione prescinde totalmente dalla soccombenza nel successivo giudizio, atteso che, in attuazione del principio di causalità, mira a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio: di conseguenza ben potrà essere irrogata fin dalla prima udienza.
Dovrà quindi considerarsi ingiustificata la mancata partecipazione di chi non motivi affatto tale proprio comportamento omissivo, mentre dovranno valutarsi caso per caso, da parte del giudice, le eventuali motivazioni addotte a giustificazione dell’assenza in mediazione.
Secondo una ormai consolidata giurisprudenza, peraltro, la parte non può limitarsi ad opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l’asserzione aprioristica che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché ammettendo ciò sussisterebbe sempre e comunque in capo a chiunque un giustificato motivo per non comparire.
Il Tribunale di Roma (cfr., ex multis, sent. 26 luglio 2023, n. 11746) ha da tempo evidenziato come sia censurabile e, quindi, sanzionabile, il comportamento di chi non partecipi alla mediazione senza alcun “giustificato motivo impeditivo” avente i caratteri della “assolutezza” e della “non temporaneità”, limitandosi a manifestare sic et simpliciter la volontà di non partecipare alla mediazione [nel caso di specie un Condominio tramite il suo amministratore].
È stato financo affermato che l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione possa configurare un comportamento doloso, “…in quanto idoneo a determinare l’introduzione di una procedura giudiziale – evitabile – in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi, tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio” (cfr. Tribunale di Termini Imerese, sent. 7 aprile 2023, n. 412, con riferimento ovviamente al regime antecedente alla riforma “Cartabia”: la sanzione prevista oggi è pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio).
O ancora, da ultimo, Tribunale di Milano, sent. 23 luglio 2025, n. 6158, in cui si sottolinea come la partecipazione al primo incontro di mediazione debba considerarsi come una condotta doverosa, che le parti non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità, con la conseguenza che “la mancata partecipazione, se non per un motivo di forza maggiore, comporta quindi una condanna. Del resto, l’adesione a questo passaggio non è una semplice formalità, ma un obbligo procedurale serio, che mira a favorire la composizione stragiudiziale delle liti. La sanzione, pari al doppio del contributo unificato, serve infatti a incentivare una partecipazione attiva e costruttiva delle parti”.
Infine, non va dimenticato che, ai sensi dell’art, 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010, con il provvedimento che definisce il giudizio, laddove ne faccia richiesta il legale di parte vittoriosa, il giudice può condannare la parte soccombente, che non abbia partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, in una misura che non ecceda nel massimo le spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Ben si comprende, dunque, come dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione ben possano derivare conseguenze assai onerose per la parte assente ingiustificata.
Naturalmente, siamo ai primi passi.
L’incremento dell’applicazione, a livello giurisprudenziale, delle sanzioni di cui al menzionato art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, contribuirà verosimilmente ad una sostanziale diminuzione dei casi di diserzione, ancora frequenti soprattutto con riguardo a determinate categorie - Aziende Ospedaliere pubbliche, Compagnie assicurative, Banche ed istituti finanziari – che non hanno certamente contribuito ad elevare, da quando la mediazione è entrata a far parte dell’ordinamento italiano, il tasso di partecipazione attiva al procedimento e, quindi, il raggiungimento degli effetti deflattivi perseguiti dl legislatore.

Chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010, ha l’onere – al fine di esservi iscritto – di frequentare il nuovo corso base di cui all’art. 23 D.M 150/2023.
Le presenti note nascono dall’esigenza di chiarire, sulla base di un’interpretazione sistematica delle disposizioni di cui al D.M. 150/2023, gli adempimenti cui sia oggi tenuto chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito – sia perché mai iscritto sia perché cancellato – in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010 (Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione – Parte I e II – Sez. A, B e C).
Ora, preliminarmente.
L’art. 8, D.M. 150/2023, nel suo primo comma, prevede che “L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti”. Il secondo comma della medesima disposizione, a sua volta, dispone che la predetta richiesta debba essere corredata, per ciascun mediatore, “...a) dalla dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a essere inserito in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c); b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità; c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico; d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale; e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'articolo 23 (Formazione iniziale dei mediatori)”.
L’art. 42, D.M. 150/2023, da parte sua, detta le regole relative al mantenimento dell'iscrizione nel registro per quanto concerne i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (15 novembre 2023), negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della Giustizia n. 180 del 2010, che intendano mantenere tale inserimento.
Attraverso l’interpretazione sistematica delle predette disposizioni (quindi, sinteticamente: artt. 8, co. 1 e 2, e 42, D.M. 150/2023), si perviene alla conclusione per la quale chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito – sia perché mai iscritto sia perché cancellato – in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010, ha ora l’onere – al fine di esservi iscritto – di soddisfare il requisito della qualificazione formativa di cui all’art. 23 D.M. 150/2023 (ossia Formazione iniziale dei mediatori, c.d. corso base), a prescindere da ogni eventuale corso frequentato in passato, ivi incluso il corso di 50 ore di cui all’art. 18, co. 2, lett. f), D.M. 180/2010.
Chi invece, alla stessa data, era inserito in uno degli elenchi di cui sopra, aveva l’onere – per permanervi – di frequentare idonei corsi di aggiornamento entro il 31.01.2025 ai sensi dell’art. 42 D.M. 150/2023 (inizialmente entro il 15.08.2024, cioè entro 9 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 150/2023, avvenuta il 15.11.2023; successivamente, peraltro, il termine è stato prorogato per l'appunto alla data del 31.01.2025: si tratta del corso di 10 ore, oggi non più esistente, in quanto spirato il termine per lo svolgimento dello stesso, idoneo all'assoluzione degli obblighi di aggiornamento per il biennio 2024/2025).
In sostanza, chi alla data del 15.11.2023, era già inserito quale mediatore negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010, non aveva l’onere di frequentare il corso di cui all’art. 23 D.M. 150/2023 neppure laddove volesse iscriversi come mediatore presso altro nuovo organismo, fermo restando tuttavia l’onere di aggiornamento di cui all’art. 42 D.M. 150/2023 (e cioè il corso di dieci ore che doveva essere svolto entro il 31.01.2025).
Le conclusioni di cui sopra sono chiaramente espresse anche nelle FAQ del Ministero della Giustizia sui requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori (in particolare, Sez. "C"), in cui si specifica che le norme sopra richiamate "attribuiscono rilievo soltanto alla circostanza dell’inserimento – o meno – negli elenchi dei mediatori al momento dell’entrata in vigore del d.m. citato, senza operare alcun distinguo in virtù della formazione pregressa dell’interessato".
Riassuntivamente, quindi: chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito – sia perché mai iscritto sia perché cancellato – in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010, ha l’onere – al fine di esservi iscritto – di soddisfare il requisito della qualificazione formativa di cui all’art. 23 D.M 150/2023 (Formazione iniziale dei mediatori, vale a dire lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, avente la struttura di cui al medesimo art. 23, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata).
Da più parti ci si è posti l’interrogativo circa la possibilità, ai fini di soddisfare il requisito formativo del corso di 80 ore di cui all’art. 23, D.M. 150/2023, per chi abbia già frequentato un corso di formazione di durata non inferiore a 50 di cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett. f) D.M. 180/2010, di frequentare un corso integrativo di 30 ore, così da addivenire al soddisfacimento del monte ore richiesto dalla normativa attualmente vigente.
Detta ipotizzata soluzione non può considerarsi perseguibile, dal momento che il corso base previsto dal D.M. 180/2010 era strutturalmente diverso da quello contemplato dall’art. 23, D.M 150/2023.
D’altra parte la conclusione che precede trova piena conferma nelle FAQ del Ministero della Giustizia sui requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori (in particolare, Sez. "C", n. 4), in cui espressamente si afferma che “...stante la diversità dei corsi, va esclusa la possibilità e utilità di istituire e frequentare corsi (di 30 o più ore) integrativi dei corsi di 50 ore di cui all’art. 18, co. 2, lett. f), D.M 180/2010. Infatti, l’art. 18 cit. richiedeva la frequenza di non meno di 50 ore totali, senza stabilire quante ore dovessero essere dedicate ai corsi teorici e quante ai pratici, aventi ad oggetto determinate materie, mentre l’art. 23, D.M. 150/2023 stabilisce che, delle 80 ore totali di corso, 40 devono essere dedicate a moduli teorici – anche su materie non contemplate dall’art. 18 cit. –, e40 a moduli pratici aventi ad oggetto specifiche attività (parimenti non menzionate dall’art. 18 cit.), con possibilità di partecipare anche ad incontri di mediazione. Come è evidente, pertanto, non potrebbero configurarsi corsi integrativi validi per chiunque abbia già frequentato un corso ex art. 18 cit., il quale potrebbe essere stato organizzato in modo variabile dai diversi enti di formazione”.

Il Tribunale di Genova, Sez. III, con la sentenza 18 novembre 2024, n. 2952, fornisce con estrema chiarezza le coordinate cui deve rispondere la domanda di mediazione, ai fini del corretto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nell’ambito di una controversia in materia condominiale, si era verificato quanto di seguito sinteticamente riportato: i condomini attori avevano originariamente impugnato, ritenendola illegittima in relazione a due punti all’ordine del giorno (approvazione rendiconto consuntivo 2019/20 e servitù di passaggio), una prima delibera assembleare, depositando la relativa istanza di mediazione. L'amministratore, nel convocare la successiva assemblea per ottenere la (allora) necessaria autorizzazione a partecipare alla mediazione, aveva nuovamente inserito all'ordine del giorno i predetti due punti impugnati, che venivano approvati una seconda volta con il voto contrario degli attori, presenti in assemblea. Gli attori impugnavano anche la seconda delibera, in relazione a due punti all’ordine del giorno (approvazione rendiconto/consuntivo 2020/21 e nomina amministratore) depositando ulteriore istanza di mediazione. L’amministratore nuovamente riteneva di reinserire all’ordine del giorno i due punti impugnati, che venivano anch’essi approvati una seconda volta con il voto contrario degli attori, presenti in assemblea.
Giunta la vicenda in sede giudiziale, il Condominio convenuto ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo di conciliazione dal momento che, a suo dire, “...le istanze di mediazione, apparivano talmente generiche e scarne dal punto di vista del petitum, che la difesa del Condominio non poteva, in alcun modo, svolgere le proprie difese, con conseguente improcedibilità della domanda”.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, detta eccezione del convenuto non può nella specie trovare accoglimento.
Come è noto, la forma e le modalità di proposizione della domanda di mediazione sono disciplinate dall'art. 4, D.lgs. 28/2010. In particolare, il secondo comma della citata disposizione prevede che “La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
Rileva il Giudice come la necessità che nella domanda siano indicati l'oggetto e le ragioni della pretesa risulti funzionale “...non solo a definire il thema del procedimento di mediazione ma anche a permettere al giudice del futuro giudizio di merito di verificare la procedibilità della domanda, acclarando che il diritto per il quale si procede è lo stesso azionato dinanzi al mediatore”.
E’ pertanto necessario che la domanda di mediazione sia redatta con sufficiente chiarezza, ed in particolare, relativamente alle ragioni della domanda, le stesse dovranno “...essere identificate con i fatti posti a sostegno della richiesta, che vanno riferiti non nella loro dettagliata specificità ma nei loro tratti essenziali e strutturali”. Non sarà invece necessario indicare le ragioni di diritto della pretesa, né, tantomeno, “...allegare giurisprudenza o deduzioni o argomentazioni di diritto”.
Ciò posto, nel caso di specie i presupposti richiesti dalla normativa appaiono adeguatamente soddisfatti, in quanto – osserva il Tribunale – nella specifica sezione dell’istanza riservata all’oggetto della domanda e alle ragioni della pretesa possono rintracciarsi tutti gli elementi che il legislatore ha ritenuto necessari per la piena comprensione della richiesta di mediazione.
In particolare, quanto all'istanza depositata in data 21 luglio 2021: "impugnazione delibera assemblea 23/06/2021, punti nn. 2, 3 e 7 alla voce "oggetto domanda", per violazione diritto di verifica preventiva dei documenti contabili, per violazione delle maggioranze deliberative necessarie e per l'omessa menzione nel verbale della relazione tecnica dell'Ing. (...), citata nel corso della discussione alla voce "ragioni pretesa";
quanto all'istanza depositata in data 11 ottobre 2021: “impugnazione delibera assemblea 27/09/2021, punti nn. 2, 3 e 4 alla voce "oggetto domanda", in quanto replica della delibera approvata in data 23.6.2021, già impugnata (per violazione diritto di verifica preventiva dei documenti contabili, per violazione delle maggioranze deliberative necessarie e per l'omessa menzione nel verbale della relazione tecnica dell'Ing. (...), citata nel corso della prima discussione) alla voce "ragioni pretesa”;
quanto infine all'istanza depositata in data 13 dicembre 2021: "impugnazione delibera assemblea 16/11/2021, punti nn. 2, 3 e 4, alla voce "oggetto domanda" per la presenza degli stessi vizi delle precedenti delibere approvate in data 23/6 e 27/9/2021, già impugnate (per violazione diritto di verifica preventiva dei documenti contabili, per violazione delle maggioranze deliberative necessarie e per l'omessa menzione nel verbale della relazione tecnica dell'Ing. (...), citata nel corso della prima discussione) alla voce "ragioni pretesa".
Secondo il Tribunale di Genova, quindi, il tenore di tali istanze, come sopra richiamato, integra pienamente il rispetto dei parametri normativi, in quanto consente l'agevole individuazione delle delibere impugnate e gli aspetti delle questioni per cui sono state attivate le mediazioni, “...di talché i presupposti richiesti dalla norma appaiono adeguatamente soddisfatti, con conseguente infondatezza dell'eccezione di improcedibilità”.
Sinteticamente concludendo, quindi:
è necessario e sufficiente che la domanda di mediazione sia redatta con chiarezza. Non è invece necessario indicare le ragioni di diritto della pretesa, né allegare giurisprudenza o deduzioni o argomentazioni di diritto. Nel caso specifico, l’indicazione dei punti della delibera impugnata e gli aspetti delle questioni per cui sono state attivate le mediazioni è sufficiente ad integrare la predetta “chiarezza” della domanda.
Ciò in quanto “la necessità che nella domanda siano indicati l'oggetto e le ragioni della pretesa è funzionale non solo a definire il thema del procedimento di mediazione ma anche a permettere al giudice del futuro giudizio di merito di verificare la procedibilità della domanda, acclarando che il diritto per il quale si procede è lo stesso azionato dinanzi al mediatore.”

Tutti gli organismi di mediazione aventi sede nel distretto di Corte d’Appello devono ritenersi competenti in ordine all’esperimento del tentativo di mediazione qualora lo stesso sia demandato nell’ambito del secondo grado di giudizio.
È la conclusione cui è pervenuta la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 36/2023.
Trattandosi di questione talvolta ancora dibattuta, e comunque tale da ingenerare dubbi nella parte onerata e/o interessata all’avvio della procedura, si ritiene opportuno tornarvi attraverso le brevi note che seguono, soprattutto al fine di sottolineare la chiarezza dell’apparato motivazionale della pronuncia richiamata.
Muoviamo da due dati normativi di riferimento.
Come è noto, ai sensi dell’art. 5 – quater, D.lgs 28/2010 (già art. 5, co. 2, nel testo antecedente la riforma c.f. “Cartabia”), “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”.
La disposizione in parola, naturalmente, deve essere coordinata con quanto previsto dall’art. 4 del medesimo decreto legislativo, in forza del quale “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito”.
Nel caso di specie, la mediazione è stata disposta – ex art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010 – dalla Corte di Appello di Napoli.
Parte appellante ha quindi ritualmente depositato il verbale del primo incontro di mediazione, conclusosi con esito negativo, per la verifica degli esiti e, quindi, nella fattispecie, al fine della procedibilità della domanda, ma parte appellata ha eccepito l'improcedibilità dell'appello sulla base del fatto che la procedura di mediazione sarebbe stata esperita presso un Organismo territorialmente non competente (nello specifico, un Organismo di Mediazione con sede in Avellino).
In sostanza, secondo la tesi sostenuta dall’appellato, la circostanza che la domanda di mediazione sia stata depositata e che dunque il procedimento si sia effettivamente svolto – sia pure limitatamente al primo ed unico incontro – presso un Organismo sito in luogo diverso (Avellino) da quello del Giudice competente per la controversia (Napoli) sarebbe tale da renderlo privo di effetti ed inidoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda (di appello). Non essendosi pertanto verificata la condizione di procedibilità della domanda, così come richiesta ex lege, il giudizio non potrebbe in alcun modo proseguire.
Detta eccezione, tuttavia, secondo il Giudice di seconde cure non può ritenersi degna di pregio, dovendosi rilevare che, essendo stata la mediazione disposta nel caso di specie dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 28/2010, debbano ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli Organismi aventi sede nel distretto nel quale la detta Corte esercita le sue funzioni.
Di talché, “...la procedura in questione è stata correttamente incardinata presso un organismo di mediazione che ha sede in Avellino che rientra nel distretto della Corte di Appello di Napoli (considerato che il Comune di Avellino è sede del Tribunale il cui circondario è parte del distretto territoriale per cui è competente questa Corte)”.
L'Organismo presso il quale si è svolta la mediazione era dunque competente e deve osservarsi, come la sentenza in commento in effetti osserva, la pretestuosità della richiamata eccezione, dal momento che parte appellata “...ha partecipato all'incontro di mediazione senza sollevare alcuna eccezione rispetto al corretto svolgimento della stessa”.
Aspetto, quello da ultimo ricordato, che non può in alcun modo essere sottaciuto, in quanto, essendo la competenza territoriale di cui all’art. 4, D.lgs 28/2010 derogabile su accordo delle Parti (come peraltro oggi espressamente previsto dalla menzionata disposizione, a seguito della modifica apportata in sede di riforma dal D.lgs 149/2022), qualora l’organismo investito della procedura fosse risultato effettivamente incompetente (il che nella fattispecie non è), non avesse cioè avuto sede nel distretto territoriale della Corte di Appello di Napoli, in ogni caso “...l'eccezione sarebbe risultata priva di pregio in considerazione dell'accordo tacito intervenuto tra le parti in deroga al criterio previsto dalla norma di riferimento”.
In sostanza, l’appellato – non avendo eccepito in sede di mediazione l’incompetenza dell’Organismo evocato – avrebbe in ogni caso avallato la scelta della parte istante, andando in tal modo a derogare implicitamente alla competenza per territorio.
Qualora, invece, la mediazione si fosse svolta dinanzi ad Organismo con sede esterna al distretto territoriale della Corte di Appello, l’incompetenza – salvo deroga espressa o tacita al criterio della competenza – avrebbe dovuto essere rilevata (cfr. Tribunale di Milano Sez. I Civ., 26 febbraio 2016: mediazione svolta a Roma, pertanto in un Comune fuori [dal distretto e] dal circondario di Milano, giudice territorialmente competente; o, più recentemente, Tribunale di Torino Sez. I Civ., 10 giugno 2022, che ha dichiarato l'improcedibilità in quanto la mediazione è stata svolta presso un organismo avente sede a Milano (e perciò fuori dal distretto e dal circondario di Torino, giudice territorialmente competente).
D’altra parte, la Corte osserva come una diversa interpretazione della disposizione in parola risulterebbe del tutto irragionevole posto che, da un lato, il legislatore “...ha inteso chiaramente ancorare il criterio di territorialità degli organismi di mediazione a quello del giudice competente per territorio dovendosi quindi tener conto dello specifico e diverso ambito di competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari (giudice di pace, tribunale, corte di appello)”; e che, dall’altro, “...la ratio della norma in questione è indiscutibilmente (soltanto) quella di favorire l'incontro tra le parti al fine di consentire l'effettivo svolgimento della mediazione evitando condotte elusive e, comunque, finalizzate ad ostacolare l'incontro, in tal modo vanificando sin dall'origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una vuota formalità il procedimento così introdotto”.
Peraltro la Cassazione (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 02/09/2015, n. 17480), ha da tempo chiarito come il meccanismo legislativo postuli che “...sia dapprima individuato il foro giudiziale, secondo le regole sottese a tale determinazione, e solo di riflesso sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa”. Di talché, come è ovvio, allorché la mediazione sia demandata dal giudice non possono sussistere dubbi circa l'individuazione dell'ambito territoriale entro il quale deve essere presente la sede dell'organismo presso il quale svolgere la procedura di mediazione.
Infine, giova rammentare che fin dal 2013 (in occasione cioè della riforma del D.lgs 28/2010 apportata dal c.d. “Decreto del Fare”, con la quale venne introdotto il criterio di territorialità per la scelta dell’Organismo di mediazione innanzi al quale introdurre il procedimento), il Consiglio Nazionale Forense aveva inteso chiarire, in via interpretativa, come “...per determinare la competenza dell'organismo di mediazione, una volta individuato il giudice competente secondo le norme del c., occorrerà fare riferimento all'ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari, rispettivamente: distretto per la Corte d'Appello, circondario per il Tribunale, mandamento per il giudice di pace ed ambito territoriale regionale per il c.d. tribunale delle imprese (...) Premessa la tendenziale derogabilità della competenza territoriale degli ODM (...) modalità attraverso le quali può essere esercitata l'autonomia privata in ordine alla competenza territoriale dell'ODM (...) ipotesi, probabilmente più frequente, sarà quella in cui dalla mancata contestazione della parte invitata, deriverà l'implicito accordo in deroga. Qui manca l'accordo preventivo, ma l'accettazione dell'invito a presentarsi davanti ad un ODM in un luogo diverso da quello di competenza del giudice, provoca, come avviene nel processo, la tacita accettazione della deroga (...) Nel caso di effettivo svolgimento della mediazione dinnanzi ad un organismo territorialmente incompetente se (...) non si è raggiunto l'accordo, la presenza della controparte ha garantito la tacita deroga alla competenza e quindi la condizione di procedibilità si considererà rispettata”.

L'assenza della banca opposta nel procedimento di mediazione obbligatoria comporta la revoca del decreto ingiuntivo emesso e una condanna alle spese processuali.
Con sentenza del Tribunale di Teramo del 15 luglio 2025, i giudici di merito hanno ribadito che nelle controversie in materia di contratti bancari, in cui la mediazione è prescritta dalla normativa (art. 5 d.lgs. 28/2010) come condizione necessaria per procedere con l'azione giudiziale, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria a causa dell'assenza e/o inerzia della banca opposta conduce alla revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Tale decisione si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale sull'effettività della mediazione e sulle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di conciliazione previsto dalla legge.
Il Tribunale di Teramo, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 19596/2020), ha confermato il principio secondo cui la mediazione costituisce non solo un obbligo procedimentale ma anche un presupposto fondamentale per la validità dell'azione monitoria.
Un elemento peculiare del caso esaminato riguarda la posizione della banca opposta, che non ha mai partecipato al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, rimanendo contumace nel giudizio principale nonostante la corretta notifica dell'atto di citazione.
Il Tribunale ha sottolineato che, alla luce della struttura particolare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la mediazione non può gravare sulla parte opponente, come ormai espressamente e pacificamente stabilito dal legislatore con l’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010.
Sebbene formalmente designata come parte attrice ai fini del giudizio di cognizione, questa assume invece il ruolo sostanziale di convenuta, contestando la pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta tramite il decreto ingiuntivo.
La parte opposta, che è in realtà l'attrice sostanziale, ha l'obbligo di sostenere i fatti fondanti la propria domanda creditoria.
L'assenza della banca opposta nel procedimento oppositivo, unitamente alla sua contumacia dichiarata nei termini dell'art. 171-bis c.p.c., tramite documentazione comprovante la regolare notifica dell'atto introduttivo, determina quindi il riconoscimento dell'improcedibilità della domanda monitoria.
Come conclusione, il Tribunale ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo impugnato e condannato la banca al pagamento delle spese di lite, riaffermando il principio secondo cui l'inadempimento degli obblighi relativi alla mediazione obbligatoria sortisce conseguenze rilevanti sul piano processuale e sostanziale.

Con il Decreto del 01 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2023, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze modificano il decreto legislativo n. 28/2010 sugli incentivi fiscali nell’art. 20 disciplinando la procedura e le modalità di presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento del credito di imposta e la determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Dal 1° luglio 2024, le parti coinvolte in una procedura di mediazione civile possono beneficiare di specifici crediti d’imposta legati ai costi sostenuti per l’indennità di mediazione e per l’assistenza legale.
Per usufruire di questi crediti d'imposta, le parti devono presentare una domanda tramite l'apposita piattaforma online del Ministero della Giustizia, vediamo quindi la procedura da seguire.
La domanda per richiedere il credito d’imposta va presentata tramite il Portale online Isg.giustizia.it fornito dal Ministero della Giustizia accedendo con gli attuali sistemi di identità digitale.

Una volta entrati nel portale con le credenziali SPID, CIE o CNS, occorre registrarsi e selezionare l’icona “istanza credito d’imposta”.

Entrati nel form, bisogna selezionare, nella barra in alto, “istanza credito imposta” e caricare “Nuova istanza”. Quindi, selezionare per chi si inserisce l’istanza.
Il Portale chiede espressamente di inserire l’indirizzo mail PEC, per ricevere le comunicazioni che, comunque, rimarranno presenti nell'apposita area riservata della piattaforma.
Date tutte le autorizzazioni, è necessario salvare e proseguire.

In seguito, bisogna scegliere la tipologia di procedura, i dati della mediazione e i dati di riconoscimento del credito d’imposta.

In caso di Mediazione - ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del D.lgs n.28/2010 si avranno le seguenti sezioni:

È possibile inserire più fatture per procedura, selezionando l’apposito pulsante Aggiungi fattura.
Una volta indicati i dati obbligatori minimi (segnati da asterisco (*) e la scritta campo obbligatorio in rosso), si abiliterà il pulsante Aggiungi Procedura per registrare la procedura e visualizzarla nella tabella in alto.
Terminata la compilazione dei dati richiesti, si seleziona il tasto Salva e Invia istanza, il sistema registra i dati e porta l’istanza nello stato di IN ATTESA DI VALIDAZIONE.
La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta di cui sopra, a pena di inammissibilità, è presentata online tramite l'apposita piattaforma entro il 31 marzo 2025.
Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010. Il Ministero, entro il 30 aprile 2025, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.
Il credito d'imposta è revocato se è accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa
I crediti di imposta, riconosciuti in conformità al presente decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta per la mediazione civile è un’agevolazione fiscale riconosciuta alle parti che partecipano a una procedura di mediazione. Copre parzialmente o totalmente i costi dell’indennità di mediazione e dell’assistenza legale, fino a determinati limiti.
Possono fare richiesta le parti coinvolte in una mediazione civile avviata dopo il 30 giugno 2024, purché abbiano sostenuto i relativi costi e abbiano documentazione fiscale adeguata.
La richiesta deve essere inviata online tramite il Portale Isg.giustizia.it, utilizzando un’identità digitale SPID, CIE o CNS.
La domanda deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2025 tramite la piattaforma online.
