

L’introduzione dell’istituto della mediazione civile nell’ordinamento giuridico italiano, come risulta evidente fin dall’originario testo del D.lgs 28/2010, ha dovuto necessariamente fare i conti con il contesto culturale nel quale il medesimo si è trovato ad operare, non certo tradizionalmente incline alla risoluzione conciliativa delle controversie civili.
Dato l’intento deflattivo del legislatore, questi non poté che ricorrere al concetto di obbligatorietà del tentativo: in determinate materie, cioè, in cui la controversia fu ritenuta in astratto “mediabile”, la mediazione venne a porsi fin dall’inizio quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con conseguente sbarramento all’accesso immediato alla sede giudiziale.
Quanto precede, si badi bene, fu peraltro previsto in via provvisoria, dato che – all’esito del monitoraggio quinquennale concepito all’interno della prima stesura del decreto legislativo – con l’auspicio di un rapido svilupparsi della “cultura della mediazione”, si sarebbe operato il passaggio alla facoltatività.
Ebbene, non può non rilevarsi come oggi, 2025, dopo due corpose riforme della mediazione civile [“decreto del fare” e “riforma Cartabia”], l’obbligatorietà non solo caratterizzi ancora l’istituto, ma sia stata rafforzata, sotto il profilo dell’ambito delle materie interessate e sotto quello – in questa sede particolarmente rilevante – dei presidi apprestati dal legislatore.
Fatte tali brevi ma doverose premesse, soffermiamoci sul concetto di “obbligatorietà”.
Cosa si intende dal punto di vista tecnico con tale espressione? E soprattutto: cosa occorre realmente affinché l’”obbligo” sia assolto?
Sotto il primo profilo, come precedentemente accennato, la scelta legislativa – fin dal 2010 –fu quella di selezionare determinate materie e di prevedere che le controverse nelle stesse rientranti dovessero essere precedute – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale – da un tentativo di risoluzione negoziata con l’assistenza di un terzo imparziale.
Con la riforma del 2013 [D.L. n. 69/2013 convertito in legge 98/2013], il meccanismo fu riconfermato, con l’introduzione, però, di un importante accorgimento procedimentale: l’introduzione del c.d. primo incontro “filtro” di cui all’art. 8, D.lgs 28/2010, nel testo per l’appunto risalente al 2013: in sede di primo incontro, le parti [ed i rispettivi legali, se presenti] erano chiamate ad esprimersi in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’inizio del tentativo di mediazione vero e proprio.
Solo in caso di valutazione positiva di entrambe le parti si passava alla trattazione nel merito della controversia, in vista di un possibile approdo conciliativo. In caso, invece, di conclusione negativa al primo incontro, senza dunque alcun avvio di negoziazione, la condizione di procedibilità si considerava avverata, rendendo procedibile pertanto il prosieguo processuale.
A ben vedere, dunque, una sorta di “obbligatorietà attenuata”: obbligatorio ratione materiae, infatti, non era altro che il deposito dell’istanza di mediazione presso un organismo territorialmente competente con conseguente svolgimento del primo incontro – con i caratteri “preliminari” ed “informativi” di cui sopra – finalizzato ad esplorare la mera possibilità di un avvio di del tentativo di mediazione vero e proprio.
Per converso, a fronte di tale quadro procedimentale, il legislatore potenziò l’apparato sanzionatorio relativo alla mancata partecipazione della parte chiamata, originariamente limitato alla valutazione del comportamento omissivo da parte del giudice ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.c.
A tale proposito, fu infatti previsto che, nell’ipotesi per l’appunto di mancata partecipazione della parte chiamata al primo incontro, risultante dal verbale redatto dal mediatore, nel successivo eventuale giudizio, qualora il giudice avesse ritenuto la predetta renitenza priva di giustificato motivo, avrebbero potuto [rectius: dovuto] trovare applicazione le sanzioni di cui all’allora art. 8, ult. co., D.lgs 28/2010: vale a dire, condanna ad una sanzione pari all’ammontare del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Previsione di una sanzione applicabile nel successivo giudizio, quindi, nei confronti di chi – chiamato in mediazione - avesse ingiustificatamente ritenuto di sottrarsi financo al confronto preliminare all’interno del primo incontro, avente ad oggetto non già il merito della controversia, ma la possibilità di dare inizio ad un percorso conciliativo, pertanto meramente eventuale e subordinato alle valutazioni delle parti in tal senso.
Un tale meccanismo, alla prova dei fatti, ha certamente rappresentato un modello non sufficientemente equilibrato, dal momento che alla sanzione della improcedibilità della domanda, prevista, con riferimento al lato istante per il caso di mancato esperimento della mediazione [fermo restando il fatto che la condizione di procedibilità deve considerarsi avverata con la sola partecipazione al primo incontro di mediazione, come recentemente confermato dalla Cassazione con l’ord. n. 8050/2025], si contrapponeva, sul versante dell’invitato, al netto della “scatola vuota” dell’argomento di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c., null’altro che una sanzione oggettivamente blanda e, oltretutto, ben raramente irrogata [malgrado il testo della disposizione – dal 2013 – preveda che a fronte della rilevata carenza di giustificato motivo il giudice “condanni” e non già “possa condannare]”.
Ora, come è noto, con la riforma “Cartabia” [L. 206/2021 e D.lgs 149/2022], non soltanto la mediazione, quale necessario passaggio preliminare a fini della procedibilità della domanda giudiziale, è stata estesa ad ulteriori materie [associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura], ma è il concetto stesso di obbligatorietà a risultare rafforzato, dal momento che, sin dal primo incontro, il mediatore è chiamato ad adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo conciliativo, cooperando in buona fede e lealmente, unitamente ai propri legali, alla realizzazione di un effettivo confronto sulle questioni controverse [art. 8, co. 6, D.lgs 26/2010].
Non è più, dunque, “obbligatorio” il mero deposito della domanda di mediazione propedeutico ad un primo incontro lato sensu “preliminare”, è “obbligatorio”, invece, il confronto effettivo sul merito della controversia: fin dal primo incontro.
Appare pertanto conseguente il ripensamento, da parte del legislatore, dell’apparato sanzionatorio volto a contrastare la mancata partecipazione alla mediazione della parte regolarmente convocata.
L’attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, infatti, prevede che “1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente”.
La situazione, come è agevole rilevare, è dunque radicalmente mutata, in particolare con riferimento alle sanzioni irrogabili dal giudice ed all’entità delle stesse.
A parte dunque la confermata desumibilità, in ogni caso, dell’argomento di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c., stante la portata generale del tenore del primo comma del predetto art. 12 – bis, in forza della quale tale conseguenza potrà ben derivare anche dalla mancata partecipazione ad un procedimento avviato volontariamente, è con riferimento alle ipotesi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ratione materiae ovvero in quanto delegata dal giudice ai sensi dell’art. 5 –quater, D.lgs 28/2010 o ancora in quanto prevista come step necessario da una clausola contrattuale) che l’intervento legislativo appare particolarmente rilevante.
Il legislatore, infatti, nelle predette ipotesi ha inteso aggravare le conseguenze della mancata partecipazione, raddoppiando l’entità della sanzione (doppio del valore del contributo unificato dovuto per il giudizio); va rilevata la chiarezza del dato testuale, secondo cui – laddove l’assenza in mediazione sia ritenuta non giustificata – il giudice “condanna la parte costituita”: il giudice non è dunque facoltizzato ad irrogare la sanzione, dovrà senz’altro irrogarla laddove, per l’appunto, ritenga la mancata partecipazione priva di giustificato motivo.
Detta sanzione prescinde totalmente dalla soccombenza nel successivo giudizio, atteso che, in attuazione del principio di causalità, mira a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio: di conseguenza ben potrà essere irrogata fin dalla prima udienza.
Dovrà quindi considerarsi ingiustificata la mancata partecipazione di chi non motivi affatto tale proprio comportamento omissivo, mentre dovranno valutarsi caso per caso, da parte del giudice, le eventuali motivazioni addotte a giustificazione dell’assenza in mediazione.
Secondo una ormai consolidata giurisprudenza, peraltro, la parte non può limitarsi ad opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l’asserzione aprioristica che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché ammettendo ciò sussisterebbe sempre e comunque in capo a chiunque un giustificato motivo per non comparire.
Il Tribunale di Roma (cfr., ex multis, sent. 26 luglio 2023, n. 11746) ha da tempo evidenziato come sia censurabile e, quindi, sanzionabile, il comportamento di chi non partecipi alla mediazione senza alcun “giustificato motivo impeditivo” avente i caratteri della “assolutezza” e della “non temporaneità”, limitandosi a manifestare sic et simpliciter la volontà di non partecipare alla mediazione [nel caso di specie un Condominio tramite il suo amministratore].
È stato financo affermato che l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione possa configurare un comportamento doloso, “…in quanto idoneo a determinare l’introduzione di una procedura giudiziale – evitabile – in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi, tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio” (cfr. Tribunale di Termini Imerese, sent. 7 aprile 2023, n. 412, con riferimento ovviamente al regime antecedente alla riforma “Cartabia”: la sanzione prevista oggi è pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio).
O ancora, da ultimo, Tribunale di Milano, sent. 23 luglio 2025, n. 6158, in cui si sottolinea come la partecipazione al primo incontro di mediazione debba considerarsi come una condotta doverosa, che le parti non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità, con la conseguenza che “la mancata partecipazione, se non per un motivo di forza maggiore, comporta quindi una condanna. Del resto, l’adesione a questo passaggio non è una semplice formalità, ma un obbligo procedurale serio, che mira a favorire la composizione stragiudiziale delle liti. La sanzione, pari al doppio del contributo unificato, serve infatti a incentivare una partecipazione attiva e costruttiva delle parti”.
Infine, non va dimenticato che, ai sensi dell’art, 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010, con il provvedimento che definisce il giudizio, laddove ne faccia richiesta il legale di parte vittoriosa, il giudice può condannare la parte soccombente, che non abbia partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, in una misura che non ecceda nel massimo le spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Ben si comprende, dunque, come dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione ben possano derivare conseguenze assai onerose per la parte assente ingiustificata.
Naturalmente, siamo ai primi passi.
L’incremento dell’applicazione, a livello giurisprudenziale, delle sanzioni di cui al menzionato art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, contribuirà verosimilmente ad una sostanziale diminuzione dei casi di diserzione, ancora frequenti soprattutto con riguardo a determinate categorie - Aziende Ospedaliere pubbliche, Compagnie assicurative, Banche ed istituti finanziari – che non hanno certamente contribuito ad elevare, da quando la mediazione è entrata a far parte dell’ordinamento italiano, il tasso di partecipazione attiva al procedimento e, quindi, il raggiungimento degli effetti deflattivi perseguiti dl legislatore.

Chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010, ha l’onere – al fine di esservi iscritto – di frequentare il nuovo corso base di cui all’art. 23 D.M 150/2023.
Le presenti note nascono dall’esigenza di chiarire, sulla base di un’interpretazione sistematica delle disposizioni di cui al D.M. 150/2023, gli adempimenti cui sia oggi tenuto chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito – sia perché mai iscritto sia perché cancellato – in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010 (Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione – Parte I e II – Sez. A, B e C).
Ora, preliminarmente.
L’art. 8, D.M. 150/2023, nel suo primo comma, prevede che “L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti”. Il secondo comma della medesima disposizione, a sua volta, dispone che la predetta richiesta debba essere corredata, per ciascun mediatore, “...a) dalla dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a essere inserito in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c); b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità; c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico; d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale; e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'articolo 23 (Formazione iniziale dei mediatori)”.
L’art. 42, D.M. 150/2023, da parte sua, detta le regole relative al mantenimento dell'iscrizione nel registro per quanto concerne i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (15 novembre 2023), negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della Giustizia n. 180 del 2010, che intendano mantenere tale inserimento.
Attraverso l’interpretazione sistematica delle predette disposizioni (quindi, sinteticamente: artt. 8, co. 1 e 2, e 42, D.M. 150/2023), si perviene alla conclusione per la quale chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito – sia perché mai iscritto sia perché cancellato – in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010, ha ora l’onere – al fine di esservi iscritto – di soddisfare il requisito della qualificazione formativa di cui all’art. 23 D.M. 150/2023 (ossia Formazione iniziale dei mediatori, c.d. corso base), a prescindere da ogni eventuale corso frequentato in passato, ivi incluso il corso di 50 ore di cui all’art. 18, co. 2, lett. f), D.M. 180/2010.
Chi invece, alla stessa data, era inserito in uno degli elenchi di cui sopra, aveva l’onere – per permanervi – di frequentare idonei corsi di aggiornamento entro il 31.01.2025 ai sensi dell’art. 42 D.M. 150/2023 (inizialmente entro il 15.08.2024, cioè entro 9 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 150/2023, avvenuta il 15.11.2023; successivamente, peraltro, il termine è stato prorogato per l'appunto alla data del 31.01.2025: si tratta del corso di 10 ore, oggi non più esistente, in quanto spirato il termine per lo svolgimento dello stesso, idoneo all'assoluzione degli obblighi di aggiornamento per il biennio 2024/2025).
In sostanza, chi alla data del 15.11.2023, era già inserito quale mediatore negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010, non aveva l’onere di frequentare il corso di cui all’art. 23 D.M. 150/2023 neppure laddove volesse iscriversi come mediatore presso altro nuovo organismo, fermo restando tuttavia l’onere di aggiornamento di cui all’art. 42 D.M. 150/2023 (e cioè il corso di dieci ore che doveva essere svolto entro il 31.01.2025).
Le conclusioni di cui sopra sono chiaramente espresse anche nelle FAQ del Ministero della Giustizia sui requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori (in particolare, Sez. "C"), in cui si specifica che le norme sopra richiamate "attribuiscono rilievo soltanto alla circostanza dell’inserimento – o meno – negli elenchi dei mediatori al momento dell’entrata in vigore del d.m. citato, senza operare alcun distinguo in virtù della formazione pregressa dell’interessato".
Riassuntivamente, quindi: chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito – sia perché mai iscritto sia perché cancellato – in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3, D.M. 180/2010, ha l’onere – al fine di esservi iscritto – di soddisfare il requisito della qualificazione formativa di cui all’art. 23 D.M 150/2023 (Formazione iniziale dei mediatori, vale a dire lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, avente la struttura di cui al medesimo art. 23, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata).
Da più parti ci si è posti l’interrogativo circa la possibilità, ai fini di soddisfare il requisito formativo del corso di 80 ore di cui all’art. 23, D.M. 150/2023, per chi abbia già frequentato un corso di formazione di durata non inferiore a 50 di cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett. f) D.M. 180/2010, di frequentare un corso integrativo di 30 ore, così da addivenire al soddisfacimento del monte ore richiesto dalla normativa attualmente vigente.
Detta ipotizzata soluzione non può considerarsi perseguibile, dal momento che il corso base previsto dal D.M. 180/2010 era strutturalmente diverso da quello contemplato dall’art. 23, D.M 150/2023.
D’altra parte la conclusione che precede trova piena conferma nelle FAQ del Ministero della Giustizia sui requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori (in particolare, Sez. "C", n. 4), in cui espressamente si afferma che “...stante la diversità dei corsi, va esclusa la possibilità e utilità di istituire e frequentare corsi (di 30 o più ore) integrativi dei corsi di 50 ore di cui all’art. 18, co. 2, lett. f), D.M 180/2010. Infatti, l’art. 18 cit. richiedeva la frequenza di non meno di 50 ore totali, senza stabilire quante ore dovessero essere dedicate ai corsi teorici e quante ai pratici, aventi ad oggetto determinate materie, mentre l’art. 23, D.M. 150/2023 stabilisce che, delle 80 ore totali di corso, 40 devono essere dedicate a moduli teorici – anche su materie non contemplate dall’art. 18 cit. –, e40 a moduli pratici aventi ad oggetto specifiche attività (parimenti non menzionate dall’art. 18 cit.), con possibilità di partecipare anche ad incontri di mediazione. Come è evidente, pertanto, non potrebbero configurarsi corsi integrativi validi per chiunque abbia già frequentato un corso ex art. 18 cit., il quale potrebbe essere stato organizzato in modo variabile dai diversi enti di formazione”.

Il Tribunale di Genova, Sez. III, con la sentenza 18 novembre 2024, n. 2952, fornisce con estrema chiarezza le coordinate cui deve rispondere la domanda di mediazione, ai fini del corretto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nell’ambito di una controversia in materia condominiale, si era verificato quanto di seguito sinteticamente riportato: i condomini attori avevano originariamente impugnato, ritenendola illegittima in relazione a due punti all’ordine del giorno (approvazione rendiconto consuntivo 2019/20 e servitù di passaggio), una prima delibera assembleare, depositando la relativa istanza di mediazione. L'amministratore, nel convocare la successiva assemblea per ottenere la (allora) necessaria autorizzazione a partecipare alla mediazione, aveva nuovamente inserito all'ordine del giorno i predetti due punti impugnati, che venivano approvati una seconda volta con il voto contrario degli attori, presenti in assemblea. Gli attori impugnavano anche la seconda delibera, in relazione a due punti all’ordine del giorno (approvazione rendiconto/consuntivo 2020/21 e nomina amministratore) depositando ulteriore istanza di mediazione. L’amministratore nuovamente riteneva di reinserire all’ordine del giorno i due punti impugnati, che venivano anch’essi approvati una seconda volta con il voto contrario degli attori, presenti in assemblea.
Giunta la vicenda in sede giudiziale, il Condominio convenuto ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo di conciliazione dal momento che, a suo dire, “...le istanze di mediazione, apparivano talmente generiche e scarne dal punto di vista del petitum, che la difesa del Condominio non poteva, in alcun modo, svolgere le proprie difese, con conseguente improcedibilità della domanda”.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, detta eccezione del convenuto non può nella specie trovare accoglimento.
Come è noto, la forma e le modalità di proposizione della domanda di mediazione sono disciplinate dall'art. 4, D.lgs. 28/2010. In particolare, il secondo comma della citata disposizione prevede che “La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
Rileva il Giudice come la necessità che nella domanda siano indicati l'oggetto e le ragioni della pretesa risulti funzionale “...non solo a definire il thema del procedimento di mediazione ma anche a permettere al giudice del futuro giudizio di merito di verificare la procedibilità della domanda, acclarando che il diritto per il quale si procede è lo stesso azionato dinanzi al mediatore”.
E’ pertanto necessario che la domanda di mediazione sia redatta con sufficiente chiarezza, ed in particolare, relativamente alle ragioni della domanda, le stesse dovranno “...essere identificate con i fatti posti a sostegno della richiesta, che vanno riferiti non nella loro dettagliata specificità ma nei loro tratti essenziali e strutturali”. Non sarà invece necessario indicare le ragioni di diritto della pretesa, né, tantomeno, “...allegare giurisprudenza o deduzioni o argomentazioni di diritto”.
Ciò posto, nel caso di specie i presupposti richiesti dalla normativa appaiono adeguatamente soddisfatti, in quanto – osserva il Tribunale – nella specifica sezione dell’istanza riservata all’oggetto della domanda e alle ragioni della pretesa possono rintracciarsi tutti gli elementi che il legislatore ha ritenuto necessari per la piena comprensione della richiesta di mediazione.
In particolare, quanto all'istanza depositata in data 21 luglio 2021: "impugnazione delibera assemblea 23/06/2021, punti nn. 2, 3 e 7 alla voce "oggetto domanda", per violazione diritto di verifica preventiva dei documenti contabili, per violazione delle maggioranze deliberative necessarie e per l'omessa menzione nel verbale della relazione tecnica dell'Ing. (...), citata nel corso della discussione alla voce "ragioni pretesa";
quanto all'istanza depositata in data 11 ottobre 2021: “impugnazione delibera assemblea 27/09/2021, punti nn. 2, 3 e 4 alla voce "oggetto domanda", in quanto replica della delibera approvata in data 23.6.2021, già impugnata (per violazione diritto di verifica preventiva dei documenti contabili, per violazione delle maggioranze deliberative necessarie e per l'omessa menzione nel verbale della relazione tecnica dell'Ing. (...), citata nel corso della prima discussione) alla voce "ragioni pretesa”;
quanto infine all'istanza depositata in data 13 dicembre 2021: "impugnazione delibera assemblea 16/11/2021, punti nn. 2, 3 e 4, alla voce "oggetto domanda" per la presenza degli stessi vizi delle precedenti delibere approvate in data 23/6 e 27/9/2021, già impugnate (per violazione diritto di verifica preventiva dei documenti contabili, per violazione delle maggioranze deliberative necessarie e per l'omessa menzione nel verbale della relazione tecnica dell'Ing. (...), citata nel corso della prima discussione) alla voce "ragioni pretesa".
Secondo il Tribunale di Genova, quindi, il tenore di tali istanze, come sopra richiamato, integra pienamente il rispetto dei parametri normativi, in quanto consente l'agevole individuazione delle delibere impugnate e gli aspetti delle questioni per cui sono state attivate le mediazioni, “...di talché i presupposti richiesti dalla norma appaiono adeguatamente soddisfatti, con conseguente infondatezza dell'eccezione di improcedibilità”.
Sinteticamente concludendo, quindi:
è necessario e sufficiente che la domanda di mediazione sia redatta con chiarezza. Non è invece necessario indicare le ragioni di diritto della pretesa, né allegare giurisprudenza o deduzioni o argomentazioni di diritto. Nel caso specifico, l’indicazione dei punti della delibera impugnata e gli aspetti delle questioni per cui sono state attivate le mediazioni è sufficiente ad integrare la predetta “chiarezza” della domanda.
Ciò in quanto “la necessità che nella domanda siano indicati l'oggetto e le ragioni della pretesa è funzionale non solo a definire il thema del procedimento di mediazione ma anche a permettere al giudice del futuro giudizio di merito di verificare la procedibilità della domanda, acclarando che il diritto per il quale si procede è lo stesso azionato dinanzi al mediatore.”

Tutti gli organismi di mediazione aventi sede nel distretto di Corte d’Appello devono ritenersi competenti in ordine all’esperimento del tentativo di mediazione qualora lo stesso sia demandato nell’ambito del secondo grado di giudizio.
È la conclusione cui è pervenuta la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 36/2023.
Trattandosi di questione talvolta ancora dibattuta, e comunque tale da ingenerare dubbi nella parte onerata e/o interessata all’avvio della procedura, si ritiene opportuno tornarvi attraverso le brevi note che seguono, soprattutto al fine di sottolineare la chiarezza dell’apparato motivazionale della pronuncia richiamata.
Muoviamo da due dati normativi di riferimento.
Come è noto, ai sensi dell’art. 5 – quater, D.lgs 28/2010 (già art. 5, co. 2, nel testo antecedente la riforma c.f. “Cartabia”), “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”.
La disposizione in parola, naturalmente, deve essere coordinata con quanto previsto dall’art. 4 del medesimo decreto legislativo, in forza del quale “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito”.
Nel caso di specie, la mediazione è stata disposta – ex art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010 – dalla Corte di Appello di Napoli.
Parte appellante ha quindi ritualmente depositato il verbale del primo incontro di mediazione, conclusosi con esito negativo, per la verifica degli esiti e, quindi, nella fattispecie, al fine della procedibilità della domanda, ma parte appellata ha eccepito l'improcedibilità dell'appello sulla base del fatto che la procedura di mediazione sarebbe stata esperita presso un Organismo territorialmente non competente (nello specifico, un Organismo di Mediazione con sede in Avellino).
In sostanza, secondo la tesi sostenuta dall’appellato, la circostanza che la domanda di mediazione sia stata depositata e che dunque il procedimento si sia effettivamente svolto – sia pure limitatamente al primo ed unico incontro – presso un Organismo sito in luogo diverso (Avellino) da quello del Giudice competente per la controversia (Napoli) sarebbe tale da renderlo privo di effetti ed inidoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda (di appello). Non essendosi pertanto verificata la condizione di procedibilità della domanda, così come richiesta ex lege, il giudizio non potrebbe in alcun modo proseguire.
Detta eccezione, tuttavia, secondo il Giudice di seconde cure non può ritenersi degna di pregio, dovendosi rilevare che, essendo stata la mediazione disposta nel caso di specie dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 28/2010, debbano ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli Organismi aventi sede nel distretto nel quale la detta Corte esercita le sue funzioni.
Di talché, “...la procedura in questione è stata correttamente incardinata presso un organismo di mediazione che ha sede in Avellino che rientra nel distretto della Corte di Appello di Napoli (considerato che il Comune di Avellino è sede del Tribunale il cui circondario è parte del distretto territoriale per cui è competente questa Corte)”.
L'Organismo presso il quale si è svolta la mediazione era dunque competente e deve osservarsi, come la sentenza in commento in effetti osserva, la pretestuosità della richiamata eccezione, dal momento che parte appellata “...ha partecipato all'incontro di mediazione senza sollevare alcuna eccezione rispetto al corretto svolgimento della stessa”.
Aspetto, quello da ultimo ricordato, che non può in alcun modo essere sottaciuto, in quanto, essendo la competenza territoriale di cui all’art. 4, D.lgs 28/2010 derogabile su accordo delle Parti (come peraltro oggi espressamente previsto dalla menzionata disposizione, a seguito della modifica apportata in sede di riforma dal D.lgs 149/2022), qualora l’organismo investito della procedura fosse risultato effettivamente incompetente (il che nella fattispecie non è), non avesse cioè avuto sede nel distretto territoriale della Corte di Appello di Napoli, in ogni caso “...l'eccezione sarebbe risultata priva di pregio in considerazione dell'accordo tacito intervenuto tra le parti in deroga al criterio previsto dalla norma di riferimento”.
In sostanza, l’appellato – non avendo eccepito in sede di mediazione l’incompetenza dell’Organismo evocato – avrebbe in ogni caso avallato la scelta della parte istante, andando in tal modo a derogare implicitamente alla competenza per territorio.
Qualora, invece, la mediazione si fosse svolta dinanzi ad Organismo con sede esterna al distretto territoriale della Corte di Appello, l’incompetenza – salvo deroga espressa o tacita al criterio della competenza – avrebbe dovuto essere rilevata (cfr. Tribunale di Milano Sez. I Civ., 26 febbraio 2016: mediazione svolta a Roma, pertanto in un Comune fuori [dal distretto e] dal circondario di Milano, giudice territorialmente competente; o, più recentemente, Tribunale di Torino Sez. I Civ., 10 giugno 2022, che ha dichiarato l'improcedibilità in quanto la mediazione è stata svolta presso un organismo avente sede a Milano (e perciò fuori dal distretto e dal circondario di Torino, giudice territorialmente competente).
D’altra parte, la Corte osserva come una diversa interpretazione della disposizione in parola risulterebbe del tutto irragionevole posto che, da un lato, il legislatore “...ha inteso chiaramente ancorare il criterio di territorialità degli organismi di mediazione a quello del giudice competente per territorio dovendosi quindi tener conto dello specifico e diverso ambito di competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari (giudice di pace, tribunale, corte di appello)”; e che, dall’altro, “...la ratio della norma in questione è indiscutibilmente (soltanto) quella di favorire l'incontro tra le parti al fine di consentire l'effettivo svolgimento della mediazione evitando condotte elusive e, comunque, finalizzate ad ostacolare l'incontro, in tal modo vanificando sin dall'origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una vuota formalità il procedimento così introdotto”.
Peraltro la Cassazione (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 02/09/2015, n. 17480), ha da tempo chiarito come il meccanismo legislativo postuli che “...sia dapprima individuato il foro giudiziale, secondo le regole sottese a tale determinazione, e solo di riflesso sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa”. Di talché, come è ovvio, allorché la mediazione sia demandata dal giudice non possono sussistere dubbi circa l'individuazione dell'ambito territoriale entro il quale deve essere presente la sede dell'organismo presso il quale svolgere la procedura di mediazione.
Infine, giova rammentare che fin dal 2013 (in occasione cioè della riforma del D.lgs 28/2010 apportata dal c.d. “Decreto del Fare”, con la quale venne introdotto il criterio di territorialità per la scelta dell’Organismo di mediazione innanzi al quale introdurre il procedimento), il Consiglio Nazionale Forense aveva inteso chiarire, in via interpretativa, come “...per determinare la competenza dell'organismo di mediazione, una volta individuato il giudice competente secondo le norme del c., occorrerà fare riferimento all'ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari, rispettivamente: distretto per la Corte d'Appello, circondario per il Tribunale, mandamento per il giudice di pace ed ambito territoriale regionale per il c.d. tribunale delle imprese (...) Premessa la tendenziale derogabilità della competenza territoriale degli ODM (...) modalità attraverso le quali può essere esercitata l'autonomia privata in ordine alla competenza territoriale dell'ODM (...) ipotesi, probabilmente più frequente, sarà quella in cui dalla mancata contestazione della parte invitata, deriverà l'implicito accordo in deroga. Qui manca l'accordo preventivo, ma l'accettazione dell'invito a presentarsi davanti ad un ODM in un luogo diverso da quello di competenza del giudice, provoca, come avviene nel processo, la tacita accettazione della deroga (...) Nel caso di effettivo svolgimento della mediazione dinnanzi ad un organismo territorialmente incompetente se (...) non si è raggiunto l'accordo, la presenza della controparte ha garantito la tacita deroga alla competenza e quindi la condizione di procedibilità si considererà rispettata”.

L'assenza della banca opposta nel procedimento di mediazione obbligatoria comporta la revoca del decreto ingiuntivo emesso e una condanna alle spese processuali.
Con sentenza del Tribunale di Teramo del 15 luglio 2025, i giudici di merito hanno ribadito che nelle controversie in materia di contratti bancari, in cui la mediazione è prescritta dalla normativa (art. 5 d.lgs. 28/2010) come condizione necessaria per procedere con l'azione giudiziale, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria a causa dell'assenza e/o inerzia della banca opposta conduce alla revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Tale decisione si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale sull'effettività della mediazione e sulle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di conciliazione previsto dalla legge.
Il Tribunale di Teramo, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 19596/2020), ha confermato il principio secondo cui la mediazione costituisce non solo un obbligo procedimentale ma anche un presupposto fondamentale per la validità dell'azione monitoria.
Un elemento peculiare del caso esaminato riguarda la posizione della banca opposta, che non ha mai partecipato al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, rimanendo contumace nel giudizio principale nonostante la corretta notifica dell'atto di citazione.
Il Tribunale ha sottolineato che, alla luce della struttura particolare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la mediazione non può gravare sulla parte opponente, come ormai espressamente e pacificamente stabilito dal legislatore con l’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010.
Sebbene formalmente designata come parte attrice ai fini del giudizio di cognizione, questa assume invece il ruolo sostanziale di convenuta, contestando la pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta tramite il decreto ingiuntivo.
La parte opposta, che è in realtà l'attrice sostanziale, ha l'obbligo di sostenere i fatti fondanti la propria domanda creditoria.
L'assenza della banca opposta nel procedimento oppositivo, unitamente alla sua contumacia dichiarata nei termini dell'art. 171-bis c.p.c., tramite documentazione comprovante la regolare notifica dell'atto introduttivo, determina quindi il riconoscimento dell'improcedibilità della domanda monitoria.
Come conclusione, il Tribunale ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo impugnato e condannato la banca al pagamento delle spese di lite, riaffermando il principio secondo cui l'inadempimento degli obblighi relativi alla mediazione obbligatoria sortisce conseguenze rilevanti sul piano processuale e sostanziale.

Con il Decreto del 01 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2023, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze modificano il decreto legislativo n. 28/2010 sugli incentivi fiscali nell’art. 20 disciplinando la procedura e le modalità di presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento del credito di imposta e la determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Dal 1° luglio 2024, le parti coinvolte in una procedura di mediazione civile possono beneficiare di specifici crediti d’imposta legati ai costi sostenuti per l’indennità di mediazione e per l’assistenza legale.
Per usufruire di questi crediti d'imposta, le parti devono presentare una domanda tramite l'apposita piattaforma online del Ministero della Giustizia, vediamo quindi la procedura da seguire.
La domanda per richiedere il credito d’imposta va presentata tramite il Portale online Isg.giustizia.it fornito dal Ministero della Giustizia accedendo con gli attuali sistemi di identità digitale.

Una volta entrati nel portale con le credenziali SPID, CIE o CNS, occorre registrarsi e selezionare l’icona “istanza credito d’imposta”.

Entrati nel form, bisogna selezionare, nella barra in alto, “istanza credito imposta” e caricare “Nuova istanza”. Quindi, selezionare per chi si inserisce l’istanza.
Il Portale chiede espressamente di inserire l’indirizzo mail PEC, per ricevere le comunicazioni che, comunque, rimarranno presenti nell'apposita area riservata della piattaforma.
Date tutte le autorizzazioni, è necessario salvare e proseguire.

In seguito, bisogna scegliere la tipologia di procedura, i dati della mediazione e i dati di riconoscimento del credito d’imposta.

In caso di Mediazione - ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del D.lgs n.28/2010 si avranno le seguenti sezioni:

È possibile inserire più fatture per procedura, selezionando l’apposito pulsante Aggiungi fattura.
Una volta indicati i dati obbligatori minimi (segnati da asterisco (*) e la scritta campo obbligatorio in rosso), si abiliterà il pulsante Aggiungi Procedura per registrare la procedura e visualizzarla nella tabella in alto.
Terminata la compilazione dei dati richiesti, si seleziona il tasto Salva e Invia istanza, il sistema registra i dati e porta l’istanza nello stato di IN ATTESA DI VALIDAZIONE.
La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta di cui sopra, a pena di inammissibilità, è presentata online tramite l'apposita piattaforma entro il 31 marzo 2025.
Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010. Il Ministero, entro il 30 aprile 2025, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.
Il credito d'imposta è revocato se è accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa
I crediti di imposta, riconosciuti in conformità al presente decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta per la mediazione civile è un’agevolazione fiscale riconosciuta alle parti che partecipano a una procedura di mediazione. Copre parzialmente o totalmente i costi dell’indennità di mediazione e dell’assistenza legale, fino a determinati limiti.
Possono fare richiesta le parti coinvolte in una mediazione civile avviata dopo il 30 giugno 2024, purché abbiano sostenuto i relativi costi e abbiano documentazione fiscale adeguata.
La richiesta deve essere inviata online tramite il Portale Isg.giustizia.it, utilizzando un’identità digitale SPID, CIE o CNS.
La domanda deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2025 tramite la piattaforma online.

L’art. 9, D.lgs 28/2010 testualmente prevede: “1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti”.
Sotto il profilo soggettivo, pertanto, si può senz’altro affermare che con la riforma Cartabia si sia sgombrato il campo da ogni dubbio in ordine al novero dei soggetti tenuti al segreto, dal momento che l’ambito in parola è stato espressamente esteso a tutti coloro che in qualche modo abbiano a che fare con il procedimento di mediazione, come, ad esempio, il consulente tecnico eventualmente nominato dall’Organismo su richiesta delle Parti, i consulenti di parte che presenzino agli incontri di mediazione, coloro i quali partecipino ai fini della pratica forense, etc.
Sotto il profilo oggettivo, di ben più rilevante interesse, la normativa in vigore appare in effetti altrettanto chiara.
Infatti, secondo il co. 1 del citato art. 9, l’obbligo gravante durante la procedura sui soggetti come sopra individuati riguarda “le dichiarazioni rese dalle parti” e “le informazioni acquisite durante il procedimento”.
L’ambito oggettivo del concetto di riservatezza appare quindi esattamente individuato dalla disposizione in esame.
Di conseguenza, non tutto quello che accade o viene dichiarato nel corso del procedimento di mediazione può considerarsi coperto da segretezza, dal momento che, diversamente opinando, il concetto stesso di verbalizzazione dell’incontro verrebbe ad essere svuotato di ogni reale significato: ben potranno quindi essere verbalizzate le circostanze di tempo, di luogo, le identità delle presenze all’incontro, gli accadimenti che vengano a verificarsi nel corso dell’incontro, etc.
Molto diverso si presenta l’aspetto relativo al merito della discussione. Come espressamente previsto dal citato art. 9, co. 1, D.lgs 28/2010, le posizioni prospettate dalle parti, le eventuali proposte e controproposte delle stesse, i riconoscimenti reciproci che dovessero avvenire nel corso della negoziazione, le motivazioni delle proposte o dei dinieghi, non possono che rientrare nell’area della riservatezza e quindi non possono che essere escluse dalla verbalizzazione.
In particolare, quanto alle proposte che una parte intenda avanzare nel corso della seduta, le stesse potranno essere verbalizzate solo con il consenso di tutte le parti, non potendo che rientrare le stesse nell’ambito delle “dichiarazioni rese dalle parti”.
A tale conclusione sembra debbano ricondurre argomenti tanto di ordine testuale quanto di ordine logico, prima ancora che giuridico.
Sotto il primo profilo, il richiamo al “consenso della parte dichiarante” è contenuto esclusivamente nel secondo comma della disposizione in esame, dedicato esclusivamente alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e pertanto, sotto il profilo soggettivo, non a caso rivolto al solo mediatore, unico soggetto abilitato ad interloquire con le parti ed i rispettivi legali per l’appunto all’interno delle sessioni separate.
Ma – al di là del richiamato dato testuale – non si vede come le eventuali proposte (o rinunce) formulate nel corso del procedimento possano considerarsi non rientranti nel novero delle dichiarazioni rese dalle parti e – quindi – delle informazioni acquisite durante il procedimento: chiunque, partecipante al tavolo della mediazione, sarebbe altrimenti libero di divulgare la proposta conciliativa avanzata da una delle parti ovvero la rinuncia alla quale la stessa si sia dichiarata disponibile, con conseguenze fin troppo immaginabili.
Il fatto che la parte dichiarante espressamente presti il consenso alla verbalizzazione della propria proposta potrebbe evidentemente risultare strumentale ad una “acquisizione di posizione”, per così dire, rispetto alla quale la controparte ben potrebbe vantare il diritto ad essere garantita dal principio di riservatezza.
Come ben noto a chi abbia pratica concreta con i procedimenti di mediazione, è frequente il caso in cui una delle parti (per il tramite del proprio legale) richieda al mediatore di verbalizzare la proposta conciliativa formulata e non ritenuta congrua dall’altra parte, la quale, di conseguenza, si oppone a detta richiesta.
Ora, a prescindere dalla considerazione del fatto che nessuna disposizione contenuta nel D.lgs 28/2010 prevede espressamente un’ipotesi siffatta, sembra evidente che la proposta conciliativa in parola non possa essere riportata a verbale dal mediatore, proprio in quanto attinente al merito della controversia e, in quanto tale, coperta dall’obbligo di riservatezza, a meno che lo stesso non sia espressamente derogato da tutte le parti.
E non sembra affatto che il mediatore possa considerarsi esonerato dal vincolo di riservatezza “a richiesta” della sola parte dichiarante cosi come disposto dal successivo art. 10, dal momento che la disposizione da ultimo citata non può che essere inserita in un contesto successivo, quello giudiziale, che presuppone evidentemente l’esito negativo del tentativo di conciliazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, ai fini della verbalizzazione della proposta di conciliazione sembra assolutamente doversi considerare in ogni caso necessario il consenso di tutte le parti partecipanti alla mediazione. Solo le parti, tutte, potranno pertanto derogare al vincolo di riservatezza, consentendo al mediatore di verbalizzare la proposta conciliativa formulata da una di esse e ritenuta dall’altra non satisfattoria.
In conclusione, a suffragio di quanto precede, si consideri quanto disposto dall’art. 11, D.lgs 28/2010, co. 1, secondo cui “Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale”. Ebbene, non sembra casuale la circostanza che il co. 2 della medesima disposizione espressamente preveda che “Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento”.

“Impugnazione delibera assembleare del ….”
La mediazione aveva esito negativo e il Condomino evocava quindi in giudizio il condominio, producendo il verbale di mediazione e illustrando - soltanto nella domanda giudiziale - i motivi per i quali chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullabilità e/o, comunque, l’illegittimità e l’invalidità della delibera suddetta. Il condominio convenuto si costituiva in giudizio, impugnando e contestando le deduzioni attoree ed eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda e la conseguente tardività della impugnazione. Il convenuto eccepiva che l’attore aveva attivato la mediazione, chiedendo genericamente l’impugnazione della delibera, senza tuttavia specificare i motivi di impugnazione e i vizi della delibera, rendendo di fatto non assolta la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e, di conseguenza, tardiva l’impugnazione. La difesa del convenuto sosteneva infatti che l’istanza di mediazione fosse priva dei requisiti minimi per la sua validità, in spregio a quanto indicato dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 che specifica come la domanda di mediazione deve indicare “…..l’oggetto e le ragioni della pretesa”. Il Tribunale di Roma, con la precitata sentenza, accoglieva la tesi difensiva del convenuto e dichiarava quindi improcedibile l’impugnazione della delibera, per i seguenti motivi:

Luigi Majoli


Luigi Majoli
