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Circolare 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia: primi chiarimenti

Attesa da tempo è arrivata, come era previsto, entro la fine di novembre la Circolare 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia.

Tale Circolare fornisce i primi chiarimenti in merito all’interpretazione delle modifiche intervenute sul D. Lgs. 28/2010.

La Circolare inizia i chiarimenti trattando l’argomento delle indennità di mediazione e cosa è dovuto al primo incontro di mediazione. Il problema è sorto successivamente all’inserimento nella normativa delle parole “nessun compenso è dovuto“. La circolare chiarisce che, qualora il chiamato compaia al primo incontro preliminare, ma si stabilisca di non procedere con la mediazione, dovrà comunque sostenere le spese di avvio. Il medesimo costo dovrà essere sostenuto dall’istante. L’indennità di mediazione sarà dovuta, insieme alle spese di avvio, qualora le parti decidano di procedere con la mediazione.
Ovviamente, in tale ultimo caso, oltre l’indennità di avvio dovranno essere corrisposte le spese vive documentate.

Altro punto chiarito dalla Circolare del Ministero della Giustizia è relativa alla determinazione delle indennità qualora si tratti di mediazione disposta dal giudice. Con la precedente normativa era prevista, infatti, esclusivamente la riduzione in procedure di mediazione attivate ex-lege e non disposta dal giudice. In vigenza dell’attuale normativa si ritiene che avendo, la mediazione disposta dal giudice, natura obbligatoria, debbano applicarsi le riduzioni previste anche per tale tipo di mediazioni.

La nuova norma relativa alla mediazione inserisce il criterio di iscrizione di una procedura di mediazione dove ha sede il giudice competente a conoscere la controversia. La Circolare 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia chiarisce anche tale argomento. L’organismo cui iscrivere una mediazione deve essere individuato tra quelli aventi sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Ovviamente la sede deve essere iscritta presso il Ministero della Giustizia.

Una nuova norma prevista dalla legge è quella che prevede che gli avvocati iscritti all’albo siano, di diritto, mediatori.
innanzitutto gli avvocati non possono esercitare la professione di mediatori al di fuori di un organismo. Tale tutela è necessaria in quanto il Ministero della Giustizia attua un controllo su tutti gli organismi di mediazione.
Per quanto concerne l’assistenza dell’avvocato, questa è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria e fino al termine della procedura.
Nelle mediazioni facoltative, le parti potranno esercitare la facoltà di ricorrere, in ogni momento, all’assistenza di un avvocato. Si ritorna, inoltre, nel sottolineare come la sede dell’organismo di mediazione non possa essere presso lo studio di un avvocato e viceversa. Ciò a garantire la neutralità del mediatore-avvocato e dell’organismo di mediazione.

La Circolare 27 novembre 2013 tratta anche di convenzioni stipulate dagli organismi di mediazione. Tali convenzioni non possono andare ad incidere sull’imparzialità ed indipendenza degli organismi stessi. La disparità di trattamento economico delle parti in mediazione inficia l’imparzialità dell’organismo e, pertanto, tali convenzioni non sono consentite.

Ultimo argomento preso in analisi dalla Circolare 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia riguarda il monitoraggio e le statistiche delle mediazioni. La Circolare prevede che sia necessario, per garantire uno standard minimo di efficienza dell’organismo, che le statistiche siano inviate con la periodicità e secondo le modalità previsti dalla circolare emessa in materia dalla competente Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.

mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

Procedimenti di mediazione: prevalgono gli organismi privati

La Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia ha reso noti, il 6 giugno scorso, i risultati emersi dallo studio relativo all’attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2010, nel periodo di riferimento che va dal 21 marzo 2011, data della sua entrata in vigore, alla fine del mese di aprile 2012.
Due sono i dati che appaiono di maggiore interesse.
In primo luogo, va rilevato che quasi la metà dei procedimenti di mediazione risultano instaurati presso organismi privati. Infatti, sopra un totale di 59.293 procedure definite nel periodo considerato, 28.768 risultano svolte presso organismi di diritto privato iscritti al registro del Ministero della Giustizia, contro le 15.916 delle 82 Camere di commercio e le 14.394 dei Consigli dell’ordine forense abilitati, con appena 214 procedimenti distribuiti tra i 59 altri ordini professionali.
Diversa invece la lettura dei dati ove si faccia riferimento alla media dei procedimenti svolti per organismo: a fronte di 50,5 procedure per organismo privato, infatti, risultano definite ben 194 mediazione per Camera di commercio e 139 per Consiglio dell’ordine abilitato.
Resta comunque il dato del più che frequente ricorso degli interessati ad organismi privati, che sembrano quindi essere oggetto di una percezione complessivamente favorevole da parte degli utenti, malgrado le pessimistiche previsioni da più parti avanzate, circa il profilo in esame, nei primi tempi successivi all’entrata in vigore della mediazione obbligatoria.