mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

Condominio e sinistri stradali: effetto boom sulla mediazione

I procedimenti di mediazione finalizzata alla conciliazione hanno fatto registrare un deciso incremento in conseguenza dell’introduzione, a partire dal 21 marzo 2012, del tentativo obbligatorio per le controversie in materia condominiale e per quelle relative ai danni cagionati dalla circolazione di veicoli e di natanti.
Si tratta certamente di un esito largamente prevedibile, ma la misura della crescita induce a riflettere su quanto uno strumento come la mediazione, soprattutto in determinati settori, possa risultare effettivamente deflattivo.
Infatti, il Ministero della giustizia ha reso noto che nel mese di marzo 2012 i procedimenti avviati presso gli organismi di mediazione sono aumentati del 26% (dai 9757 di febbraio a 12175).
Nello specifico, va rilevato come, pur avendo l’obbligatorietà riguardato i soli ultimi dieci giorni del mese di marzo, i procedimenti in materia di sinistri stradali si sono incrementati del 644% (da 115 a 856), mentre quelli relativi all-ambito condominiale hanno fatto segnare un più che incoraggiante aumento del 286% (ossia da 94 a 363).

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Il Ministro Severino al CSM: sensibilizzare all’uso della mediazione

Nel corso del suo intervento al CSM, il Ministro Severino ha rivolto l’attenzione anche all’istituto della mediazione. Nel periodo compreso tra il 21 marzo 2011 ed il 31 marzo 2012 risultano iscritte, presso gli organismi abilitati, 91.690 mediazioni. Tale numero tiene conto, seppur in una misura minima, delle materie per le quali è scattata l’obbligatorietà il 21 marzo 2012: risarcimento derivante da circolazione di veicoli e cause di condominio.
Oltre la metà delle mediazioni in cui ha aderito la controparte si sono concluse con il raggiungimento di un accordo. Capita non di rado che le parti non partecipino alla mediazione e ciò va a discapito del carico dei Tribunali e della celerità del processo.
Il Ministro punta, quindi, l’accento sulla necessita di sensibilizzare la partecipazione alla mediazione, sia essa di tipo pre-processuale che endoprocessuale, anche per le materie non obbligatorie.

Qui di seguito riportiamo l’estratto dell’intervento del Ministro relativo alla mediazione:

Nel quadro del recupero dell’efficienza nel settore civile, particolare attenzione viene dedicata all’istituto della mediazione civile obbligatoria. Nel periodo compreso tra il 21.3.2011 ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione abilitati risultano pari a 91.690, tenendo conto comunque che il flusso è destinato a crescere sensibilmente, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di condominio sono state inserite solo dal 21.3.2012. Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato è particolarmente confortante, dal momento che almeno nella metà dei casi si giunge all’accordo. Si tratta tuttavia di un dato relativo in quanto, per altro verso, i due terzi dei tentativi di mediazione non vedono purtroppo la partecipazione della controparte, cosicchè lo strumento realizza i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti. Pertanto, può dirsi che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta; quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile. In quest’ottica, è di fondamentale importanza il ruolo del giudice, nella possibilità di delegare l’accesso alla mediazione anche nelle materie non previste come obbligatorie, nelle quali uno degli effetti favorevoli per le parti è indubbiamente il risparmio delle spese processuali. Purtroppo si constata che la mediazione delegata si colloca a livelli bassissimi, nella misura del solo 3% di quella complessiva. Appare quindi necessario sensibilizzare i magistrati del settore civile alla pratica della mediazione, sia attraverso specifiche azioni formative e sia valorizzando, a livello professionale, la definizione della controversia con strumenti alternativi alla tipica decisione giudiziaria.

Mediazione-obbligatoria

Ministero della Giustizia, pubblicate le nuove statistiche

La Direzione generale della Statistica del dicastero di via Arenula ha aggiornato al 31 marzo 2012 i dati ministeriali relativi alla proiezione nazionale delle mediazioni civili e commerciali, con analisi delle iscrizioni per materia, valore, tipologia di adesione, distribuzione geografica, durata delle procedure in confronto con la giustizia ordinaria.

Dalla detta rivelazione è evidente l’impatto dell’avvio dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per Condominio e RC auto. Come si ricorderà, per queste materie l’obbligo di presentarsi davanti ad un mediatore è stato posticipato di dodici mesi rispetto alle altre materie a seguito del rinvio deciso dal Dl 225/2010 (cd. milleproroghe), convertito dalla legge 10/2011.

In particolare, dal confronto con la precedente rilevazione, si è potuto riscontrare che l’effetto dell’introduzione delle dette materie  ha comportato (solo negli ultimi 10 gg di marzo!) un incremento del 644% per le controversie relative al risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti che passano da 115 a 856 casi, e del 286% per le richieste di mediazione per controversie in materia di condominio che passano da 94 a 363 casi.

Altro elementi interessanti sono:

–     l’aumento del valore medio della controversia che passa dai 93.700 euro ai 118.299 euro;
–     un leggero aumento (1%) delle adesioni alla mediazione (dal 64% al 65%)
–     un leggero aumento (1%) degli aderenti assistiti dall’avvocato;
–     l’incremento delle controversie demandate dal giudice che passano dal 2% al 2,7% del totale.

È facile predire che il trend di crescita evidenziato dalla mediazione dal complesso delle statistiche ministeriali proseguirà anche per il futuro. È altrettanto evidente che è ancora troppo presto per verificare l’impatto dell’istituto della mediazione nelle controversie delle “neo materie” ma è certo che il raffronto tra la durata minima dei processi azionati innanzi al tribunale ordinario (in media 1.066 giorni), e la durata della mediazione concluse positivamente (circa 61 giorni) la dice lunga sull’efficacia della mediazione.

Per scaricare il file delle statistiche cliccare qui.

Linee guida Ania: A.D.R. Intesa inserita tra gli organismi accreditati

A.D.R. Intesa ha aderito alle linee guida Ania.
Le linee guida sono volte a facilitare la gestione delle mediazioni a fini conciliativi di controversie derivanti da contratti di assicurazione, responsabilità civile sanitaria e responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli che costituiscono condizione di procedibilità per l’esercizio di un’eventuale azione giudiziaria ordinaria.
Esse hanno la funzione di individuare modalità operative per il concreto svolgimento del nuovo istituto che tengano conto delle peculiarità della materia assicurativa, garantendo agli organismi di mediazione e alle imprese procedure coerenti con l’attività industriale tipica della liquidazione dei danni. In tale ottica, mirano a:
– rendere conoscibili alle imprese le caratteristiche degli organismi di mediazione, le eventuali specializzazioni nelle diverse materie assicurative, le procedure e criteri di designazione dei mediatori e di calcolo dei relativi compensi, l’esistenza di eventuali accordi con altri organismi di mediazione per la gestione delle istanze di mediazione;
– facilitare la partecipazione delle imprese assicuratrici, degli assicurati e dei danneggiati alla procedura di mediazione. A tal fine è stato predisposto un modello di domanda di mediazione di mero riferimento che evidenzia gli elementi qualificanti dal punto di vista assicurativo tali da permettere l’identificazione di una controversia effettivamente sussistente e, al contempo, consente all’impresa la tempestiva individuazione della pratica coinvolta.

http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html

Aggiornamento dm 180 2010

Dichiarazione di improcedibilità: Mediazione delegata non esperita

Tribunale di Ostia, ordinanza del 26 Marzo 2012
Il mancato avvio della procedura di mediazione delegata entro l’udienza successiva ha portato il giudice a determinare l’improcedibilità della domanda dell’attore.

Riportiamo di seguito il testo dell’Ordinanza:

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti,

osserva:

Tizio ha intimato a Caio sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;

Caio si è costituito e si è opposto alla convalida;

alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;

con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);

all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore di Caio, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;

visto l’art. 5 primo comma del d.lgs. 28/10 che prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale;

il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;

P.Q.M.

DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte di Tizio;

DICHIARA improcedibile la domanda di Tizio

CONDANNA Tizio al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Caio in complessivi € 950,00 di cui €.150,00 per spese oltre IVA e CAP

Ostia lì 26.3.2012

Il Giudice

dott. cons. Massimo Moriconi

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