AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

procedimento di mediazione

Interessante pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro (26 giugno 2025, n. 668), con la quale – nel solco di un’evoluzione giurisprudenziale improntata ad un progressivo transito dall’interpretazione letterale a quella teleologica, dunque finalisticamente orientata – si ha occasione di ribadire come, nell’ambito della mediazione delegata dal giudice, la convocazione del chiamato possa essere utilmente inviata al difensore costituito in giudizio, presso il quale la parte ha eletto domicilio, difensore tenuto a darne avviso alla stessa, rimanendo in tal modo parimenti soddisfatta la finalità indicata dal legislatore di informare la parte affinché possa partecipare personalmente alla mediazione.

Nel caso di specie, parte appellante, quale primo motivo di doglianza invocava l’improcedibilità della domanda di rilascio d'immobile avanzata dall’appellato nel giudizio (riunito ad altro) R.G. n. 316/2014, per omessa comunicazione personale dell'istanza introduttiva del relativo procedimento di mediazione.

Secondo il Collegio, detta eccezione non può trovare accoglimento in quanto se è vero, da un lato, che il D.lgs n. 28/2010 non prevede espressamente in alcuna sua disposizione la possibilità di comunicare l'avvio del procedimento di mediazione al difensore costituito, dall'altro “...non può non tenersi conto del principio di informalità che lo caratterizza, laddove si consideri che: a) l'art. 3, comma 3, del richiamato D.lgs n. 28/2010, sancisce che “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”; b) che l'art. 8, co.1, del medesimo decreto legislativo sancisce che “la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data dell'incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”.

Di conseguenza, secondo la Corte d’Appello di Catanzaro, sulla base di un “...contemperamento dei richiamati principi, non può escludersi che la comunicazione della mediazione, quanto meno nel caso in cui, come nella specie, sia disposta dal giudice, possa essere utilmente inviata al difensore costituito in giudizio, presso il quale la parte ha eletto domicilio, il quale è tenuto a darne avviso alla parte, rimanendo in tal modo parimenti soddisfatta la finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente alla mediazione”.

Ora, andando ad approfondire in ordine a quanto precede.

L’art. 8, co. 1, D.lgs 28/2010, come rilevato in sentenza, prevede che “… la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…”.

Al contempo, l’art. 3, co. 3, del medesimo decreto legislativo afferma che “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”.

Occorre poi ricordare come nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ratione materiae ex art. 5, co. 1, D.lgs 28/2010 ovvero in quanto delegata dal giudice ex art. 5 – quater, D.lgs 28/2010) sia espressamente richiesta dalla legge l’assistenza legale (art. 8, co. 5, D.lgs 28/2010: “Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati”).

Se, dunque, in via generale e logicamente prioritaria la convocazione in mediazione va comunicata, ai fini dell’avverarsi della condizione di procedibilità, alla parte che in mediazione è chiamata, e se è vero, altresì, che il D.lgs 28/2010, non prevede espressamente in alcuna sua disposizione la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, occorre anche contemperare tali principi con quello dell’informalità della mediazione (art. 8, co. 3, D.lgs 28/2010) ed in particolare degli atti del relativo procedimento, come previsto dal poc’anzi ricordato art. 3, co. 3, e con la dicitura, anch’essa già accennata, di cui all’art. 8, co. 1, “…ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”.

Il problema si pone con particolare evidenza nelle ipotesi di mediazione demandata dal giudice (come ad esempio nel caso di mutamento di rito a seguito di opposizione alla licenza o sfratto ex artt. 657 e 658 cc. o di opposizione a decreto ingiuntivo in materia nella quale la mediazione è “obbligatoria” ratione materiae) o di mediazione delegata dal giudice in senso tecnico ai sensi dell’art. 5 – quater, D.lgs 28/2010, ipotesi nelle quali, assai spesso, nella domanda di mediazione è indicata non solo la parte chiamata ma anche il legale costituito nel giudizio. D’altra parte, la disposizione da ultimo richiamata, sotto il profilo delle modalità di convocazione, nulla ha previsto in deroga rispetto alle forme ordinarie.

Sul punto appare opportuno un cenno agli sviluppi succedutisi in ambito giurisprudenziale.

In un primo tempo, l’orientamento largamente maggioritario è stato quello a tenore del quale – sulla base di un’interpretazione meramente letterale delle disposizioni in precedenza citate – l’istanza (oggi domanda) di mediazione deve necessariamente essere comunicata alla parte, e non al procuratore costituito nel giudizio. Non risulterebbe dunque rituale la convocazione inviata solo a quest’ultimo, come invece avviene relativamente agli atti processuali. In tal senso già Tribunale di Rimini, 28 febbraio 2017; Tribunale di Palermo, 5 settembre 2019; Tribunale di Siena 5 maggio 2020; Tribunale di Cremona, 1 luglio 2021, in cui, a conferma della letteralità dell’interpretazione adottata, si rileva espressamente come “…il richiamato decreto (28/2010), infatti, non prevede in alcun suo punto la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte”.

Ancora – e più recentemente – si veda Tribunale di Torre Annunziata, 21 febbraio 2023, secondo cui l’istanza di mediazione “…deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione”.

Uno spiraglio, all’interno dell’orientamento in parola, sembra aprirsi con l’interessante sentenza 1 febbraio 2023, n. 178, del Tribunale di Avellino, con la quale, dopo aver ribadito come il D.lgs 28/2010 non contempli in alcuna sua disposizione “… la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato”, dovendosi pertanto ritenere “… valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore”, si osserva tuttavia che l’irregolarità della convocazione in mediazione non sarebbe sanata neppure “…dalla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.

In caso di procura alle liti allegata alla domanda di mediazione contenente l’elezione di domicilio con specifico riferimento anche alla procedura di mediazione, dunque, secondo la pronuncia in parola, la convocazione in mediazione risulterebbe valida anche se effettuata al solo procuratore costituito.

Ferma restando la precauzione di regola adottata dagli Organismi di mediazione, vale a dire procedere all’invio della convocazione tanto alla parte personalmente quanto all’avvocato costituito nel giudizio, va in ogni caso richiamata la sentenza n. 586/2024 della Corte d’Appello di Napoli.

Secondo la pronuncia in esame, occorre certamente premettere come, dato che “… la funzione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all'incontro di mediazione (assistita dall'avvocato) è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente."

Occorre tuttavia considerare anche come la Corte di Cassazione, Sez. II Civ., con la sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035, abbia affermato che la mediazione delegata dal giudice produce una "parentesi non giurisdizionale all'interno del processo" (e – sia detto qui per inciso – nella stessa pronuncia si sottolinea, anche se in tema di natura non perentoria del termine di quindici giorni, fissato dal giudice ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, per l’introduzione dell’istanza di mediazione – all’epoca vigente – come detta interpretazione sia volta a “...favorire, ove possibile ed in termini effettivi, forme alternative ma altrettanto satisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti ed al contempo conferma il carattere di extrema ratio che il legislatore della mediazione riconosce, in prospettiva deflattiva, alla tutela giurisdizionale”).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte d’Appello di Napoli, nella richiamata sentenza, ha espressamente rilevato come non possa escludersi che la comunicazione in parola “...sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio”. D'altra parte, prosegue la pronuncia in esame, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una "parentesinon giurisdizionale all'interno del processo", come stabilito dalla Suprema Corte con la citata sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035, il fatto che la comunicazione sia inviata al legale “...non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all'incontro dimediazione”. Con la conseguenza che, ad avviso del Collegio, “...appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata.”

Un passo avanti di non trascurabile importanza.

Peraltro, anche il Tribunale di Roma (30 aprile 2024), in presenza di chiamata in mediazione tramite PEC inviata al procuratore costituito, ha ritenuto che la procedura di mediazione fosse stata regolarmente espletata.

Muovendo dal presupposto che, ai sensi dell’art. 8, D.lgs 28/2010, “...la domanda è la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”, il giudice romano ha rilevato come “...la suddetta disposizione mira, dunque, a garantire l’instaurazione del contraddittorio prescindendo dall’applicazione di rigidi formalismi: tale impostazione, del resto, trova conferma nello stesso dettato normativo atteso che, secondo l’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 28/2010 gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”.

Nel caso di specie, la comunicazione de qua era stata inviata all’avvocato della parte chiamata, presso cui la stessa aveva eletto domicilio. Con la conseguenza che, ad avviso del Tribunale, “...è evidente l’idoneità dell’invito dell’attore a entrare nella sfera conoscitiva del convenuto e a consentire a quest’ultimo di partecipare al procedimento di mediazione”.

L’evoluzione giurisprudenziale, dunque, sembra evidentemente improntata ad un progressivo transito dall’interpretazione letterale a quella teleologica, e la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro dalla quale le presenti note hanno preso le mosse non fa altro che confermare detto orientamento, ormai largamente consolidatosi. 

D’altra parte, le garanzie di conoscibilità poste in favore del destinatario della chiamata in mediazione devono essere ispirate al principio generale di effettività: la comunicazione al legale è sufficiente a consentire alla parte detta conoscibilità e una diversa lettura risulterebbe caratterizzata da un eccessivo formalismo, che obiettivamente non sembrerebbe attagliarsi ad un momento, quale quello rappresentato dal procedimento mediazione, contraddistinto – oltre che dalle ben note finalità deflattive – da un’impalcatura normativa improntata all’informalità.

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La Commissione Europea, tramite il proprio servizio giuridico, ha presentato le osservazioni scritte alla Corte di giustizia, chiamata a esprimersi sulla causa C-492/11. Si tratta della ormai ”celebre” istanza di pronuncia pregiudiziale proposta, ex art. 267 TFUE, dal Giudice di Pace di Mercato San Severino in relazione ad una controversia in materia assicurativa e pertanto assoggettata, all’epoca dei fatti, al previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Muovendo dalle problematiche inerenti ai profili sanzionatori, la Commissione ritiene, in via generale, che le sanzioni previste dal D. lgs n. 28/2010 per l’ipotesi della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, debbano considerarsi NON ostative rispetto all’accesso alla giustizia e, pertanto, del tutto da condividersi.

Sottolinea infatti il documento come "non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità per il giudice successivamente investito della controversia di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e con la condanna al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tali sanzioni, non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice”.

Diversa la situazione per quanto concerne le sanzioni derivanti dalla mancata accettazione della eventuale proposta formulata dal mediatore che, nell’ipotesi di mediazione obbligatoria, vengono considerate dalla Commissione come effettivamente limitative dell’accesso alla giustizia. Si rileva, infatti, come "un sistema di mediazione quale quello istituito dal D.lgs. 28/2010, il quale prevede che il mediatore possa e a volte debba, senza che le parti possano opporvisi, (qui stranamente la Commissione non considera che il mediatore deve fare la proposta solo ove le parti gliene fanno concorde richiesta, ex art. 11, co. 1, D. lgs n. 28/2010, n. d. a.) formulare una proposta di conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per evitare di incorrere in determinate sanzioni economiche, non é in grado di consentire alle parti di esercitare il diritto di decidere liberamente quando chiudere il procedimento di mediazione e pertanto non appare in linea con la ricerca consensuale dell’accordo di mediazione”, osservando inoltre che ”effettivamente tale meccanismo appare in grado di produrre un forte condizionamento delle scelte delle parti che sono spinte ad acconsentire alla mediazione (mettersi d’accordo amichevolmente o accettare la proposta del mediatore) e di conseguenza sono scoraggiate dall’introduzione del processo in sede giudiziaria. Tuttavia, nel caso in cui tale meccanismo opera nell’ambito della mediazione di tipo facoltativo, il condizionamento da esso prodotto non appare tale da incidere sull’esercizio del diritto d’accesso al giudice. Nelle ipotesi di mediazione facoltativa, infatti, sussiste sempre la possibilità per le parti di adire direttamente il giudice”.

Per quanto riguarda il punto cruciale della obbligatorietà del tentativo di mediazione, da espletarsi nel termine di quattro mesi, per la Commissione nulla da eccepire: "non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede per l’esperimento della mediazione obbligatoria un termine di quattro mesi che in determinate circostanze sia destinato ad aumentare. Questa misura non appare tale da comportare un ritardo nell’introduzione e nella definizione di un successivo giudizio che possa essere tale da risultare manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire una composizione più rapida delle controversie. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale stabilire caso per caso se il ritardo che l’esperimento della mediazione obbligatoria comporta rispetto al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non sia tale da comportare una compressione dì questo diritto suscettibile di ledere la sostanza stessa del diritto”.

In particolare, la Commissione osserva che "l’art. 5, comma 2, della direttiva 2008/52/CE fa salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzione, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario”. Inoltre sottolinea che "riguardo alla mediazione obbligatoria, la Commissione ritiene che valgano le stesse considerazioni in quanto, come il tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale, anch’essa persegue lo scopo di ridurre i tempi processuali per la risoluzione delle controversie e quello di far diminuire quantitativamente il contenzioso giudiziario, migliorando indirettamente l’efficienza dell’amministrazione pubblica. In questo modo, la mediazione obbligatoria, pur ponendosi come misura restrittiva rispetto all’accesso al giudice, è giustificata dal fatto che essa realizza legittimi obiettivi d’interesse generale, tra cui quello della composizione più rapida delle controversie, che é fissato specificatamente nell’interesse delle parti. La mediazione obbligatoria appare pertanto come una misura idonea e non manifestamente sproporzionata a perseguire i suddetti obiettivi”.

Per quanto concerne infine le valutazioni in ordine all’onerosità della mediazione, occorre rilevare come la Commissione non abbia ritenuto di censurare a priori tale aspetto, ma abbia inteso demandare alla valutazione effettuata volta per volta dal giudice nazionale se il peso economico della mediazione possa in concreto ritenersi eccessivamente oneroso rispetto alle possibili alternative.

In ogni caso, in ordine al profilo da ultimo considerato, non sembra potersi prescindere dai rilievi che seguono:

  1. Costi di mediazione puramente simbolici, o addirittura un regime di gratuità, non sarebbero confacenti al principio,posto dalla Direttiva, in base al quale gli Stati sono tenuti a garantire la qualità del servizio.
  2. Una comparazione effettuata sic et simpliciter tra costi di mediazione e ammontare del contributo unificato non è realistica perché non tiene conto della circostanza per cui in giudizio devono essere considerate le spese per l’onorario dell’avvocato e per l’eventuale CTU.
  3. Inoltre la Commissione, con riferimento alle spese di mediazione, sembra considerare soltanto le tabelle e i criteri di cui al DM n. 180/2010, senza tener conto delle modifiche arrecate in tale ambito dal DM n. 145/2011 che, come è noto, ha ridotto ulteriormente le indennità e introdotto i tetti massimi (e non minimi).
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Il Consiglio nazionale forense ha depositato, il 3 luglio scorso, un proprio atto di intervento relativamente al giudizio di legittimità costituzionale concernente le norme che disciplinano la mediazione finalizzata alla conciliazione in ambito civile e commerciale. Si tratta della questione sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza 18 novembre 2011. Come è noto, il prossimo 23 ottobre dovrebbe (il condizionale in questo caso sembra d’obbligo…) tenersi l’udienza di discussione innanzi alla Corte costituzionale. Nell’atto di intervento, il Consiglio nazionale forense chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, nella parte in cui contempla l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevedendone al tempo stesso il carattere oneroso, e nella parte in cui prevede che solo il convenuto possa non aderire al procedimento di mediazione medesimo. Da rilevare, infine, come anche l’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) abbia posto l’accento sul fatto che le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale ed alla Corte di Giustizia europea siano in costante aumento. Attualmente, si è raggiunta quota dieci: quelle del TAR Lazio, del Tribunale di Genova, del Tribunale di Torino e dei giudici di pace di Parma, Salerno, Recco, Genova e Catanzaro, cui deve aggiungersi il rinvio alla Corte di Giustizia operato dal giudice di pace di Mercato San Severino.
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Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.