AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

processo civile

Con l’ordinanza 21 maggio 2026, n. 15584, la Corte di Cassazione ha l’occasione di ribadire un principio di fondamentale importanza in tema di accesso alla giustizia “condizionato”: la condizione di procedibilità – sia essa di volta in volta la mediazione civile di cui al D.lgs 28/2010 ovvero, come nel caso di specie, la negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 – concerne la domanda introduttiva del giudizio e non può essere estesa al terzo chiamato in causa.

Il provvedimento in parola, dunque, riguarda direttamente la negoziazione assistita, ma è proprio richiamando l’elaborazione già maturata in tema di mediazione obbligatoria che la Corte fornisce la propria ricostruzione ermeneutica.

Nella fattispecie, l’attore conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi una Società chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del danneggiamento della merce che doveva essere consegnata. La convenuta, costituitasi tempestivamente, chiamava in causa altra Società, licenziataria di zona del proprio marchio.

La domanda attorea veniva rigettata. Tuttavia, in sede di appello, il Tribunale di Avellino, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della licenziataria chiamata in causa e la carenza di legittimazione passiva della società originariamente convenuta.

Il ricorrente in Cassazione, denunciando, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, intendeva dolersi, in sostanza, della circostanza che il giudice dell’appello avesse dichiarato improcedibile la domanda a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti del terzo chiamato in causa, erroneamente estendendo la legittimazione a eccepire l’improcedibilità anche al terzo chiamato, in violazione del dato testuale dell’art. 3, co. 1, D.L. 132/2014, che attribuisce tale facoltà esclusivamente al convenuto originario. La condizione di procedibilità, ad avviso del ricorrente, costituisce una deroga al diritto di azione di cui all’art. 24 Cost., non potendo essere pertanto interpretata in senso estensivo, sicché il terzo chiamato non può sollevare l’eccezione di improcedibilità, spettando per l’appunto detto potere esclusivamente al convenuto originario.

Il motivo di ricorso è ritenuto fondato, con conseguente accoglimento del ricorso, sulla base delle coordinate interpretative che di seguito si riportano.

La Corte muove da una premessa fondamentale: il richiamo, cioè, all’elaborazione già maturata in tema di mediazione obbligatoria, anche a Sezioni Unite [cfr. Cass. SU n. 3452/2024], secondo cui la mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D.lgs 28/2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio, e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti [“il mediatore... si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione”: art. 8, co. 6, D.lgs 28/2010] ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero oggetto del processo.

Ora, la trattazione congiunta di più interessi di cui le varie parti siano portatrici ben sarà possibile all’interno dell’unico procedimento di mediazione: situazione, osserva la Corte, “...che in diritto è ammessa ed in fatto è auspicabile, come è proprio delle funzioni di un bonario componimento degli interessi, affidato ad un terzo preparato ed estraneo alle parti”.

Senza tuttavia dimenticare, come rileva il provvedimento in commento, come la mediazione obbligatoria abbia “...la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l’utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l’istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, e dall’altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull’efficienza della risposta di giustizia”.

Di conseguenza, in sintesi: gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, proprio per la funzione attribuita loro dal legislatore, non possono moltiplicarsi nei confronti di soggetti altri rispetto a quelli legislativamente individuati, in quanto un utilizzo di tal fatta – contraddicendone la ratio – li renderebbe paradossalmente fattori di intralcio al buon funzionamento della giustizia.

Emergono dunque chiaramente le censure che la Suprema Corte ritiene di dover muovere nei confronti del giudice dell’appello, nel momento in cui lo stesso ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della società terza chiamata.

In primo luogo, in appello, non si è tenuto nel debito conto il fatto che la legittimazione a sollevare l'eccezione è riservata dalla legge esclusivamente al "convenuto", nozione che non include il terzo chiamato in garanzia

in secondo luogo, le norme sulle condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazioni estensive a soggetti non espressamente contemplati

infine, la chiamata in garanzia instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale, senza che il terzo assuma la qualità di convenuto rispetto alla domanda attorea.

In conclusione, dunque.

Le condizioni di procedibilità, incidendo su tempi e modalità di accesso al giudice, devono essere considerate alla stregua di norme di stretta interpretazione, non potendo pertanto essere oggetto di applicazione estensiva ad ipotesi non espressamente previste.

Ritenendo dunque di accogliere il ricorso, la Corte cassa l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Avellino affinché quest’ultimo, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame con applicazione dell’indicato principio di diritto originariamente disatteso.

MAGGIORI INFO? CONTATTACI

Leggi di più

Nell’ambito delle misure urgenti per la crescita, contenute nel c.d. Decreto sviluppo cui il Consiglio dei Ministri ha dato ieri il via libera (sia pure con la formula ”salvo intese”, vale a dire con possibili modifiche in vista), emergono quattro punti direttamente concernenti il settore Giustizia.

Esaminiamoli nelle rispettive linee essenziali:

  1. Revisione legge fallimentare: si introduce, anche alla luce dell’esperienza maturata in svariati ordinamenti di altri Paesi (ad es. il Chapter 11 USA), la facoltà di proporre una mera domanda di concordato preventivo, senza contestuale presentazione dell’intera documentazione fino ad oggi prevista. In tal modo si tende a favorire l’emersione anticipata della crisi, potendo il debitore accedere immediatamente alle tutele previste dalla legge fallimentare. Sin dall’inizio della procedura sarà possibile ottenere l’erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture strumentali in un contesto di stabilità, che consenta la prosecuzione dell’attività fino all’omologa del concordato. Si prevede altresì la necessaria indipendenza, dal debitore e dai creditori, del professionista che attesta i piani di risanamento, con sanzioni penali nell’ipotesi di informazioni false o di omissione di informazioni rilevanti. Sotto il profilo fiscale, infine, è prevista l’estensione agli accordi di ristrutturazione omologati e ai piani attestati della disciplina già prevista per le sopravvenienze attive e le perdite sui crediti formatesi a seguito di piani di concordato preventivo omologati.
  2. Processo civile: modifiche alle impugnazioni: come ben noto, le impugnazioni rappresentano un punto di particolare criticità nel sistema processuale italiano, contribuendo in misura notevole alla dilatazione dei tempi di giustizia. Pertanto, si è inteso intervenire al fine di incrementare l’efficienza del sistema impugnatorio, in particolare con riferimento all’appello. La soluzione prescelta non è stata quella di limitare l’impugnazione di merito, ma di introdurre un vero e proprio filtro in appello, demandando al medesimo giudice della revisio il compito di dichiarare, con ordinanza, l’inammissibilità del gravame a seguito di prognosi negativa circa la fondatezza dello stesso. Si intende, come risulta agevole rilevare, ridurre in misura considerevole i carichi (e quindi i tempi) delle Corti d’appello, atteso che attualmente nel 68% dei casi l’appello si conclude, a livello di giustizia civile, con la conferma della decisione di primo grado.
  3. Modifiche alla legge Pinto: risulterà modificata la disciplina dei procedimenti relativi alle domande di indennizzo conseguenti alla violazione dei termini di durata dei giudizi penali e civili. Muovendo dal presupposto che si tratta di oneri per la finanza pubblica pari, per l’anno 2011, a oltre 200 milioni di euro, si introducono indennizzi predeterminati e calmierati (in misura variabile da 500 a 1500 euro per ogni anno di ritardo), termini complessivi e di singola fase prefissati (6 anni complessivi, 3 per il primo grado, 2 per l’appello e 1 per la cassazione) nonché cause di non indennizzabilità per condotte non diligenti, dilatorie o abusive ad opera delle parti. Il ricorso potrà essere proposto ad un giudice della Corte d’appello, con la possibilità di opposizione avverso il decreto ma anche con la previsione di sanzioni pecuniarie per i casi di opposizione dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
  4. Scuola della magistratura: per quanto concerne le sedi della Scuola della magistratura, a fronte delle tre oggi contemplate ex D. lgs n. 26 del 2006, si prevede la concentrazione delle attività in un’unica sede, tenendo conto delle esigenze imposte dall’attuale fase recessiva e nel rispetto delle politiche di spending review.
Leggi di più

Nel corso del suo intervento al CSM, il Ministro Severino ha rivolto l'attenzione anche all'istituto della mediazione. Nel periodo compreso tra il 21 marzo 2011 ed il 31 marzo 2012 risultano iscritte, presso gli organismi abilitati, 91.690 mediazioni. Tale numero tiene conto, seppur in una misura minima, delle materie per le quali è scattata l'obbligatorietà il 21 marzo 2012: risarcimento derivante da circolazione di veicoli e cause di condominio.

Oltre la metà delle mediazioni in cui ha aderito la controparte si sono concluse con il raggiungimento di un accordo. Capita non di rado che le parti non partecipino alla mediazione e ciò va a discapito del carico dei Tribunali e della celerità del processo.

Il Ministro punta, quindi, l'accento sulla necessita di sensibilizzare la partecipazione alla mediazione, sia essa di tipo pre-processuale che endoprocessuale, anche per le materie non obbligatorie.

Qui di seguito riportiamo l'estratto dell'intervento del Ministro relativo alla mediazione:

Nel quadro del recupero dell’efficienza nel settore civile, particolare attenzione viene dedicata all’istituto della mediazione civile obbligatoria. Nel periodo compreso tra il 21.3.2011 ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione abilitati risultano pari a 91.690, tenendo conto comunque che il flusso è destinato a crescere sensibilmente, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di condominio sono state inserite solo dal 21.3.2012. Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato è particolarmente confortante, dal momento che almeno nella metà dei casi si giunge all’accordo.

Si tratta tuttavia di un dato relativo in quanto, per altro verso, i due terzi dei tentativi di mediazione non vedono purtroppo la partecipazione della controparte, cosicchè lo strumento realizza i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti. Pertanto, può dirsi che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta; quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile. In quest’ottica, è di fondamentale importanza il ruolo del giudice, nella possibilità di delegare l’accesso alla mediazione anche nelle materie non previste come obbligatorie, nelle quali uno degli effetti favorevoli per le parti è indubbiamente il risparmio delle spese processuali. Purtroppo si constata che la mediazione delegata si colloca a livelli bassissimi, nella misura del solo 3% di quella complessiva. Appare quindi necessario sensibilizzare i magistrati del settore civile alla pratica della mediazione, sia attraverso specifiche azioni formative e sia valorizzando, a livello professionale, la definizione della controversia con strumenti alternativi alla tipica decisione giudiziaria.

Leggi di più

Oggi, 21 marzo 2012, entra in vigore l'obbligatorietà della mediazione in materia di Condominio ed RC auto. Come si ricorderà, la mediazione per entrambe queste materie fu posticipata di un anno soprattutto per dar modo agli organismi di mediazione, anche pubblici, di "attrezzarsi" in funzione dell' enorme carico di lavoro previsto. Si stima, infatti, che in questi settori del contenzioso vi siano quasi mezzo milione di cause civili all’anno che dovrebbero essere indirizzate verso gli organismi di mediazione regolati dal D.lgs 28/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

A nulla dunque è valso il tentativo esercitato da alcuni enti di far slittare l'entrata in vigore della mediazione in materia di Condominio ed RC auto, avvio tra l'altro confermato dal Ministro Paola Severino all’incontro con tutti i rappresentanti dell’avvocatura, tenutosi il 14 marzo u.s. a Roma.

Leggi di più

17 gennaio 2012. Questa mattina alla Camera del Deputati il Ministro Paola Severino, nel corso della sua relazione sullo stato della Giustizia in Italia, ha affrontato il tema della mediazione civile e commerciale.

Nel suo intervento il guardasigilli, oltre ad evidenziare i numeri a dimostrazione del trend di crescita delle iscrizioni dei tentativi di mediazione, a conferma delle “grandi potenzialità dell’istituto”, ha definito la mediazione “un importante riforma” che “può rappresentare un importante pilastro nella strategia complessiva di recupero dell’efficienza del sistema giudiziario, attraverso una diminuzione dei casi in cui la soluzione della controversia avviene tramite il lungo e defatigante cammino del giudizio ordinario”.

A tale riguardo il guardasigilli, oltre a puntare il dito sulla mancata adesione al procedimento di mediazione ed allo scarso utilizzo della mediazione demandata dal giudice, ha sostenuto che occorre aspettare ancora del tempo per valutare l’impatto della mediazione sul sistema giustizia in Italia e che tutte le valutazioni a riguardo devono essere necessariamente posticipate.

Inoltre il Ministro, in piena concordanza con quanto da tempo sostenuto dagli operatori del settore, sottolinea che nella stragrande maggioranza dei casi le parti partecipano alla mediazione assistiti degli avvocati, e ciò “vale a scongiurare, almeno in parte, le preoccupazioni della classe forense in ordine ad una possibile minorata tutela tecnica dei diritti dei cittadini”.

Per ascoltare l’intervento del Ministro Paola Severino cliccare qui ed ascoltare dal minuto 5.18 al minuto 8.58.

Leggi di più

AVVIA UNA MEDIAZIONE

Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.