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Sequestro giudiziario ante causam e mediazione obbligatoria nella giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Brindisi (Sez. distaccata di Francavilla Fontana, 9.01.2012), nel corso del giudizio di merito instaurato ai sensi e nei termini di cui all’art. 669 octies c.p.c. dalla parte ricorrente che aveva ottenuto ante causam il sequestro giudiziario del bene oggetto della lite, afferma che, pur volendo instaurare il procedimento di mediazione ex art. 5, D.lgs n. 28 del 2010, la ricorrente medesima non potrà esimersi dal proporre la domanda relativa al giudizio di merito, pena l’inefficacia della misura cautelare secondo quanto disposto dall’art. 669 novies c.p.c.
Nel caso di specie, infatti, posto che il termine di durata della procedura conciliativa può spingersi fino a quattro mesi, ove la parte interessata non avesse proposto la domanda introduttiva del giudizio di merito nel termine di 60 gg. (perentorio), previsto dall’art. 669 octies c.p.c., sarebbe incorsa nella sopravvenuta inefficacia della misura cautelare confermativa, non rilevando ai fini del decorso di detto termine la circostanza che l’esecuzione del sequestro fosse stata sospesa ex art. 669 terdecies.
Ora, a prescindere dalle peculiarità proprie del caso di specie, il Tribunale osserva in via generale che ”…nella piena operatività della media conciliazione obbligatoria, la parte che abbia richiesto e ottenuto un sequestro ante causam (richiesta sempre possibile poiché l’art. 5, comma 3, D.lgs n. 28 del 2010 prevede che ”…lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari”) per una controversia rientrante in una delle materie di cui al comma 1 del suddetto articolo, pur volendo esperire il procedimento di mediazione non potrà esimersi dall’instaurare il giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c. prima o nel corso della mediazione stessa, in quanto, per una parziale antinomia che si auspica possa essere meglio armonizzata de jure condendo (anche mediante un intervento correttivo o additivo della Corte costituzionale sull’art. 669 octies, comma 1, c.p.c. in virtù di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 24 della Carta Fondamentale, che nella specie non può tuttavia essere sollecitato per difetto di rilevanza della questione ai fini del giudizio), il termine di durata della procedura conciliativa ai sensi dell’art. 6 del d.lgs n. 28 del 2010 può spingersi fino a 4 mesi, ed è dunque più ampio rispetto al termine perentorio di cui all’art. 669 octies, comma 1, c.p.c.
Di conseguenza, la parte interessata, ove volesse attendere l’esito della media conciliazione prima di introdurre il giudizio di merito, rischierebbe, in caso di mancato accordo, di vedere vanificata anche la tutela conservativa già ottenuta a seguito dell’inefficacia ex art. 669 novies c.p.c.
Paradossalmente, le altre due strade ipotizzabili, se da un lato consentirebbero di evitare il suddetto rischio, dall’altro produrrebbero comunque un irragionevole aggravio per il diritto di difesa (in primis sul piano dei costi processuali) poichè:
– attivando la mediazione contestualmente all’instaurazione del giudizio di merito, specie ove la mediazione stessa si dovesse concludere positivamente, la parte avrebbe sopportato invano anche le spese per introdurre il giudizio, poi non più necessario;
– instaurando solo il giudizio, la parte andrebbe incontro ad una procedura giudiziale di improcedibilità alla prima udienza, con conseguente invito a procedere alla mediazione e sopportarne i relativi costi
”.