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Circolare 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia: primi chiarimenti

Attesa da tempo è arrivata, come era previsto, entro la fine di novembre la Circolare 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia.

Tale Circolare fornisce i primi chiarimenti in merito all’interpretazione delle modifiche intervenute sul D. Lgs. 28/2010.

La Circolare inizia i chiarimenti trattando l’argomento delle indennità di mediazione e cosa è dovuto al primo incontro di mediazione. Il problema è sorto successivamente all’inserimento nella normativa delle parole “nessun compenso è dovuto“. La circolare chiarisce che, qualora il chiamato compaia al primo incontro preliminare, ma si stabilisca di non procedere con la mediazione, dovrà comunque sostenere le spese di avvio. Il medesimo costo dovrà essere sostenuto dall’istante. L’indennità di mediazione sarà dovuta, insieme alle spese di avvio, qualora le parti decidano di procedere con la mediazione.
Ovviamente, in tale ultimo caso, oltre l’indennità di avvio dovranno essere corrisposte le spese vive documentate.

Altro punto chiarito dalla Circolare del Ministero della Giustizia è relativa alla determinazione delle indennità qualora si tratti di mediazione disposta dal giudice. Con la precedente normativa era prevista, infatti, esclusivamente la riduzione in procedure di mediazione attivate ex-lege e non disposta dal giudice. In vigenza dell’attuale normativa si ritiene che avendo, la mediazione disposta dal giudice, natura obbligatoria, debbano applicarsi le riduzioni previste anche per tale tipo di mediazioni.

La nuova norma relativa alla mediazione inserisce il criterio di iscrizione di una procedura di mediazione dove ha sede il giudice competente a conoscere la controversia. La Circolare 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia chiarisce anche tale argomento. L’organismo cui iscrivere una mediazione deve essere individuato tra quelli aventi sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Ovviamente la sede deve essere iscritta presso il Ministero della Giustizia.

Una nuova norma prevista dalla legge è quella che prevede che gli avvocati iscritti all’albo siano, di diritto, mediatori.
innanzitutto gli avvocati non possono esercitare la professione di mediatori al di fuori di un organismo. Tale tutela è necessaria in quanto il Ministero della Giustizia attua un controllo su tutti gli organismi di mediazione.
Per quanto concerne l’assistenza dell’avvocato, questa è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria e fino al termine della procedura.
Nelle mediazioni facoltative, le parti potranno esercitare la facoltà di ricorrere, in ogni momento, all’assistenza di un avvocato. Si ritorna, inoltre, nel sottolineare come la sede dell’organismo di mediazione non possa essere presso lo studio di un avvocato e viceversa. Ciò a garantire la neutralità del mediatore-avvocato e dell’organismo di mediazione.

La Circolare 27 novembre 2013 tratta anche di convenzioni stipulate dagli organismi di mediazione. Tali convenzioni non possono andare ad incidere sull’imparzialità ed indipendenza degli organismi stessi. La disparità di trattamento economico delle parti in mediazione inficia l’imparzialità dell’organismo e, pertanto, tali convenzioni non sono consentite.

Ultimo argomento preso in analisi dalla Circolare 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia riguarda il monitoraggio e le statistiche delle mediazioni. La Circolare prevede che sia necessario, per garantire uno standard minimo di efficienza dell’organismo, che le statistiche siano inviate con la periodicità e secondo le modalità previsti dalla circolare emessa in materia dalla competente Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.

Mediazione-civile-d.lgs-28-2010

Mediazione: un primo bilancio

Riportiamo i dati, riferiti al periodo che va da marzo 2011 (entrata in vigore dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle materie di cui all’art. 5 D.lgs n.28 del 2010) a maggio 2012, forniti dalla Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia.
Dal 21 marzo 2011 a tutto il mese di maggio 2012, le istanze di mediazione presentate presso gli organismi accreditati sono state 125.561. I procedimenti conclusi con la conciliazione delle parti sono stati circa 14.000. I procedimenti in cui vi è stata l’adesione della parte chiamata in mediazione ammontano al 35% del totale.
Un primo punto fermo va innanzitutto rilevato: nei procedimenti in cui la parte invitata decide di partecipare al tentativo, la percentuale di successo raggiunge il 50% (con un tasso di successo che sale, ed in maniera consistente, con riferimento alle liti di piccolo valore: si pensi che per quanto concerne le controversie fino a mille euro la percentuale raggiunge il 64,6%).
Il tutto, dinanzi ad organismi di mediazione che hanno raggiunto quota 813, anche se tale dato è riferito alla fine di marzo 2012.
Di rilevante interesse appare anche la suddivisione per materia delle istanze di mediazione presentate nel periodo gennaio – maggio 2012:

risarcimento danni da circolazione di veicoli e di natanti 11.915
altra natura della controversia 10.346
diritti reali 9.522
locazione 7.235
contratti bancari 5.320
contratti assicurativi 4.472
responsabilità medica 4.056
divisione 2.843
condominio 2.694
successioni ereditarie 2.453
contratti finanziari 1.458
comodato 963
diffamazione a mezzo stampa 728
affitto di aziende 644
patti di famiglia 102

Dalle cifre sopra riportate sembrano potersi trarre alcune prime considerazioni.
Innanzitutto, pur vigendo l’obbligatorietà del tentativo di mediazione soltanto dal 21 marzo 2012, la materia del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli è già balzata al primo posto della classifica, come del resto non risultava arduo prevedere, dal momento che in detto ambito sono circa 300.000 le nuove cause introdotte ogni anno.
Indubbiamente nella mediazione così come introdotta in Italia non mancano gli aspetti ”perfettibili”: al di là delle questioni pendenti dinanzi la Corte Costituzionale, la stessa Commissione Europea, nelle osservazioni rese alla Corte di Giustizia che dovrà pronunciarsi sulla compatibilità del D.lgs n. 28 del 2010 con le norme del diritto comunitario, non ha mancato di porre l’accento sulle problematiche rappresentate dal fatto che il mediatore possa (e a volte debba) formulare una proposta conciliativa che le parti potrebbero essere indotte ad accettare onde evitare conseguenze economiche sfavorevoli e, inoltre, dalla previsione di sanzioni, in sede processuale, a carico della parte vincitrice che non abbia aderito ad una ipotesi di accordo poi integralmente riprodotta dal provvedimento giurisdizionale.
Orbene, anche a voler prescindere per il momento dalle considerazioni che precedono, due sono gli aspetti sui quali sembra più urgente soffermarsi sulla base dei dati menzionati, l’uno di carattere per così dire statistico, l’altro attinente agli aspetti ”culturali” della mediazione.
Sotto il primo profilo, si è già avuto modo di rilevare come risultino ampiamente positivi i riscontri relativi ai casi in cui la parte chiamata in mediazione aderisca al procedimento: appare evidente l’opportunità di introdurre nuovi e più efficaci incentivi a tal fine.
Ma evidentemente il problema prioritario sembra quello rappresentato dai tempi, verosimilmente non brevi, necessari a quell’approdo di carattere culturale che la mediazione certamente rappresenta. La difficoltà del transito da una logica di contrapposizione ad un approccio ”compositivo” del conflitto non è un aspetto da sottovalutare: basti pensare alla diffusa ostilità di una rilevante parte dell’avvocatura nei confronti dell’obbligatorietà della mediazione.
In ogni caso, una nuova strada sembra ormai intrapresa: se è vero, infatti, che le iscrizioni a ruolo di processi ordinari di cognizione sono diminuite dal 2010 al 2011 in misura pari all’8,5% (e le cause pendenti del 3%) anche per altre cause, come le riforme di natura processuale e l’aumento del contributo unificato, certamente in questo trend il ruolo giocato dall’obbligatorietà della mediazione non può essere sottovalutato.