Nell’ipotesi in cui, in seguito all’invito del giudice alla mediazione ai sensi dell’art. 5, co. 3, D.lgs n. 28 del 2010, l’udienza sia stata differita oltre il termine dei quattro mesi, ove le parti, decorso detto termine, richiedano un ulteriore rinvio sulla base della circostanza che la mediazione è ancora in corso, l’istanza potrà essere accolta.
In tal senso ha opinato il Tribunale di Varese (ordinanza 20 giugno 2012), muovendo dal presupposto che il termine di quattro mesi legislativamente previsto per la durata del procedimento di mediazione ha natura di termine ordinatorio e, di conseguenza, risulta disponibile dalle parti ove, alla scadenza, la mediazione sia ancora in corso. Pertanto, in quest’ultima ipotesi, anche tenendo nel dovuto conto la finalità della mediazione, l’eventuale istanza di ulteriore rinvio può essere accolta.
Il Giudice rileva che in linea generale le parti non hanno, ovviamente, la disponibilità del tempo del processo; con riferimento al tentativo di mediazione, peraltro, non si tratta di inutile spreco, ma di "energie temporali” spese sia per l’interesse mostrato dalle parti ad una composizione bonaria della lite, sia per l’interesse pubblico alla deflazione del contenzioso civile.
Impostando la questione su basi differenti, per converso, si rischierebbe di pervenire a conseguenze manifestamente illogiche: il giudice, in effetti, scaduto il termine, dovrebbe proseguire nelle attività processuali malgrado il perdurare del tentativo di mediazione, causando in tal modo un evidente danno alle possibilità di composizione stragiudiziale della lite, a dispetto della palese volontà mostrata dalle parti in tal senso.
Ecco qui di seguito il provvedimento in questione:
Tribunale di Varese
20 giugno 2012
Ordinanza
…omissis…
P.Q.M.
Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010, rinvia la causa all’udienza del 28 settembre 2012 ore 11.00 per verificare l’esito della mediazione.
Varese lì 20 giugno 2012
Il Giudice
dr. Giuseppe Buffone