

23 Giugno
Redazione
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L’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010, nel prevedere le materie con riferimento alle quali la mediazione si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, include i “diritti reali”.
L’usucapione (artt. 1158 ss. c.c.) è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.
Di conseguenza, chi intende promuovere una domanda giudiziale al fine di ottenere una pronunzia dichiarativa di acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile o di altro diritto reale di godimento su beni immobili, deve obbligatoriamente e preventivamente proporre, dinanzi ad un Organismo territorialmente competente, istanza di mediazione.
Si tratta dunque, indubitabilmente, di mediazione c.d. “obbligatoria”, dal momento che la (eventuale) futura domanda giudiziale risulta condizionata, sotto il profilo della procedibilità, all’esperimento del procedimento di mediazione (anche se limitato al mero primo incontro di cui all’art. 8, D.lgs 28/2010).
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L’art. 2643 c.c. include, al n. 12 – bis, inserito a seguito della riforma del 2013, nel novero (tassativo) degli atti soggetti a trascrizione, “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
L’art. 11, co. 3, D.lgs 28/2010, prevede che “…se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Ne deriva che, nell’ambito del procedimento di mediazione, laddove una o più parti non possano presenziare personalmente, dovranno conferire procura speciale sostanziale ad un soggetto diverso (che ben potrà identificarsi nella figura dell’Avvocato: cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 8473/2019, secondo cui, laddove la parte scelga di farsi sostituire dal difensore, “…non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.
In tema di forma della procura, l’art. 1392 c.c. sancisce il principio in forza del quale “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”. Ne consegue che la procura speciale sostanziale eventualmente rilasciata dalla parte al proprio difensore in relazione alla partecipazione, in sua sostituzione, ad un procedimento di mediazione in materia di usucapione, non potrà che avere la forma della procura notarile.
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