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20 Febbraio

Luigi Majoli

MEDIAZIONE CIVILE

La mediazione può validamente sostituire la negoziazione assistita, in quanto istituto strutturalmente più articolato e garantito

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza 25 novembre 2025, n. 4747, con riferimento ad una domanda risarcitoria da responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2052 c.c., coglie l’occasione per puntualizzare il rapporto tra mediazione civile e negoziazione assistita ai fini del verificarsi della condizione di procedibilità.

Lite, nel caso di specie, originata dalle lesioni personali riportate da parte attrice a seguito di un morso di cane occorso in occasione di un viaggio in treno, con conseguente responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale, o di chi si accompagni con lo stesso, da ricondursi dunque all’ambito previsionale di cui all’art. 2052 c.c.

Come è noto, l’art. 3, D.L. 132/2014, come modificato dalla L. 162/2014, prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi previsti dall’art. 5, co. 1, D.lgs 28/2010, deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, pena l’improcedibilità della domanda.

Ora, nel caso concreto, pur avendo la domanda risarcitoria un valore inferiore ai 50.000,00 euro di cui sopra, parte attrice aveva esperito, anteriormente all’introduzione della lite, il tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 in luogo della procedura di negoziazione assistita obbligatoria.

Ebbene il Tribunale di Palermo – muovendo dalla premessa che i due istituti sono entrambi finalizzati alla risoluzione delle controversie in via stragiudiziale – ritiene che dalla lettura del citato art. 3, D.L. 132/2014, come modificato dalla L. 162/2014 – che al primo comma prevede l’obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita fuori dai casi dell’art. 5, comma 1-bis (oggi comma 1), D.lgs 28/2010, ed al quinto comma fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione comunque denominati – debba evincersi che il legislatore ha inteso dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria.

Tale opzione, secondo il Giudice siciliano, “…trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione che, prevedendo l’intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle stesse una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti”.

In sostanza, dunque, secondo il Tribunale deve ritenersi che l’esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita, ancorché in un’ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 28/2010, risponda comunque “…alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l’espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti e, almeno in ipotesi, più efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore”. 

Da ciò, deve trarsi il conseguente principio “…a tenore del quale la mediazione può essere efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 3 d.l. 132/2014) anche nei casi nei quali la legge non preveda l’esperimento obbligatorio della mediazione”. 

Principio, peraltro, già in numerose occasioni fatto proprio dalla giurisprudenza: con riferimento alle pronunce più recenti, si vedano in tema Tribunale di Agrigento, 8 gennaio 2025, n. 15; Tribunale di Prato, 29 aprile 2024, n. 343; Tribunale di Gorizia, 30 gennaio 2024, n. 35; ma, già del medesimo tenore, Corte d’Appello Roma, Sez. V, 13 novembre 2023, n. 7272, nella quale, rigettando la diversa interpretazione formulata dal giudice di prime cure nella sentenza oggetto di impugnazione, si va esplicitamente a corroborare un precedente del Tribunale dello stesso Foro (sentenza n. 11431/2022) secondo il quale la mediazione obbligatoria deve ritenersi per l’appunto utilmente effettuata anche nel caso in cui sia previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita “…in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione (…) A quanto già motivato dal Tribunale di Roma nel precedente citato va rilevato che lo spirito delle norme che sanzionano con l’improcedibilità il mancato esperimento dei diversi procedimenti di ADR non è quello di eliminare i processi uccidendoli in culla con pronunce in rito ma quello di sanzionare con l’improcedibilità solo le azioni nelle quali non sia stato fatto tutto il possibile per evitare il ricorso alla via giudiziaria“.

A tale proposito, si richiama – opportunamente a parere di chi scrive – quanto già espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 97/2019, in cui risultano chiaramente tratteggiate le preminenti e assorbenti caratteristiche della mediazione rispetto a quelle della negoziazione assistita. Nella richiamata decisione, infatti, la Corte osserva come entrambi gli istituti siano “…diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e (siano) riconducibili alle misure di ADR (Alternative Dispute Resolution). Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con finalità deflattiva. A fronte di tali profili di omogeneità, e tuttavia ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento specializzante, che assume rilievo al fine di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ovvero che la scelta legislativa di trattare diversamente, le due fattispecie possa ritenersi manifestamente irragionevole e arbitraria, questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui conformazione il legislatore fruisce di ampia discrezionalità. Più precisamente, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, laddove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita”. 

Il fatto che l’attore abbia avviato la procedura di mediazione in luogo della negoziazione assistita non incide dunque negativamente in ordine al soddisfacimento della condizione di procedibilità.

Le norme che sanzionano il mancato avvio dei diversi procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, laddove interpretate sistematicamente e non in via meramente letterale, non si pongono la finalità di eliminare i processi mediante decisioni in rito, ma quella, ben diversa, di sanzionare con l’improcedibilità quelli in cui non siano state compiute tutte le attività possibili per evitare la extrema ratio giudiziale.

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